Il rinvio del termine per approvare il bilancio

se la società decide di prorogare il termine per l’approvazione del bilancio d’esercizio può godere di uno slittamento del termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi

Con l’approssimarsi della scadenza dei termini per l’approvazione del bilancio, l’insorgere di eventuali difficoltà potrebbe indurre il redattore del bilancio a domandarsi se sussistano o meno le condizioni per un rinvio dei predetti termini. Sul punto, si ricorda che, lo statuto societario assume una rilevanza fondamentale rispetto alla scelta dei tempi di convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio, in quanto l’art. 2364, c. 2, secondo periodo, del codice civile, riconosce al contratto sociale la possibilità di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto sociale.

 

A parere della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massima 9 dicembre 2003, n. 15), “la clausola statutaria che consente la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio nel maggior termine … non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso“.

È sufficiente, quindi, la circostanza che nello statuto societario sia presente una semplice clausola che legittimi lo slittamento dei termini al verificarsi di una delle condizioni previste dalla legge. In tal senso, anche il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie (massima H.B.3.) secondo cui “la previsione statutaria del maggior termine per la convocazione dell’assemblea avente all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio ex art. 2364, ultimo comma, c.c. può anche non prevedere specificatamente le particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società che la giustificano, potendo limitarsi a fare un riferimento generico a tali esigenze che dovranno però sussistere in concreto nel caso in cui ci si voglia avvalere di tale facoltà.“.

 

In buona sostanza, lo statuto potrà stabilire un termine inferiore ai 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, o superiore, sino ad un massimo di 180 giorni, ovvero potrà indicare (in maniera più o meno precisa) quali siano quegli eventi che, al loro verificarsi, autorizzano gli amministratori a convocare l’assemblea oltre il termine di 120 giorni.

A titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo, si riportano alcune circostanze, che potrebbero giustificare la proroga ai 180 giorni:

  • la società presenta patrimoni destinati a specifici affari (artt. da 2447-bis a 2447-septies c.c.);

  • la società è stata interessata da modifiche normative imponenti l’adozione di nuovi principi contabili internazionali, come gli Ias/Ifrs;

  • la società ha formato oggetto di modifiche od interventi profondi alla struttura organizzativa, all’organigramma societario, magari a ridosso dei termini per l’approvazione del bilancio, così come le eventuali dimissioni dell’organo amministrativo nell’imminenza del termine ordinario di convocazione dell’assemblea;

  • la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ma che si trova nella necessità di esaminare i bilanci delle società partecipate, al fine della corretta valutazione delle partecipazioni – secondo il metodo del patrimonio netto – esposte in bilancio, comprese quelle già iscritte, tra le immobilizzazioni finanziarie;

  • la società strutturata con diverse sedi, in Italia o all’estero, autonome sotto il profilo amministrativo e gestionale, con necessità di far convergere tutti i dati nella società che redige il bilancio;

  • la società ha partecipato ad operazioni straordinarie e di ristrutturazione aziendale, come fusioni, scissioni e trasformazioni;

 

Va evidenziato che le particolari esigenze che comportano il differimento secondo quanto “richiesto” dal Ministero delle Finanze nella Risoluzione 13.3.76, n. 10/503, devono essere riconosciute dagli amministratori con una delibera da adottarsi prima del termine “ordinario” dei 120 giorni. Deve, in ogni caso, escludersi che – fatta salva la specifica previsione riguardante i soggetti tenuti alla redazione del bilancio consolidato – il rinvio dell’approvazione del bilancio possa costituire il comportamento assunto costantemente dagli amministratori. Peraltro, i motivi della proroga dovranno essere segnalati nella relazione sulla gestione (nel caso di redazione del bilancio in forma ordinaria) o nella nota integrativa (nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata). In tal senso, infatti, una pronuncia della giurisprudenza di merito (Tribunale di Isernia nella Sentenza 19/04/2006, n. 247) secondo cui le particolari esigenze (cui la legge fa riferimento) devono essere non solo indicate nella relazione sulla gestione, ma anche “facilmente riscontrabili dall’esame del bilancio da approvare”.In tal caso … risulterà utile commentare nella nota integrativa, ove possibile, le poste che hanno avuto una stretta relazione con la proroga dei termini. (Inoltre) … laddove la società rediga il bilancio in forma abbreviata, le indicazioni circa i motivi del rinvio, non potendo essere inserite nella relazione sulla gestione, dovranno essere inserite nella nota integrativa”.

 

Si ricorda, infine, che, l’eventuale slittamento dell’approvazione del bilancio oltre il termine di 120 giorni comporta anche uno slittamento del termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Più precisamente, a norma dell’art. 17, D.P.R. n. 435/2001 (come modificato da ultimo dall’art. 37, comma 11, del D.L. n. 223/2006) i soggetti che, in base a disposizioni di legge, rinviano il termine di approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, versano le imposte dovute in base a UNICO entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto.

Se il bilancio o rendiconto non è approvato entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato comunque entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o resoconto (ad esempio, se il bilancio sarà approvato in data 29 giugno 2014, il versamento delle imposte dovrà avvenire entro il 16 luglio 2014; allo stesso modo, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 29 giugno 2014, il versamento delle imposte dovrà comunque effettuarsi entro il 16 luglio 2014). Peraltro, a norma del comma 2 dell’art. 17 del DPR n.435/2001, il versamento delle imposte può avvenire anche entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando gli importi dovuti dello 0,40% a titolo di interesse: riprendendo i termini dell’esempio precedente, dunque, il termine sarà il 20 agosto 2014 (proroga a regime dei versamenti scadenti il 16 agosto) maggiorando le somme da versare (saldo 2013 e prima rata d’acconto 2014) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

31 marzo 2014

Sandro cerato