Il praticantato per l'accesso alla professione di commercialista

un riassunto delle novità che riguardano il tirocinio formativo per i praticanti commercialisti che lo hanno iniziato durante gli studi universitari

Il praticantato da dottore commercialista ed esperto contabile consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, dell’aspirante professionista, ed è finalizzato a far conseguire a quest’ultimo le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. L’art. 6 del D.P.R. n. 137/2012 ha introdotto rilevanti novità in materia di tirocinio per l’accesso alla professione, così come previsto dall’art. 3, c. 5, lett. c, del D.L. n. 138/2011.

Oltre allo svolgimento presso la struttura del dominus, il DPR di riforma ha riconosciuto la possibilità, già prevista nelle more della previgente disciplina, che il tirocinio possa essere svolto, limitatamente ai primi sei mesi, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di laurea, ma in presenza di una specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante. Tuttavia, alla data odierna, le predette convenzioni non sono ancora state stipulate, gettando un po’ di confusione tra gli aspiranti professionisti.

A dirimere la questione, è intervenuto il CNDCEC ( informativa n. 7/2013) il quale ha reso noto le indicazioni che il Ministero dell’Università ha inviato ai Rettori delle Università relative allo svolgimento del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate.

In primo luogo, viene chiarito che, in mancanza di una disciplina transitoria, i termini di validità delle vecchie convenzioni tra Ordini ed Università (convenzione CNDCEC-MIUR ottobre 2010) produrranno i loro effetti fino alla stipula delle nuove convenzioni, le quali dovranno essere siglate non oltre l’anno accademico 2014-2015, in conformità dell’accordo quadro tra Ministero della Giustizia, MIUR e Consiglio Nazionale previsto dal DPR 137/2012. Vale la pena ricordare che, secondo la convenzione CNDCEC-MIUR dell’ottobre 20100 (convenzione stipulata nelle more della previgente normativa che prevedeva la durata di 36 mesi del praticantato) il tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili poteva essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. Era previsto, quindi, che, due anni di tirocinio su tre potessero essere svolti contestualmente al biennio di studi.

Ebbene, con la nota informativa n. 7/2013, viene ora precisato che i praticanti, che hanno iniziato il tirocinio a partire dal 24 gennaio 2012 (data di entrata in vigore delle disposizioni concernenti la riduzione del tirocinio da 36 a 18 mesi) e che, da tale data, risultano iscritti nella sezione “tirocinanti commercialisti” del registro tirocinio, in virtù degli accordi stipulati in attuazione della predetta convenzione quadro fra CNDCEC e MIUR dell’ottobre 2010, hanno diritto al riconoscimento di un semestre di tirocinio purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale. Importanti indicazioni vengono fornite in merito alla sospensione del tirocinio in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale.

Rammentiamo, sul punto, che, il comma 7 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 137/2012 prevede, come regola generale, che l’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, determina l’inefficacia del periodo già svolto ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo: diversamente, nel caso della sussistenza di un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, salva la necessità per il praticante, al termine della sospensione, di completare l’intero periodo di tirocinio mancante.

Con riferimento, invece, alla sospensione richiesta dai tirocinanti che si apprestano a terminare il ciclo di studi di laurea specialistica (dopo aver conseguito la laurea triennale ed iniziato il tirocinio per l’iscrizione all’Albo B), viene chiarito che la sospensione in parola può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso. Gli aspiranti professionisti, in possesso delle lauree triennali, che non intendano sospendere la pratica al compimento del semestre potranno, al compimento del diciottesimo mese di pratica, richiedere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’albo, purché abbiano svolto almeno 750 ore di tirocinio.

Viene ribadito, inoltre, che, al fine di ottenere il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso all’esame di Stato per l’iscrizione alla sezione A dell’albo dei commercialisti ed esperti contabili, i suddetti tirocinanti (che hanno ottenuto il certificato di compiuto tirocinio per l’accesso alla sezione B dell’albo) dovranno comunque compiere un ulteriore anno di tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. Quest’ultima precisazione è in linea con quanto già sostenuto, nel recente passato, dal Ministro dell’istruzione per il quale: “potendo essere ammessi all’esame di Stato tutti coloro che hanno compiuto 18 mesi di tirocinio professionale (anche se il tirocinio ha avuto inizio antecedentemente al 24 gennaio 2012) e considerato che è anche possibile effettuare parte del praticantato contestualmente agli studi universitari, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio non è però sufficiente il mero compimento dei 18 mesi, ma è altresì necessario che sia stata conseguita la laurea specialistica o magistrale e che dopo il conseguimento della laurea specialistica/magistrale sia stato compiuto 1 anno di tirocinio”. Da ultimo, viene chiarito che, l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato, sia ai fini dell’accesso alla sezione A sia ai fini della sezione B, verrà concesso esclusivamente a fronte del conseguimento di un titolo di laurea all’esito di uno dei corsi realizzati sulla base delle convenzioni tra Ordini territoriali e Università.

 

20 settembre 2013

Sandro Cerato