Il nuovo accreditamento VIES

dovrebbe essere più semplice comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, la comunicazione ora viaggia solo su canale telematico

L’archivio Vies (Vat Information Exchange System) – istituito dall’art. 27 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (che ha modificato l’art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) – è la banca dati che consente ai soggetti passivi IVA di verificare, in occasione dell’effettuazione di un’operazione intracomunitaria, la validità del numero di identificazione Iva delle proprie controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell’Unione Europea.

Per poter essere inclusi nel predetto archivio, tutti i soggetti che intraprendono l’esercizio di una impresa, arte o professione nel territorio dello Stato (o vi istituiscono una stabile organizzazione)devono manifestare, al momentodella presentazione della dichiarazione di inizio attività, la volontà di porre inessere operazioni intracomunitarie. Da un punto di vista prettamente operativo, in sede di inizio attività, deve essere compilato il campoOperazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7/10 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/11 (persone fisiche), anche se il soggetto passivo intende effettuare fattispecie intracomunitarie costituite esclusivamente da prestazioni di servizi soggette ad Iva nel Paese di destinazione (art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972). Per gli enti non commerciali, non soggetti passivi d’imposta, lamanifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie vaeffettuata selezionando la casella “C” del Quadro A del modello AA7/10. Il regime di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie è applicabile altresì ai contribuenti minimi, in virtù della considerazione che – pur non perfezionando cessioni intracomunitarie di beni e servizi in senso tecnico, bensì vendite interne con applicazione dell’Iva – effettuano acquisti intracomunitari, con il conseguente obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat (C.M. n. 36/E/2010).

Analogamente, il medesimo principio è applicabile con riferimento agli enti non soggetti passivi d’imposta, che non svolgono alcuna attività commerciale, neppure in via secondaria, qualora siano tenuti ad identificarsi ai fini Iva, in quanto hanno superato la soglia di € 10.000 relativa agli acquisti intracomunitari, ovvero hanno optato per l’applicazione del tributo in Italia (art. 38, co. 5, lett. c), e co. 6, del D.L. n. 331/1993): le medesime considerazioni operano, infine, anche per i produttori agricoli di cui all’art. 34, co. 6, del D.P.R. n. 633/1972 (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13/E).

 

L’esigenza di effettuare operazioni intracomunitarie può, tuttavia, sorgere nel corso dello svolgimento dell’attività e, quindi, lapredetta manifestazione di volontà può essere espressa anche in tempi successiviall’avvio della stessa da parte di soggetti già titolari di partita Iva: al ricorrere di tale ipotesi, detti contribuenti devono manifestare la loro volontà di porre in essere operazioni intracomunitariemediante apposita istanzada presentare ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, oppure alla struttura della Direzione Regionale (soluzione quest’ultima prevista per i c.d. grandi contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro) riportando idati relativi ai volumi presunti degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie. La domanda di iscrizione al VIES può essere trasmessa mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, salvo il caso dei soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta (modello ANR), ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972), tenuti a trasmettere la domanda al Centro Operativo di Pescara.

 

Con il recente Comunicato stampa del 26.3.2014 n. 37, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che d’ora in poi sarà più semplice e veloce chiedere al Fisco di entrare nell’elenco Vies. E’ attivo, infatti, dal 26.03.2014, il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita Iva di richiedere direttamente ed in via telematica la propria iscrizione nell’archivio degli operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie. Per poter richiedere l’iscrizione al VIES basterà indicare nel campo dedicato la propria partita Iva, “candidata” a entrare nel predetto elenco Vies: per avvalersi di questa nuova opportunità è necessario soltanto essere abilitati a Fisconline o Entratel, senza la necessità di scaricare alcun software. Pertanto, rispetto al passato, i contribuenti già in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell’archivio Vies non dovranno necessariamente presentare l’apposita istanza – a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec) – all’ufficio, ma potranno anche utilizzare il nuovo servizio online.

Ricordiamo, infine, che, i contribuenti possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di retrocedere dall’opzione, cioè di essere esclusi dal VIES perché non più intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie. Al ricorrere di tale ipotesi, però, la revoca dell’opzione potrà essere presentata solo all’Ufficio (a mano, con raccomandata o PEC), senza poter utilizzare il nuovo canale telematico.

8 aprile 2014

Sandro Cerato