Spesometro ed acquisti per contanti da parte dei turisti extra europei

come è noto, i turisti extraeuropei possono effettuare acquisti in Italia con esenzioni rispetto ai limiti di utilizzo dei contanti: tali operazioni, tuttavia, vanno segnalate obbligatoriamente dal dettagliante; ecco come entrano nello spesometro

Premessa

Per i turisti extra europei che soggiornano in Italia sono previste delle semplificazioni in tema utilizzo di denaro contante utile ad effettuare acquisti di beni al dettaglio e di servizi legati alle attività turistiche. Il riferimento normativo esplicito è contenuto nell’art. 3 (intitolato delle “facilitazioni per imprese e contribuenti), c. 1, del “Decreto Semplificazioni” ovvero Decreto Legge del 2 Marzo 2012, n. 16, convertito, poi, con modificazioni, dalla Legge del 26 Aprile 2012, n. 44, Allegato.

In altre parole, i turisti provenienti da paesi Extra Europei, possono trasferire e, quindi, spendere liberamente, e senza necessità di tracciabilità, denaro contante fino a e 15.000,00 per l’acquisto di beni al dettaglio o di servizi turistici a determinate condizioni di legge.

Un riferimento importante è rilevabile nel Provvedimento nel Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013, prot. n. 2013/94908, laddove in tema di comunicazione ai fini dello Spesometro prevede la comunicazione dei corrispettivi (da parte di commercianti ed assimilati nonché delle agenzie di viaggio e turismo) relativi ad operazioni in contanti effettuati dai turisti extra europei di importo pari o superiore ad € 1.000,00.

 

I beni e le prestazioni di servizi ammissibili

Il comma 1, del menzionato articolo 3 (i cui effetti sono iniziati dal 29 Aprile 2012) del D. L. n. 16 del 2012, fa riferimento a beni e servizi che possono rientrare in tale regime di esonero ed in particolare rimanda agli articoli 22 e 74-ter del Decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972 ).

Analizzando l’art. 22 (intitolato del “commercio al minuto ed attività assimilate”), tenendo conto che nella sua attuale versione è in vigore dal 29 Aprile 2012 per effetto delle modifiche apportate dallo stesso “Decreto Semplificazioni” (e dal momento che è citato all’interno della norma sulla semplificazione in merito alla circolazione del denaro contante per la tipologia di turisti in questione), si evince il riferimento alle operazioni di acquisto dai commercianti al dettaglio.

L’articolo in questione pur esordendo sulla non obbligatorietà dell’emissione della fattura (a meno che non sia richiesta espressamente dal cliente al momento dell’effettuazione dell’operazione) elenca una serie di operazioni, riconducibili ad operatori economici, che aiutano ad inquadrare meglio l’ambito di operatività (o di rapporti commerciali che possono intrattenere ai fini dell’esonero in questione) dei turisti extracomunitari:

  • cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;

  • prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;

  • prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;

  • prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;

  • prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;

  • operazioni esenti relative a: prestazioni bancarie; di assicurazione; valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere; azioni; obbligazioni ed altri titoli non rappresentativi di merci; versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito; scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere (fatte salve le ulteriori limitazioni di legge in materia); esercizio del gioco nelle case da gioco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; prestazioni scaturenti da servizi postali; prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; locazioni ed affitti secondo quanto disposto dall’art. 10, n. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972.

  • attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo.

Operazioni e prestazioni di servizi, queste elencate, che sono disciplinate ed analiticamente descritte dall’art. 10 (nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 22 ) del D.P.R. n. 633/1972.

Il secondo riferimento normativo della semplificazione sul denaro contante, in uso, nel nostro paese da parte dei turisti extracomunitari (art. 3, c. 1, D.L. n. 16/2012 ) è all’art. 74-ter del Decreto IVA.

Tale articolo, intitolato delle “Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo” (il quale nella sua attuale formulazione è in vigore dal 1° Gennaio 2013 per effetto delle modifiche di cui alla Legge del 24 Dicembre 2012, n. 228, Art. 1 – Legge di Stabilità 2013 ), al comma 1 dispone quanto segue: “Le operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e di turismo per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, verso il pagamento di un corrispettivo globale sono considerate come una prestazione di servizi unica. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche qualora le suddette prestazioni siano rese dalle agenzie di viaggio e turismo tramite mandatari; le stesse disposizioni non si applicano alle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto dei clienti”.

