Comunicazione dei finanziamenti soci: le sanzioni per l'omesso invio

Comunicazione dei dati riguardanti i finanziamenti concessi dai soci alle società: un quadro del regime sanzionatorio previsto per chi la omette.

In data 16.01.2014, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sul proprio sito internet, le risposte ad alcuni quesiti (FAQ) relativi alla comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell’imprenditore nei confronti dell’impresa.

 

Un primo chiarimento attiene l’obbligo di comunicazione per tutti i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata.

Sul punto, viene chiarito che sono esonerati dall’obbligo in commento soltanto i contribuenti che adottano il regime di contabilità semplificata, purché gli stessi non siano dotati di un conto corrente dedicato all’attività di impresa. In altri termini, in presenza di un conto corrente dedicato all’attività, anche le imprese in contabilità semplificata – al pari di tutte le imprese che adottano il regime di contabilità ordinaria – saranno tenute (ovviamente al ricorrere dei relativi presupposti) all’adempimento in commento.

Rientrano, peraltro, nell’ambito applicativo dell’esonero, se utilizzano un conto corrente dedicato, anche le imprese che adottano uno dei previsti regimi contabili agevolati: il regime di vantaggio (art. 27, cc. 1 e 2, del D.L. n. 98 del 2011), il regime contabile agevolato (art. 27, c. 3 e seguenti, del D.L. n. 98 del 2011) ed il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della legge n. 388 del 2000).

 

Un secondo quesito attiene la conferma circa l’esclusione dall’obbligo di comunicazione nelle ipotesi in cui, a seguito dell’utilizzo di un determinato bene dell’impresa, non vi sia imponibilità in capo al socio utilizzatore conseguente al maggior reddito a lui imputato scaturente dall’indeducibilità dei costi dei beni concessi in uso.

Sul punto, tenuto conto di quanto già chiarito al punto 2.1 del provvedimento direttoriale del 02.08.2013 (prot. n. 2013/94902), viene ribadito che non occorre fare alcuna comunicazione per i beni concessi in uso da società di persone se il reddito del socio è assorbito dai costi indeducibili che gli vengono imputati per trasparenza.

In altri termini, quindi, nessuna comunicazione deve essere trasmessa (oltre che nei casi in cui il corrispettivo è almeno pari al valore di mercato dell’utilizzo) da parte delle società di persone (o delle S.r.l. trasparenti) se non emergono differenze tra il corrispettivo pattuito, incrementato della quota di costi indeducibili attribuita al socio per trasparenza, e il corrispondente valore normale. In questi casi, infatti, come già precisato dalla circolare ministeriale n. 36/E/2012, nessun reddito diverso deve essere dichiarato dal socio.

 

Nelle risposte in esame viene ribadito che il modello in oggetto, al pari di quello polivalente (ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA), non è modello di dichiarazione, ma un modello di comunicazione, sicché non risultano applicabili gli ordinari obblighi in materia di conservazione dei documenti contabili. Gli unici adempimenti previsti, in capo all’intermediario, sono sostanzialmente quello di rilasciare al dichiarante (unitamente alla ricezione della comunicazione o dell’assunzione d’incarico per la sua predisposizione), l’impegno a presentare in via telematica, all’Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti.

L’intermediario dovrà, inoltre, rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per presentare la comunicazione in via telematica, l’originale del frontespizio e del riepilogo della comunicazione dei dati trasmessi, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritta dal contribuente, insieme alla copia della comunicazione di conferma di ricezione da parte dell’Agenzia.

 

Un ulteriore quesito attiene agli aspetti temporali della comunicazione, poiché le istruzioni per la compilazione del modello fanno riferimento al fatto che la comunicazione “è presentata con riferimento all’anno solare”, mentre nel provvedimento 94902/2013 viene affermato che “la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta” e sempre secondo le medesime istruzioni si afferma che occorre indicare “l’ammontare dei finanziamenti o delle capitalizzazioni effettuati a favore dell’impresa nel periodo d’imposta”.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate precisa che la comunicazione riguarda beni concessi nel periodo d’imposta e finanziamenti ricevuti dall’impresa nel periodo d’imposta, a prescindere dalla coincidenza dello stesso con l’anno solare. Sempre in relazione alla comunicazione dei finanziamenti, vengono chiesti chiarimenti in merito alla data da indicare nel modello nel caso in cui debbano essere compilati contemporaneamente i campi “ammontare dei finanziamenti” e “valore delle capitalizzazioni e degli apporti”. In tal caso, è necessario compilare un intercalare per ciascuna fattispecie (uno per i finanziamenti e un altro per le capitalizzazioni). Laddove, poi, nel corso del periodo d’imposta il socio conceda più di un finanziamento, o più di un apporto, occorre indicare, invece, la data dell’ultimo finanziamento o dell’ultimo apporto.

 

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti, invece, dai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, in occasione di un recente incontro con la stampa specializzata (videoforum 2014). In questa occasione è stato precisato, in merito all’ipotesi di esclusione dall’adempimento dei beni concessi in godimento agli amministratori, che l’esclusione riguarda tutti i beni concessi in godimento agli amministratori, compresi quelli che possono costituire fringe benefit.

È stato chiarito, inoltre, il regime sanzionatorio in caso di omessa comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni: trattandosi di una comunicazione all’Anagrafe tributaria, l’Amministrazione Finanziaria ritiene applicabile la sanzione di cui all’art. 13, c. 2, del DPR 605/73, ossia da euro 206,58 a euro 5.164,97. Il richiamo dall’art. 13, c. 2, del DPR 605/73, comporta anche la riduzione della metà della sanzione in caso di comunicazione incompleta o inesatta.

 

Quanto ai finanziamenti da comunicare è stata confermata l’esclusione dall’obbligo in parola dei versamenti eseguiti da soci soggetti collettivi (società o enti), dai familiari dei soci e dal titolare dell’impresa familiare ed è stato precisato che, nel caso di rinuncia ai finanziamenti, l’importo non deve essere indicato nella comunicazione, sempre che non comporti un esborso di denaro ad altro titolo. Si precisa, inoltre, che nella casella 1 del rigo BG03 del modello di comunicazione deve essere indicata la “data dell’effettivo versamento” che è strettamente correlata alla modalità di versamento adottata: in caso di bonifico bancario dovrebbe rilevare, quindi, la data di accredito delle somme sul conto corrente.

 

28 gennaio 2014

Sandro Cerato