Legge di Stabilità: le novità legislative per il comparto delle accise

con la legge di Stabilità sono state apportate diverse modifiche anche al comparto delle accise, sia con riguardo alle aliquote di accisa in vigore che al decreto legislativo n. 504/95, meglio noto come Testo Unico delle Accise. In questo intervento gli autori esaminano i diversi interventi legislativi nel settore (a cura Fabrizio Stella e Antonio Federico)

  1. Premessa.

Come noto il 23 dicembre 2013 il Senato ha approvato, in terza lettura, definitivamente, il testo del disegno di legge concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, la c.d. “Legge di Stabilità 2014”, convertito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.3021, apportando modifiche anche al comparto delle accise.

Esaminiamo di seguito le parti di interesse2.

  1. Le Emulsioni.

Il decreto legislativo n. 504 del 1995, meglio noto come Testo Unico delle Accise (TUA), all’articolo 21 bis concernente le Disposizioni particolari per le emulsioni, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, a decorrere dal 1° giugno 2007, prevede3 che nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, sia stabilita una accisa ridotta, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno, con le seguenti aliquote:

    1. emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso4;

    2. emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso5;

    3. emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso6.

Con specifiche determinazioni dell’’Agenzia delle dogane sono, poi, state stabilite:

  • le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell’idoneità all’impiego nella carburazione e nella combustione;

  • le specifiche modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni alla produzione, importazione e commercializzazione dei prodotti in esame, nello specifico con la nota n. 4709 del 4 ottobre 2007, richiamando quanto già stabilità dalla circolare 25 ottobre 2001 n. 49/D.

La Legge di Stabilità, all’articolo 1, comma 6347 ha sostituito i commi 1 e 2 del citato articolo 21 bis prevedendo che nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita una accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:

    1. emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso8;

    2. emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso9;           

    3. emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso10.

Ai sensi del successivo comma 436l‘efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea11.

  1. Variazione delle aliquote.

    1. Il comma 29212 (ex articolo 9 comma 18 del disegno di legge, già comma 184 nel testo in seconda lettura) prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa, nei limiti di spesa pari a:

  • 4 milioni di euro per l’anno 2014;

  • 21 milioni di euro per l’anno 2015;

  • 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

    1. Il comma 62613 (emendamento Senato 4.2000/66 Relatori, già comma 430 nel testo in seconda lettura) prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del TUA in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a:

  • 220 milioni di euro per l’anno 2017;

  • 199 milioni di euro per l’anno 2018.

Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.       

  1. La Compartecipazione accise.

Il secondo comma dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n.28114 prevede che: l’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato deve essere compatibile con i vincoli non può comunque superare il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della regione ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della regione stessa.

Nella legge di Stabilità, il comma 52815 (ex articolo 13 comma 18 del disegno di legge, già comma 352 nel testo in seconda lettura) prevede che nell’ammontare complessivo delle entrate da considerarsi ai fini del calcolo del limite dell’indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise16.

  1. Sigarette elettroniche.

Si segnala, poi, che durante l’esame al Senato è stato, tra gli altri, presentato l’emendamento 17.48, che prevedeva, con l’introduzione del comma 7-bis all’articolo 17,laddove si sostituiva, all’articolo 62-quater, concernente la tassazione delle c.d. “sigarette elettroniche”17, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), il comma 1, con la seguente formulazione:

‘1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel periodo precedente è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25”.

L’emendamento, seppur approvato in sede di Commissione, non è stato, poi, inserito nel c.d. “Maxi emendamento governativo” per la fiducia.

  1. Conclusioni.

Ad adiuvandum, si segnala che il 30 novembre 2013, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il decreto ministeriale18 concernente l’attivazione della c.d. “clausola di salvaguardia”, di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e successive modificazioni, il meglio noto come “decreto IMU”.

In buona sostanza, nel citato decreto-legge, all’articolo 15, comma 4, si prevedeva, in materia di accise, che qualora dal monitoraggio delle entrate fosse emerso un andamento che non consentiva il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati nel provvedimento stesso, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, avrebbe stabilito l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise19 in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell’aumento degli acconti.

Ciò posto il predetto Ministero ha emanato la circolare del 30 novembre 2013, laddove all’articolo 1, comma 2, si prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, e’ disposto l’ulteriore aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fino al 15 febbraio 2016, dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del TUA (Testo Unico Accise) in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 671,1 milioni di euro per l’anno 2015 e 17,8 milioni di euro per l’anno 2016.

Il provvedimento e’ efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia.

31 dicembre 2013

Fabrizio Stella e Antonio Federico

1 Supplemento ordinario n. 87.

2 Per un rapido esame dei provvedimenti nel comparto delle accise nel 2013, si rinvia, di F. Stella, ad Accise: 12 mesi di importanti modifiche normative in vista della legge di Stabilità 2014, sul Commercialista telematico del 28 settembre 2013.

3 Ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

4 Usata come carburante: a)  fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri; b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille litri; usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per mille litri.

5 Usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi; per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi.

6 Usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi; per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.

7 Introdotto dall’emendamento 4.2000/66 dei Relatori. Comma 634 (già comma 435 nel testo in seconda lettura): “Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all’articolo 21-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:«1. Nell’ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, è stabilita un’accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all’impiego nella carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai quantitativi necessari al suo fabbisogno:a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri;b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi;2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi”.

8 Usata come carburante: euro 374,67 per mille litri; usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per mille litri.

9 Usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per mille chilogrammi; per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi.

10 Usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per mille chilogrammi;  per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi”.

11 Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

12 Comma 292: “Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all’incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all’impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l’anno 2014, a 21 milioni di euro per l’anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016”.

13 Comma 626: “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, è disposto, per il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l’aumento dell’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di euro per l’anno 2017 e a 199 milioni di euro per l’anno 2018. Il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Agenzia”.

14 Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1970, n. 127.

15Comma 528: “Al secondo comma dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ammontare complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del limite dell’indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise”.

16 Per un approfondimento si rinvia, di F. Stella, ad Accise: adeguato dalla Legge di Stabilità il meccanismo di compartecipazione al finanziamento del trasporto pubblico locale, in il fisco n. 9/2013; Accise e TPL: emanati i d.P.C.M. per la compartecipazione accise al trasporto pubblico locale, in il fisco n. 36/2013.

17 Per un approfondimento si rinvia, di F. Stella e N. Monfreda, a Introdotta la tassazione delle Sigarette elettroniche: tra esigenze di copertura e tutela della salute, sul Commercialista telematico del 3 luglio 2013.

18 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2013.

19 Di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008 relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.