Un altro riferimento è contenuto nel comma 6, di tale articolo, il quale sancisce che “Se le prestazioni rese al cliente sono eseguite in tutto o in parte fuori della Comunità economica europea la parte della prestazione della agenzia di viaggio ad essa corrispondente non e’ soggetta ad imposta a norma dell’articolo 9” ( recante disposizioni in materia di “Servizi internazionali connessi agli scambi internazionali” ) del D.P.R. n. 633/1972

A tale punto, occorre rilevare che i riferimenti agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ( Decreto sull’IVA ) sono utili ad identificare le operazioni di acquisto che i turisti stranieri ( extra europei ) possono effettuare per così dire liberamente, cioè attraverso l’impiego di denaro contante sotto i 15.000,00 Euro, ma nel contempo, con particolare riferimento all’art. 74-ter, disciplinano le modalità di comportamento operativo delle agenzie di viaggio e turismo italiane verso soggetti extra europei.

 

Adempimenti ed obblighi degli operatori commerciali

Gli operatori commerciali ivi comprese le agenzia di viaggio o turistiche in attuazione a quanto disposto dal comma 1 dell’art. 3 del Decreto Legge n. 16/2012, devono assolvere ai seguenti adempimenti:

  • al momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o della prestazione del servizio devono acquisire la fotocopia del passaporto del turista extra europeo ed una autocertificazione ( ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ) nella quale si attesta che il soggetto non è cittadino italiano né cittadino europeo né di appartenere ad uno Stato rientrante nello Spazio economico europeo è che ha la residenza al di fuori del territorio dello Stato;

  • nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell’operazione, il titolare dell’attività commerciale deve versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso la banca di appoggio o Poste italiane S.p.A., consegnando a quest’ultima copia della ricevuta della comunicazione preventiva che si invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

I turisti extra europei che possono beneficiare di tale agevolazione sull’uso del contante

E’ importante sottolineare che l’esonero in questione riguarda solo ed esclusivamente i soggetti privati e non coloro che sono passivi di IVA, per i quali resta fermo il limite di € 1.000,00 per i pagamenti in contanti.

 

La comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante

Il modello di comunicazione, visto nel paragrafo precedente, denominato per l’appunto “comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante”, è reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate e, come disposto nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 Marzo 2012, deve essere inoltrato esclusivamente per via telematica ( l’invio può essere effettuato o dai contribuenti abilitati ai servizi telematici oppure dai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322/1998 ).

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate prima dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.

Nel modello in questione devono essere riportati i seguenti dati:

  • Codice Fiscale, codice Attività economica e codice del tipo di attività esercitata della ditta che esegue la cessione del bene o la prestazione del servizio;

  • estremi identificativi del contribuente che invia la dichiarazione;

  • le «dichiarazioni» del soggetto interessato, con le quali comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento e si impegna ad eseguire gli adempimenti previsti dall’art. 3, commi 1, 2 e 2-bis del D. L. n. 16/2012;

  • coordinate bancarie del soggetto che effettua la comunicazione ( ovvero gli estremi identificativi del codice IBAN: codice nazione – cin internazionale – cin – abi – cab – numero di conto – bic )

  • estremi identificativi del legale rappresentante che firma la dichiarazione;

  • codice fiscale, data e firma di colui che effettua l’invio telematico.

 

Le comunicazioni periodiche

Tuttavia, occorre rilevare che, i commercianti al minuto ed assimilati nonché le agenzie di viaggio e turistiche di cui agli articolo 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, devono utilizzare periodicamente lo stesso modello di comunicazione anche per le operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi, sempre verso turisti extra europei, di importo non inferiore ad € 1.000,00 ciascuna.

In altre parole, per ogni acquisto di beni o prestazione di servizio di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro effettuato o ricevuto dal turista extra europeo, il commerciante o la ditta di agenzia viaggi o turismo deve periodicamente procedere all’inoltro di tale comunicazione.

Tale obbligo è sancito dal comma 2-bis dell’art. 3 del Decreto Legge n. 16 del 2012, il quale dispone che: “I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all’Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”

 

Nota importante sulle comunicazioni da inoltrare

Nel caso in cui il commerciante o l’agenzia di viaggi/turismo cambi il conto corrente aziendale allora è necessario presentare una nuova comunicazione riportando i nuovi estremi identificativi di conto.

 

Comunicazione ai fini dello Spesometro

Ai fini degli adempimenti, di prossima scadenza in materia di Spesometro, occorre rilevare che nel Provvedimento nel Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013, prot. n. 2013/94908, nel paragrafo 3, intitolato ”Oggetto della Comunicazione”, e sottoparagrafo 3.1, viene riportato che sono “oggetto della comunicazione i corrispettivi relativi alle … operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro”.

 

Parleremo delle istruzioni pratiche sullo spesometro nella nostra videoconferenza di domani 10 ottobre…vedi…

 

9 ottobre 2013

Luigi Risolo