Costituzione di SRL: versamento del capitale e normativa antiriciclaggio

le modalità di versamento del capitale sociale in fase di costituzione di una Srl, con versamento a mani degli amministratori, potrebbero creare problemi in merito ai limiti all’uso del contante proposti dalle norme antiriciclaggio

costituzione di srlCome noto, per effetto della conversione in legge del decreto legge n.76/2013 è stata apportata una sostanziale modifica all’art. 2464, c. 4, c.c. rubricato ai conferimenti nelle società a responsabilità limitata.

Secondo tale disposizione, in sede di costituzione delle s.r.l., il conferimento in denaro contante (pari ad almeno il 25% del capitale sociale in caso di società pluripersonale o all’intero del capitale sottoscritto in denaro in caso di società unipersonale) non deve più essere versato obbligatoriamente in banca, ma può essere affidato ai neo nominati amministratori, come del resto già accade in sede di costituzione delle Srl cosiddette “minori”: il versamento del capitale sociale nelle mani dell’organo amministrativo è, infatti, una facoltà espressamente prevista sia per le srl semplificate (art. 2463-bis c. 2 n. 3 del c.c.) che per le srl ordinarie a capitale ridotto (altra novità apportata dal D.L. n. 76/2013).

 

Dal mero tenore letterale della suddetta disposizione, parrebbe, quindi, necessaria la presenza fisica degli amministratori alla stipula dell’atto costitutivo, al fine di ricevere, in tale sede, l’ammontare dei conferimenti in denaro contante.

Tuttavia, la presenza degli amministratori in sede di costituzione non è sempre così scontata. Quest’ultima questione è stata recentemente affrontata dal Comitato Notarile Triveneto (massima I.A.14 aprile 2014) il quale ha reso noto il proprio orientamento in merito alle modalità del versamento dei conferimenti in denaro nell’ipotesi in cui non intervengano gli amministratori nell’atto di costituzione.

Nella citata massima è stato precisato che la suddetta disposizione, che impone il versamento dei conferimenti in denaro all’organo amministrativo all’atto della costituzione della società, deve essere interpretata in senso sostanziale, nel senso che la norma in questione introduce l’obbligo di attestare nell’atto costitutivo l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro, e non anche l’intervento in atto dell’organo amministrativo (rectius dei nominati amministratori) per rilasciare quietanze.

 

In altri termini, i medesimi notai non escludono la possibilità che l’avvenuto deposito dei conferimenti in denaro possa essere pacificamente attestato dai soci fondatori nel caso in cui, in sede di costituzione, siano assenti i nominati amministratori.

In tale circostanza, i Notai ritengono che il versamento del capitale sociale debba comunque avvenire con modalità idonee a comprovarne l’effettività del deposito delle somme: sono strumenti idonei a dimostrare l’effettività del versamento eseguito, secondo quanto precisato dai notai, i depositi costituiti a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori, nonché le somme depositate presso una banca e vincolate a favore della costituenda società.

Sono, inoltre, ammissibili, ai fini della valida costituzione delle s.r.l., anche i versamenti di capitale sociale eseguiti nelle mani del notaio rogante (con iscrizione degli importi nel registro somme e valori di cui all’art. 6 della L. n. 64/1934) e con il mandato a consegnare le somme depositate agli amministratori che abbiano accettato l’incarico. Relativamente a tale modalità di deposito dei conferimenti, si pone, però, la problematica della limitazione alla circolazione del denaro contante che, a norma all’art. 49 c. 1 del D.Lgs 231/2007, impone il divieto di trasferire somme in denaro contante per importi superiori ad € 1.000,00.

Su tale questione è intervenuto, nel recente passato, il Consiglio Nazionale del Notariato (Nota del 04 settembre 2013), il quale ha categoricamente escluso il trasferimento, in mano agli amministratori, di denaro contante, se di importo superiore ad € 1.000,00: sicché per trasferimenti eccedenti tale soglia si rende necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.

Peraltro, secondo i medesimi notai, in presenza di versamenti superiori ad € 1.000,00, l’assegno sembrerebbe prospettarsi come il mezzo di pagamento più plausibile, anche se viene scoraggiato l’utilizzo degli assegni bancari: l’utilizzo dell’assegno bancario, infatti, sebbene in grado di assicurare la “tracciabilità” del versamento, potrebbe non garantire, qualora si rilevasse “scoperto”, l’”effettività dei conferimenti”.

 

Alla luce di quanto sopra, in sede di costituzione di srl è possibile consegnare, in mani degli amministratori (o del notaio rogante), il conferimento in denaro, solo se di ammontare inferiore all’importo di € 1.000,00. Per versamenti che eccedono il suddetto importo occorrerà, invece, effettuare un versamento a mezzo bonifico bancario a favore di uno o più dei nominati amministratori, ovvero depositare il conferimento in denaro presso una banca.

Anche quest’ultima soluzione (versamento in banca del conferimento iniziale) potrebbe celare alcuni svantaggi: per poter effettuare il versamento ci sarebbe bisogno, infatti, di un mandato specifico irrevocabile conferito alla banca depositaria.

Successivamente, la banca, in forza di tale mandato, dovrebbe provvedere ad aprire un conto vincolato alla costituzione della società entro un certo termine e intestato alla nuova società: il conto potrà, infine, essere movimentato da parte dei suoi amministratori solo a seguito dell’iscrizione della società stessa nel Registro delle Imprese.

 

15 aprile 2014

Sandro Cerato