Il nuovo ISEE

ISEE siginifica “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”: analisi delle nuove regole per la determinazione e dei nuovi ambiti di applicazione (a cura Fabrizio Stella e Antonio Federico)

 

  1. Premessa

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equivalente, consistente nel rapporto tra l’indicatore della situazione economica (ISE) ed il parametro desunto dalla c.d. “Scala di Equivalenza”, che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L’I.S.E.è invece il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

 

  1. La normativa vigente.

Ad oggi la materia è disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente “Criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 1999, n. 221 recante “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”.

L’attuale sistema presente delle note criticità, quali in particolare:

  • non tiene conto di tutte le forme di reddito e di patrimonio, determinando problemi equitativi e compromette la capacità selettiva;

  • i controlli sulla veridicità dei dati rilevati ai fini ISEE tutti auto dichiarati non sono sistematici;

  • non è stato mai emanato il decreto attuativo di cui all’articolo 3 comma 2-ter del decreto legislativo n.109/1998 che avrebbe dovuto disciplinare la definizione di nucleo familiare per l’accesso a prestazioni sociosanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave ed anziani non autosufficienti con l’obiettivo di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito.

 

  1. Evoluzione normativa.

L’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 ha disposto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, saranno riviste le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di:

  • adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico;

  • migliorare la capacità selettiva dell’indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia che all’estero, al netto del debito residuo per l’acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative;

  • permettere una differenziazione dell’indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

 

Con il medesimo decreto verranno, poi, individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, verranno, poi, definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell’ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la Pubblica Amministrazione e gli Enti Pubblici, prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE, attraverso l’invio telematico all’INPS, da parte degli enti erogatori delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

L’articolo 23, comma 12-bis1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificando l’articolo 5 del decreto-legge 201/2011, ha, infine, disposto l’abrogazione della disciplina vigente, abrogando il decreto legislativo n.109/1998ed il d.P.C.M. n. 221/1999, a far data dai 30 giorni successivi all’entrata in vigore dell’approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, disposizione attuativa necessaria all’avvio del nuovo sistema.

 

  1. Le nuove disposizioni

In attuazione delle deleghe di cui sopra, il Governo ha predisposto ed inviato alle Commissioni Parlamentari per il previsto parere uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente, per l’appunto, “La revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”, consultabile come Atto Governo n. 18 nel sito istituzionale di Camera e Senato.

Sul testo si sono espressi il Garante per la protezione dei dati personali ed il Consiglio di Stato, con necessita di apporre talune modifiche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 19 dicembre 2012 con rinvio alla Conferenza Unificata.

In attuazione dell’articolo 5, del decreto-legge n. 201/2011 il provvedimento introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell’ISEE, prevedendo, come detto:

  • l’adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all’inclusione anche di somme fiscalmente esenti;

  • il miglioramento della capacità selettiva dell’indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;

  • una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, quali famiglie numerose e con persone con disabilità;

  • una differenzazione dell’indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;

  • l’eventuale ridefinizione dell’insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi;

  • il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

 

Il testo prevede il seguente articolato:

  • articolo 1, laddove si riportano le definizioni utilizzate nel testo, con particolare riguardo al concetto di prestazioni sociali e prestazioni sociali agevolate;

  • articolo 2, che fornisce la definizione di ISEE rimandando ai successivi articoli il calcolo delle diverse componenti;

  • articolo 3, che definisce il nucleo familiare di riferimento indicandone le disposizioni generali per l’identificazione, sul punto, poiché la composizione del nucleo del richiedente varia i relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l’attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenente ad un solo nucleo;

  • articolo 4, che afferisce all’indicatore della situazione reddituale determinata sulla base dei: redditi indicati al comma 2; delle spese di cui al comma 3 e delle franchigie di cui al comma 4;

  • articolo 5, che stabilisce le modalità di calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare;

  • articolo 6, che stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte;

  • articolo 7, che stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni;

  • articolo 8¸ che stabilisce modalità differenziate di calcolo dell’indicatore nel caso di accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario;

  • articolo 9, laddove si prevede la possibilità di calcolare un ISEE corrente riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale, dovute a variazioni della situazioni lavorativa;

  • articolo 10, che stabilisce le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica secondo criteri analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente;

  • articolo 11, che stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell’ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della dichiarazione, INPS ed Anagrafe tributaria, nonché le modalità di controllo della veridicità dei dati medesimi;

  • articolo 12, che stabilisce le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati personali;

  • articolo 13, che apporta una revisione alle soglie di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei potenziali beneficiari ed annullare i riflessi sulla finanza pubblica;

  • articolo 14, concernenti le disposizioni transitorie e finali.

 

Vi sono, poi, i seguenti allegati:

  • allegato 1, che riporta i parametri e le maggiorazioni della c.d. “scala di equivalenza”;

  • allegato 2, laddove al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l’ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tenere conto della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo nonché, al comma 2 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l’ISEE del beneficiario per le P.S.A. rivolte ai componenti minorenni, per tener conto della situazione economica del genitore non convivente;

  • allegato 3, che fornisce la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, equiparando a tal fine le definizioni utilizzate nell’accertamento sulla base dei diversi dettati normativi delle condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza.

 

  1. Osservazioni.

Obiettivo di questa nuova normativa, oramai in procinto di approvazione definitiva, il porre finalmente un limite all’accesso fraudolento alle prestazioni sociali agevolate, troppo spesso oggetto di eclatanti interventi della Guardia di Finanza nell’ambito dell’istituzionale attività di controllo della spesa pubblica, a tutto vantaggio dei “cittadini realmente meritevoli di tutela sociale, in quanto economicamente svantaggiati2”.

 

Fra l’altro assisteremo sempre più spesso all’utilizzo dell’indicatore ISEE al fine di graduare l’applicabilità di esenzioni ed agevolazioni varie.

Una delle principali novità, ad esempio, introdotte in sede di conversione del decreto IMU (dl 102/2013) è l’art. 2-bis, che consente ai comuni di equiparare all’abitazione principale, ai fini dell’IMU, le unità immobiliari (escluse quelle classificate in A/1, A/ 8 e A/9) e relative pertinenze concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (ovvero da padri e figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

L’assimilazione è subordinata ad una delibera comunale, ogni ente è chiamato a definire i criteri e le modalità per l’applicazione dell’agevolazione, «ivi compreso il limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio».

Anche nelle previsioni dell’istituzione di una nuova “imposizione unica comunale” che inglobi l’IMU e le due componenti relative ai servizi indivisibili ed ai rifiuti, sembrerebbero non essere previste detrazioni specifiche fissate dalle legge statale rimandando ai sindaci l’attutire l’impatto del prelievo stabilendo riduzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso, per l’appunto, l’applicazione dell’ISEE.

Ed ancora, nel decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013 (Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall’articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013) l’agente della riscossione concede i piani straordinari di rateizzazione3 dei debiti tributari nel caso in cui “ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l’importo della rata: a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all’istanza”.

 

3 dicembre 2013

Fabrizio Stella e Antonio Federico

 

112-bis:Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «A far data dai trenta giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell’ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

2Sul punto si rinvia al sito istituzionale della Guardia di Finanza con riguardo alla “Vigilanza sulla spesa pubblica”.

3 In base all’art. 1 del DM 6-11-2013 per “piano di rateazione straordinario” si intende un piano di rateazione della durata massima di 120 rate.