COOPERATIVE: l'applicazione degli studi di settore per le società cooperative (soggetti che operano sulla base di principi di mutualità e non di logiche prettamente speculative) ed elementi di difesa in caso di non congruità

le società cooperative, date le agevolazioni e le particolarità nella determinazione del reddito, presentano alcune difficoltà nell’elaborazione degli studi di settore

L’applicazione degli studi di settore da parte delle cooperative fa spesso emergere situazioni di non congruità e di non coerenza a causa soprattutto delle particolari modalità di svolgimento dell’attività da parte delle cooperative a mutualità prevalente.

La successiva attività di difesa, conseguente al mancato adeguamento ai ricavi congrui, evidenzia che, nella maggior parte di tali situazioni, la non congruità discende dalla circostanza che l’attività viene svolta da un soggetto che opera sulla base di principi di mutualità e non di logiche prettamente speculative, il che non sempre rende agevole la difesa in quanto, a volte, si stenta a riconoscere la mutualità prevalente quale giustificazione della non congruità.

 

Inapplicabilità studi di settore per le cooperative

Gli studi di settore non si applicano in presenza di ben individuate cause di inapplicabilità; tali cause sono annualmente indicate nei decreti con i quali si approvano gli studi di settore e, già da qualche anno a questa parte, i citati decreti hanno sempre compreso alcune tipologie di cooperative tra i soggetti a favore dei quali scatta l’inapplicabilità.

Ad esempio, nei decreti del 28 dicembre 2012 è espressamente indicato quanto segue:

 

Art. 2

Categorie di contribuenti ai quali non si applicano gli studi di settore

1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si applicano:

b) nei confronti delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

c) nei confronti delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

 

Al riguardo, prima con la circolare 21 maggio 1999, n. 110/E, par. 6.5, e poi con la circolare 15 luglio 2013, n. 23/E, par. 1, l’Agenzia delle entrate ha precisato che la predetta inapplicabilità si applica

 

alle cooperative di imprese e quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato.

 

Tale precisazione rende necessario individuare quali sono le cooperative che, in concreto, possono fruire dell’inapplicabilità.

 

Cooperative interessate dalla inapplicabilità

La cause di inapplicabilità degli studi di settore fanno espresso riferimento alle cooperative che operano esclusivamente a favore dei propri soci, senza precisare cosa effettivamente si debba intendere con la locuzione “operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate”; una interpretazione estensiva della predetta locuzione, infatti, potrebbe servire ad ampliare la causa di inapplicabilità a tipologie di cooperative assai diverse fra loro.

Dalla formulazione letterale della norma, sembra però che l’inapplicabilità sia riferita solo alle cooperative per le quali lo scambio mutualistico con i propri soci dia luogo a ricavi per cessioni o prestazioni; solo in tal senso, infatti, la locuzione acquista un suo preciso senso, che manca, invece, in tutte le altre situazioni (ad esempio: cooperative di produzione e lavoro) in cui le cooperative operano, si con il lavoro dei soci, ma a favore di terzi, cioè effettuano prestazioni o cessioni a favore di terzi soggetti.

Se non fosse così, non si capirebbe il motivo della precisa locuzione utilizzata dal legislatore dato che tutte le cooperative, in fondo, operano a favore dei soci e molte fra esse operano esclusivamente a favore dei soci, anche se non effettuano cessioni o prestazioni a soci, ma dai soci attingono, mediante conferimenti, i fattori produttivi necessari all’attività.

Inoltre, quando il legislatore ha inteso estendere la causa di inapplicabilità anche alle cooperative che non svolgono attività nei confronti dei soci, lo ha fatto in modo esplicito, come in passato è stato fatto, per esempio, per le cooperative di tassisti o di noleggio auto con autista.

Infine, nei pochi studi di settore che evidenziano la presenza di cooperative (ad esempio: settore della pesca, imprese di pulizia, ecc.) non si fa minimamente cenno alla possibilità di estendere la causa di inapplicabilità alla cooperativa che utilizza esclusivamente il lavoro dei soci o i conferimenti dei soci, il che conferma che per attività svolta a favore dei soci deve intendersi solo quella attività che può dar luogo a ricavi.

