Concordato preventivo: il compenso del commissario giudiziale

in una procedura di concordato preventivo la liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale, in caso di nomina di un collegio di Commissari, non potrà comunque eccedere l’importo fissato per un unico commissario

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, un ruolo di fondamentale importanza è quello assunto dal commissario giudiziale, nominabile dal tribunale, alternativamente, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 163, c. 2, n. 3 L.Fall.), oppure in sede di fissazione, a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, c. 6, L. Fall.), del termine per il successivo deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione, così come recentemente previsto dall’art. 82 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto “del fare”).

La figura del commissario Giudiziale nella procedura di concordato in bianco è stata oggetto di dettagliata analisi da parte dell’IRDCEC (Circolare n. 03.03.2014 n. 38/IR) la quale ha esaminato, tra gli altri, alcuni aspetti inerenti la nomina e le modalità di determinazione del compenso spettante a tale organo della procedura.

 

Preliminarmente viene precisato che, per effetto delle novità apportate dal “DL Fare”, è riconosciuto al Tribunale il potere di nominare (sempre in sede di decreto di fissazione del termine per il deposito della predetta documentazione) il Commissario Giudiziale, rispetto al quale il debitore è obbligato a tenere a disposizione i libri contabili. Occorre evidenziare come l’anticipazione della nomina costituisca soltanto una facoltà e non un obbligo per il Tribunale: quest’ultimo potrà, infatti, valutare discrezionalmente l’opportunità di avvalersene tenendo conto, in particolare, della complessità del caso o dell’esistenza di più accentuati profili di rischio per i creditori. Secondo l’IRDCEC, però, la scelta di nominare il Commissario Giudiziale, ancorché rimessa alla discrezionalità della autorità giudiziaria, verrà presumibilmente praticata sistematicamente, poste le finalità di tutela del fisiologico utilizzo dell’istituto perseguite dal legislatore. Il suddetto orientamento si discosta, però, da quanto indicato da Assonime, secondo cui la scelta di anticipare la nomina del Commissario Giudiziale dovrebbe essere limitata alle sole procedure di rilevante criticità poiché “la nomina di tale organo della procedura comporta un aggravio dei costi, destinata a ridurre le potenzialità di soddisfazione del ceto creditorio, sia in sede di concordato preventivo che di accordo di ristrutturazione dei debiti” (Circolare Assonime n. 31/2013). Inoltre, secondo Assonime, la nomina del Commissario Giudiziale – nella fase di preconcordato – dovrebbe essere evitata anche quando, in base alle circostanze del caso concreto, la vigilanza sull’operato del debitore possa essere assicurata in modo efficiente direttamente dal Tribunale stesso. Ad ogni modo, qualora il Tribunale ritenesse di nominare il Commissario nella fase preconcordataria, i giudici dovranno illustrare – all’interno del decreto di fissazione del termine per il deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione – le motivazioni di tale nomina, ciò in considerazione degli incrementi di costi della procedura.

 

Nella circolare in esame viene affrontato il discorso del compenso per l’attività prestata dal Commissario Giudiziale nella fase di preconcordato. Sul punto, si rammenta che, agli esordi della disposizione, non era del tutto chiaro come si sarebbe dovuto “assicurare” il compenso del Commissario Giudiziale per l’opera prestata nella fase preconcordataria nel caso in cui il debitore, al termine concesso dal Tribunale, anziché proporre una proposta di concordato, decidesse di formulare un’istanza per l’omologazione di un accordo per la ristrutturazione dei debiti, raggiunto con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60,00% delle proprie passività (art. 182-bis, c. 1, L. Fall.); accordo che, a dispetto della procedura concordataria, non necessita della figura del Commissario Giudiziale. Analoga problematica si potrebbe altresì verificare nel caso in cui il Tribunale, decorsi i termini concessi al debitore per l’integrazione della proposta, dovesse pronunciare l’inammissibilità della domanda. Al riguardo, l’Irdcec ha fornito la propria soluzione prevedendo l’obbligo in capo al ricorrente di depositare, su ordine del Tribunale, una somma a copertura delle spese della procedura. Al riguardo, è bene sottolineare che, la prassi di chiedere al debitore una “sorta di deposito giudiziale minimo”, pari a quanto si presume necessario per le spese della procedura preconcordataria, risulta essere già in uso in numerosi Tribunali fallimentari: su tutti il Tribunale di Lecco e il Tribunale di Roma.

 

Sempre in materia di compenso, la circolare Irdecec precisa, infine, che, nel caso in cui il Tribunale si avvalesse della possibilità di nominare un collegio di Commissari, in luogo del commissario singolo, il compenso spettante ai professionisti chiamati a svolgere l’incarico di Commissario Giudiziale, deve essere determinato secondo i criteri di cui all’art. 4, c. 1, d.m. n. 30/2012, ovvero tenendo in considerazione l’ammontare dell’attivo e del passivo risultanti dall’art. 172 L. Fall. (vale a dire dei risultati dall’attività di inventariazione che il commissario compie a seguito dell’ammissione alla procedura ex art. 162 L. Fall), ma non potrà mai superare, per evidenti ragioni di economicità e in considerazioni dell’attività svolta congiuntamente dai componenti dell’organo, il compenso fissato per un unico commissario.

29 aprile 2014

Sandro Cerato