Finanziamenti dei soci ed eventuale successiva rinuncia ai crediti: profili civilistici, contabili e fiscali

per le società in difficoltà economica potrebbe essere un buon momento per utilizzare i finanziamenti soci come valvola di sfogo di alcuni problemi di bilancio… analizziamo come impattano (a livello civile e fiscale) le rinunce dei soci ai loro crediti su utili e sul patrimonio sociale

Il finanziamento e la successiva rinuncia al rimborso da parte dei soci

L’atteggiamento degli istituti di credito nella gestione degli affidamenti, sempre più restrittivo e selettivo, e solo parzialmente giustificato dalle crescenti “sofferenze”, ha reso difficoltoso il ricorso all’indebitamento bancario tradizionale.

Raramente, pertanto, il ricorso ai soci può definirsi quale frutto di una soluzione meditata, sia esso volto a fronteggiare scadenze non procrastinabili, quali la copertura di perdite d’esercizio, ovvero semplici fabbisogni di liquidità. Il presente contributo intende fornire un riferimento utile ad approfondire la tematica richiamata.

 

Profili civilistici, gestionali e contabili

Il finanziamento erogato dai soci nei confronti della società partecipata, ha natura civilistica riconducibile a quella del contratto di mutuo, di cui all’articolo 1813 del codice civile. Va comunque precisato che, con specifico riferimento alle operazioni in esame, la riforma del diritto societario, intervenuta ad opera del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, ha introdotto due norme di riferimento, e precisamente, gli articoli 24671 e 2497-quinquies2 del codice civile vigente.

Il primo dei due articoli citati è la norma di riferimento in materia: norma che determina la postergazione del rimborso dei finanziamenti derivanti dai soci, a beneficio della ragioni vantate dai terzi creditori della società. Questi ultimi, infatti, in assenza di detta previsione normativa, potrebbero veder pregiudicate le proprie ragioni, dal concorso delle stesse con quelle vantate dai soci della società.

La disposizione richiamata va poi oltre, affermando che, nell’ipotesi in cui il rimborso del finanziamento sia avvenuto nell’anno precedente un’ eventuale dichiarazione di fallimento della società debitrice, lo stesso debba essere restituito alla stessa società.

Viene quindi, ulteriormente, definita come soggetta alla predetta postergazione, ogni forma di erogazione da parte dei soci, in favore della società, che lasci intravedere “… un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto”, ovvero “… una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

L’attenzione del Legislatore è quindi volta a richiedere una maggiore scrupolosità nel valutare preventivamente l’opportunità dell’operazione di finanziamento da parte dei soci. Quanto precede, in relazione alla complessiva situazione finanziaria, al grado di capitalizzazione e di indebitamento, che distinguono l’attività d’impresa, potenzialmente interessata come beneficiaria del possibile finanziamento…

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