Pertanto, l’interpretazione corretta sembra essere quella che limita la causa di inapplicabilità alle sole cooperative che svolgono attività, intesa quale attività da cui scaturiscono cessioni o prestazioni di servizi, esclusivamente a favore dei propri soci.

Conseguentemente, l’inapplicabilità si applicherà ad esempio:

  • alle cooperative che operano in via esclusiva a favore delle imprese soci, come nel caso di cooperative che, all’interno di gruppi d’imprese, forniscono servizi amministrativi ai soli soci,

  • alle cooperative rappresentate da gruppi di acquisto chiusi, cioè non aperti a non soci,

  • alle cooperative costituite da non imprenditori, come nel caso di cooperative di consumo che vendono esclusivamente ai soci persone fisiche o alle cooperative edilizie che provvedono all’assegnazione di alloggi esclusivamente ai propri soci,

  • ai consorzi (considerate cooperative di secondo livello) che operano esclusivamente a favore dei consorziati.

Tutte le altre cooperative devono, sempre che sussistano i relativi presupposti, presentare il modello per l’applicazione degli studi di settore.

 

Adempimenti delle cooperative interessate dall’inapplicabilità

Le cooperative che possono far valere una causa di inapplicabilità sono, in ogni caso, soggette ad una serie di obblighi dichiarativi consistenti nella presentazione del modello dei parametri e del modello INE.

Infatti, mentre le cause di esclusione comportano la non applicabilità sia dell’accertamento basato sugli studi di settore, sia di quello basato sui parametri, le cause di inapplicabilità riguardano esclusivamente i contribuenti obbligati agli studi di settore e, pertanto, non esonerano dalla presentazione del modello dei parametri, applicabili quindi anche per eventuali accertamenti.

 

Infine, ove effettivamente sussista la predetta causa di inapplicabilità, cioè ove la cooperativa svolga la propria attività esclusivamente nei confronti dei propri soci, la stessa causa di inapplicabilità dovrebbe valere anche per quanto riguarda, ad esempio, l’invio dei questionari obbligatori ai fini degli studi di settore.

In effetti, come chiarito nel comunicato stampa del 7 dicembre 2006, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto non obbligatoria la presentazione del questionario in capo ad un confidi che svolge attività di garanzia collettiva nei confronti delle imprese socie o consorziate, in quanto, per tale soggetto, la causa di inapplicabilità comporta la non compilazione del modello degli studi di settore. In altri termini, secondo l’Agenzia, se non si è obbligati a presentare il modello degli studi di settore non si deve presentare nemmeno il questionario necessario per la elaborazione dello studio.

Tale principio può essere naturalmente esteso a tutte le cooperative che si trovano nella stessa condizione di inapplicabilità di cui innanzi, cioè a tutte le cooperative che operano esclusivamente nei confronti dei propri soci.

 

L’origine della non congruità nelle altre cooperative

Le cooperative che non possono fruire dell’inapplicabilità devono, quindi, presentare il modello per l’applicazione degli studi di settore, con il concreto rischio di non pervenire alla congruità a causa delle particolari modalità di svolgimento dell’attività.

Infatti, l’attività della cooperativa è generalmente caratterizzata dalla presenza di uno scopo mutualistico che si concretizza in un beneficio economico riconosciuto a fronte del complesso di scambi mutualistici cioè di quei particolari rapporti esistenti fra socio e cooperativa che assicurano al socio, per l’attività svolta a favore della stessa cooperativa, una particolare remunerazione o, comunque, un particolare vantaggio economico.

In altri termini, la finalità mutualistica, completamente assente in altre tipologie di imprese commerciali, si riflette, normalmente e in modo determinante, sull’ammontare dei ricavi (esempio: cooperative che effettuano cessioni sia ai soci che a terzi) e dei costi (esempio: cooperative di produzione che effettuano ristorni a favore dei dipendenti), con l’effetto che i risultati conseguiti dalle cooperative non appaiono misurabili con quelli delle altre imprese che operano secondo logiche diverse; né, quindi, tali risultati possono essere oggettivamente confrontati con quelli delle altre imprese.

