Finanziamenti soci: il caso dell'aumento di capitale

comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti dei soci: approfondiamo il caso di aumento del capitale sociale; non conta la data dell’eventuale delibera societaria, ma quella di effettivo versamento delle somme nelle casse sociali.

Con il comunicato stampa del 27.11.2013, l’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’avvenuta pubblicazione del modello e delle relative istruzioni che i contribuenti (società/impresa individuale che hanno ricevuto il finanziamento/capitalizzazione) dovranno utilizzare, entro il 12 dicembre 2013, per comunicare finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci a favore della società da quest’ultimi partecipata.

L’obbligo in parola riguarda solo i finanziamenti e le capitalizzazioni erogate a partire dal 01.01.2012, mentre i finanziamenti erogati in epoca precedente non assumono alcuna rilevanza ai fini dell’adempimento in esame.

Nella comunicazione devono essere indicati, nello specifico, i dati delle persone fisiche (soci o familiari dell’imprenditore) che hanno concesso finanziamenti o effettuato capitalizzazioni per un importo complessivo – per ciascuna voce – pari o superiore ad € 3.600, nonché l’importo dei finanziamenti/capitalizzazioni e la data di effettuazione degli stessi.

Come sopra accennato, la comunicazione per i finanziamenti e le capitalizzazioni avvenute nel corso del 2012 deve essere effettuata entro il prossimo 12.12.20131. A regime, invece, la scadenza per l’invio del modello è fissata al 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

Pertanto, i finanziamenti erogati nel 2013 dovranno essere comunicati entro e non oltre il prossimo 30 aprile 2014. Non è previsto, in nessun caso, l’obbligo di comunicazione a carico dei soci/familiari che hanno erogato il finanziamento/capitalizzazione: l’adempimento, infatti, compete esclusivamente alla società/impresa individuale che ha ricevuto il finanziamento/capitalizzazione.

Con riferimento alle società, la capitalizzazione include i versamenti effettuati in sede di costituzione, nonché i versamenti effettuati a seguito dell’aumento di capitale sociale derivante da conferimento in denaro e apporti che interessano il patrimonio netto della società.

Sul punto, la dottrina maggioritaria ritiene che si debba avere riguardo alla data in cui avviene l’effettiva movimentazione finanziaria da parte del socio o familiare, a prescindere dalla data in cui tale soggetto si sia impegnato a versare l’apporto in società. Per fare un esempio: un verbale di assemblea dei soci di fine dicembre 2011, in cui è stato deliberato un versamento in conto capitale da parte dei soci, eseguito nel corso del mese di aprile 2012, dovrebbe essere soggetto all’obbligo di comunicazione, poiché l’effettiva capacità di spesa del socio (collegata alla ricostruzione sintetica del reddito dello stesso, quale ulteriore obiettivo delle disposizioni del DL n. 138/2011) si realizza al momento dell’erogazione del denaro da parte dello stesso. In buona sostanza, non conta la data dell’eventuale delibera societaria, ma quella di effettivo ingresso delle somme nelle casse sociali.

Relativamente ai finanziamenti, si precisa che l’obbligo di comunicazione concerne le somme erogate dai soci a titolo di prestito alla società, ossia i c.d. Finanziamenti soci: assume rilevanza, anche in tale circostanza, il momento dell’effettiva corresponsione delle somme. E’ previsto, inoltre, un limite pari a € 3.600, al di sotto del quale la comunicazione non deve essere effettuata. Tale limite va riferito distintamente ai finanziamenti/capitalizzazioni effettuate dal singolo socio o familiare. In altre parole, seguendo le istruzioni del provvedimento n. 2013/94904 devono essere comunicati i finanziamenti o le capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore ad € 3.600 e che “questo limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare”. Pur nella sinteticità del passaggio interpretativo sembra di capire che siano da comunicare i soli apporti effettuati dal singolo socio alla singola società d’importo superiore ad € 3.600.

Quindi, se il socio ha finanziato la società partecipata Alfa per € 2.000 e la società partecipata Beta per altri € 2.000, non pare che si debba effettuare alcuna comunicazione. D’altra parte, i soggetti obbligati alla comunicazione (le società Alfa e Beta) non potrebbero avere evidenza di quanto ha versato il socio con riguardo ad altre società da quest’ultimo partecipate.

Analogamente, non sussiste alcun obbligo di comunicazione all’Amministrazione Finanziaria, nel caso in cui quattro soci di una società a responsabilità limitata abbiano effettuato finanziamenti, nel corso dell’anno solare, di € 2.500 ciascuno, per un totale complessivo di € 10.000: infatti, in capo a ciascun socio erogante, non è stata superata la soglia minima di € 3.600, superata la quale si rende necessario l’adempimento in oggetto.

Al riguardo, le istruzioni ministeriali precisano che, ai fini del raggiungimento della soglia di € 3.600, si considerano i finanziamenti effettuati senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di riferimento o riguardanti finanziamenti/capitalizzazioni già in essere al 31.12.2011. Parimenti non è soggetta a comunicazione la rinuncia al credito vantato dal socio/familiare in quanto, tale restituzione, non configura un esborso di denaro da parte del socio finanziatore. In altre parole, per un finanziamento effettuato dal socio nel mese aprile 2012, per il quale è stata fatta esplicita rinuncia nel successivo mese di ottobre, nella comunicazione dovrà essere evidenziato il solo finanziamento effettuato nel mese di aprile 2012, sempreché di importo eccedente € 3.600.

 

12 dicembre 2013

Sandro Cerato

 

NOTE

1 Come è noto il canale telematico sarà aperto per l’invio dei dati relativi al 2012 fino al 31/12/2014.