Il nuovo ISEE ai blocchi di partenza

novità in arrivo dal 2014 per l’ISEE: in particolare vediamo quali sono gli indici che vengono ritoccati per garantire più equità

La riforma dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) rappresenta – secondo un recente documento pubblicato dal ministero (Documento Min. Lavoro e politiche sociali 3.12.2013) – un passo fondamentale per migliorare l’equità sociale, poiché contrasta l’indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi. Si rammenta, infatti, che numerose sono le prestazioni che nel nostro paese vengono erogate con l’ISEE. Si va dall’assegno per il nucleo familiare per le famiglie particolarmente numerose, all’assegno di maternità, passando per asili nido e prestazioni scolastiche, comprese le mense. Nel settore dell’istruzione l’ISEE si usa, invece, per la quantificazione delle tasse universitarie e per l’accesso alle prestazioni del diritto allo studio universitario. In materia sanitaria rientrano, invece, sotto la sfera ISEE, i servizi socio sanitari domiciliari, sanitari diurni e residenziali. Vi sono, inoltre, le agevolazioni per i servizi di pubblica utilità e le prestazioni economiche assistenziali. Rientrano nell’ISEE anche la carta acquisti, il reddito minimo, le tariffe comunali, le rateazioni di Equitalia, il trasporto pubblico e le attività ricreative.

Da un punto di vista prettamente operativo, la situazione economica di ciascun contribuente è valutata tenendo conto del reddito di tutti i componenti del nucleo familiare, del loro patrimonio (valorizzato al 20%), nonché della composizione dello stesso (numero dei componenti e loro caratteristiche), attraverso una scala di equivalenza. La scala di equivalenza è un parametro basato sul numero dei componenti il nucleo familiare, ma anche di alcune caratteristiche di quest’ultimo, rilevanti ai fini della valutazione della condizione economica. Rilevano a tal fine, la presenza nel nucleo familiare di più di due figli a carico, di genitori lavoratori e figli minorenni (in particolare se con meno di tre anni), o di nuclei mono genitoriali.

Una delle principali novità del nuovo indicatore concerne le modalità di raccolta delle informazioni e nel rafforzamento dei controlli sulla veridicità delle informazioni che il cittadino dichiara. Con il nuovo sistema, infatti, solo una parte dei dati utili per il calcolo dell’ISEE sarà autocertificata. In buona sostanza, con l’applicazione del nuovo ISEE, i dati fiscali più importanti quali, ad esempio, il reddito complessivo e i dati relativi alle prestazioni ricevute dall’INPS, saranno compilati direttamente dall’Amministrazione utilizzando le informazioni presenti negli archivi propri e di quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, con riferimento a tali dati, non verrà più richiesto al cittadino di dichiarare quanto ha già indicato in altre sedi. Al riguardo, si fa presente che il nuovo ISEE potrà fare riferimento non solo al reddito dell’ultima dichiarazione (che a sua volta si riferisce all’anno precedente), ma anche ad un reddito corrente, per tenere conto dell’eventuale peggioramento della condizione lavorativa o personale del contribuente.

In altri termini, è prevista la possibilità di calcolare un ISEE “corrente”, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, in caso di variazioni superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali la risoluzione sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato, il mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico, ovvero la cessazione di attività per i lavoratori autonomi.

Peraltro, nel nuovo ISEE viene adottata una definizione più ampia di reddito. Infatti, oltre al reddito complessivo ai fini IRPEF si terrà conto di tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta (ad esempio contribuenti minimi, cedolare secca sugli affitti, premi di produttività, ecc.), di tutti i redditi esenti e quindi anche tutti i trasferimenti monetari ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.), nonché dei redditi figurativi degli immobili non locati e delle attività mobiliari. Rispetto al passato, si verifica, inoltre, che le diverse tipologie di reddito verranno trattate in modo da migliorare l’equità, favorendo le situazioni di maggiore bisogno, come quelle che riguardano le persone con disabilità più grave e con redditi più bassi.

Quanto ai redditi da lavoro dipendente, è prevista, inoltre, la sottrazione di una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 3.000 euro, per tenere conto dei costi di produzione del reddito ed evitare il fenomeno noto col nome di “trappola della povertà”, per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l’offerta di lavoro dei soggetti più deboli. Quanto ai redditi da pensione e trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, occorrerà sottrarre, invece, una quota pari al 20%, fino ad un massimo di 1.000 euro, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti. Con riferimento alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, si considera, ai fini dell’ISEE, solo il valore della casa che eccede il valore del mutuo ancora in essere, mentre per tenere conto dei costi dell’abitare viene riservato un trattamento particolare alla prima casa. Il valore dell’abitazione (assunto al medesimo valore assunto ai fini IMU, ovvero rendita catastale *1,05 * 160) è calcolato al netto dell’eventuale debito residuo del mutuo e di una franchigia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Il valore residuo dell’abitazione, così calcolato, dovrà poi essere abbattuto a due terzi.

Nel nuovo modello ISEE sono state adottate, infine, alcune maggiorazioni per tenere conto di condizioni specifiche che possono dar luogo a minori economie di scala, in particolare per le famiglie numerose. Più precisamente, per tenere in particolare considerazione i figli successivi al secondo, la scala di equivalenza base (attualmente vigente) è stata maggiorata di un ammontare crescente al crescere del numero dei figli da tre in poi. Inoltre, è riconosciuta una specifica maggiorazione per tenere conto dei costi superiori in cui si imbattono i nuclei familiari in cui sono presenti minori ed entrambi i genitori o l’unico presente lavorano, aumentata ulteriormente se è presente almeno un minore di 3 anni, nonché la maggiorazione per i nuclei monogenitoriali.

17 gennaio 2013

Sandro Cerato