Aumento di capitale gratuito: gli obblighi dei sindaci

in caso di aumento gratuito del capitale sociale, spetta ai sindaci verificare che le azioni o quote in precedenza emesse siano state integralmente liberate dai soci

Come noto, si ha un aumento di capitale gratuito quando delle risorse già presenti nel patrimonio dell’impresa vengono consolidate e imputate al capitale: in tale circostanza, si verifica una permutazione di altre poste ideali del patrimonio netto quali, ad esempio, le riserve disponibili. Le motivazioni alla base di un aumento gratuito di capitale sociale sono numerose.

Nella prassi aziendalistica, l’operazione in parola può essere utile per rafforzare il prestigio e, soprattutto, il credito della società, stante l’assoggettamento ai vincoli propri del capitale sociale, di riserve e fondi speciali, iscritti in bilancio, di norma disponibili per la distribuzione ai soci. In particolari circostanze, l’aumento gratuito di capitale si rende necessario per raggiungere l’ammontare di capitale sociale minimo richiesto per poter svolgere talune attività, soprattutto in ambito bancario o assicurativo.

L’operazione in parola si concretizza mediante il passaggio a capitale delle riserve o dei fondi disponibili: dette poste (che prima dell’operazione erano disponibili) vengono assoggettate, per effetto della capitalizzazione, alla disciplina propria del capitale e non possono essere restituite ai soci se non con l’osservanza delle norme sulla riduzione del capitale sociale.

Un aspetto da valutare concerne la corretta individuazione delle riserve che possono essere impiegate ai fini dell’operazione in commento. Al riguardo, si evidenzia, in via di massima, che sia le riserve di capitale (costituite con l’accantonamento di entità diverse dagli utili netti cioè di veri e propri apporti a capitale) sia le riserve di utili (accantonamenti di utili non distribuiti all’atto di approvazione del bilancio) risultano disponibili per eseguire gli aumenti gratuiti di capitale, purché tali riserve non risultino espressamente vincolate dalla legge o dalla deliberazione con cui sono state accantonate. Si pensi, ad esempio, alla riserva da versamenti a copertura perdite la quale, essendo destinata ad uno scopo ben preciso (copertura di perdite), risulta essere inutilizzabile per l’aumento di capitale gratuito.

Particolare attenzione deve essere comunque prestata qualora si decidesse di utilizzare gran parte delle riserve disponibili ad incremento del capitale sociale: tale operazione, sebbene aumenti la garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi, diminuisce la “protezione del capitale” nei confronti delle perdite costringendo i soci ad un preventivo intervento in presenza di perdite di ammontare tale da eccedere la soglia civilistica di tolleranza rispetto al capitale sociale. Rammentiamo, al riguardo, che, la perdita rilevante, da confrontare con il capitale sociale, è quella che eccede le riserve presenti in bilancio: in assenza di riserve è molto facile superare, con le perdite realizzate, la soglia limite di un terzo del capitale sociale.

Limitatamente alle spa, l’aumento gratuito di capitale può avvenire, alternativamente, con emissione di nuove azioni da assegnarsi gratuitamente agli azionisti, oppure attraverso un aumento del valore nominale delle azioni già emesse.

Nelle s.r.l., invece, l’aumento del valore delle partecipazioni preesistenti è l’unica modalità con cui può eseguirsi l’aumento gratuito di capitale: in queste ultime società non si darà luogo ad emissione di nuove partecipazioni, in quanto non si modifica il numero delle quote, ma il valore nominale delle stesse, restando così invariata (in termini percentuali rispetto al capitale) la partecipazione di ciascun socio.

Potrebbe comunque essere possibile, in linea teorica, anche una deliberazione non proporzionale del capitale alla quota di capitale originariamente posseduta dai soci, purché tale delibera venga approvata all’unanimità. A livello formale, spetta all’organo amministrativo della società proporre ai soci la necessità di procedere con aumento gratuito di capitale sociale,mediante imputazione delle riserve disponibili a capitale, convocando apposita assemblea societaria: l’assegnazione delle riserve a capitale avviene attraverso delibera di assemblea straordinaria nelle spa, ovvero maggioranza qualificata nelle srl.

La deliberazione deve risultare da verbale redatto da notaio il quale deve essere depositato per l’iscrizione presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dalla assemblea in cui la delibera è stata adottata (Mod. S.2, software Fedra). L’ufficio del Registro delle imprese, verificata la regolarità formale dell’atto, iscrive la delibera al registro, comunicando l’avvenuta iscrizione al Notaio. Entro 20 giorni dall’avvenuta iscrizione,il notaio deve effettuare la registrazione del verbale che contiene la delibera modificativa all’ufficio del Registro, presso l’Agenzia delle Entrate.

Anche l’organo di controllo della società, se nominato, è chiamato ad incisive verifiche anche in merito agli aumenti di capitale, che potrebbero portare ad incrementi fittizi e quindi annacquamenti dello stesso. Con particolare riferimento agli aumenti di capitale sociale gratuito, la norma di comportamento del collegio sindacale 10.1 ricorda ai sindaci l’obbligo di controllare le modalità dell’aumento sollecitando gli amministratori alla regolare e puntuale esecuzione delle formalità di legge e degli adempimenti previsti.

In primo luogo, a norma dell’art. 2438 co. 1 c.c. per le spa, occorre verificare che non sia violato il divieto di emettere nuove azioni prima che quelle precedentemente emesse siano state integralmente liberate, ovvero che gli aumenti precedenti siano stati integralmente eseguiti dai soci. Da segnalare che, nelle ipotesi di aumento di capitale a titolo gratuito, al collegio sindacale viene chiesto di verificare, oltre a quanto appena detto, anche che le riserve da imputare ad aumento di capitale sociale siano “disponibili” a norma dell’art. 2442 co. 1 c.c. (art. 2481-ter co. 1 c.c. nelle srl) e che le azioni di nuova emissione siano offerte in opzione ai soci, in proporzione al numero delle azioni possedute.

 

26 novembre 2013

Sandro Cerato