Sbagliano, quindi, gli uffici e le commissioni tributarie quando vogliono valutare le cooperative alla stessa stregua delle altre imprese, come è nel caso oggetto della sentenza n. 6 del 2 gennaio 2012 della Comm. Trib. Regionale di Roma, sez. 2, in cui:

  • da una parte, la cooperativa è stata ritenuta svolgere un’attività con scopo lucrativo per il sol fatto di svolgere l’attività di manutenzione di immobili presso committenti privati,

  • dall’altro, la presenza di un eccessivo costo del lavoro (sul quale era basata essenzialmente la determinazione dei maggiori ricavi) è stato considerato con un ordinario fattore produttivo e non come conseguenza dello scopo mutualistico

In pratica, la diversità dei risultati conseguiti dalle cooperative rispetto a quelli conseguibili da altre imprese commerciali si riflette, ovviamente, anche sulla congruità della gestione, come risulta dai seguenti esempi:

 

a) presenza di ristorni

Si pensi, per fare un esempio alquanto ricorrente, alla cooperativa nella quale i risultati economici realizzati dalla cooperativa sono di fatto ridistribuiti, con il sistema dei ristorni, a ciascun socio, in relazione all’entità degli scambi mutualistici intervenuti, con l’effetto che tali ristorni possono comportare una non congruità, difficilmente accettabile dagli Uffici in sede di contraddittorio per l’accertamento con adesione, come la pratica quotidiana dimostra.

Infatti, se si ipotizzano due diversi soggetti economici (di cui una cooperativa) che hanno realizzato gli stessi dati significativi (costo del venduto, costi del personale, ricavi, utile, ecc.) e se si ipotizza che la cooperativa riconosca l’ammontare, pressoché totale dell’utile, quale ristorno a favore dei soci (ad esempio, come maggior costo del personale, o minori ricavi, ecc), allora pare di tutta evidenza che, pur avendo di fatto esercitato la stessa attività, la cooperativa difficilmente raggiungerà la congruità per effetto dei maggiori costi del personale (se il ristorno è stato attribuito quale retribuzione) o dei minori ricavi (se il ristorno è stato attribuito quale restituzione di parte del prezzo di acquisto).

In altri termini, a parità di attività gestionale, la non congruità della cooperativa discende solo ed unicamente dal riconoscimento del ristorno ai soci, cioè dal riconoscimento della diversa natura della cooperativa rispetto ad altre imprese.

 

b) ribaltamento costi e ricavi nei consorzi

Oppure si pensi, per fare un altro esempio altrettanto frequente, alla situazione di un consorzio i cui unici ricavi sono costituiti dal ribaltamento dei costi, sostenuti dal consorzio, a carico delle cooperative partecipanti; è evidente che, in questa situazione, sarà alquanto arduo per il consorzio pervenire alla congruità.

Oppure si pensi, ancora, al consorzio che assume un appalto verso un soggetto terzo ma con esecuzione, in modo frazionato, fra le varie cooperative partecipanti alle quali si riconosce il beneficio del ristorno quale maggior costo di acquisto di ciascun intervento.

 

c) cooperative a mutualità prevalente

Un altro problema che la disciplina degli studi non affronta è quello della presenza di cooperative a mutualità prevalente alle quali non sempre è possibile estendere le cause di inapplicabilità degli studi di settore.

Infatti, le cause di inapplicabilità, come si è visto in precedenza, valgono solo per le cooperative che operano esclusivamente a favore dei soci, il che non sempre può verificarsi nelle cooperative a mutualità prevalente nelle quali gli scambi mutualistici fra soci e cooperative sono superiori al 50% del valore complessivo di riferimento (ricavi, prestazioni, costo del personale, ecc.), come previsto nell’art. 2513 c.c. e del Decreto 30 dicembre 2005 del Ministero delle attività produttive.

Pertanto, ben può verificarsi il caso di una cooperativa cui spetti la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, in quanto effettua cessioni o prestazioni a favore dei soci in misura superiore al 50% dei ricavi, ma che svolge la propria attività anche a favore di terzi, cioè effettua cessioni o prestazioni a vantaggio dei terzi.

Anche in tale situazione, si presentano, allora, tutti i problemi visti in precedenza circa le cause che originano la non congruità in quanto la cooperativa è comunque obbligata agli studi di settore e potrebbe risultare non congrua per effetto appunto della prevalenza, cioè dal fatto d’aver operato, per più del 50%, a favore di soci cui ridistribuisce, in misura proporzionale, il beneficio economico realizzato sotto forma di ristorno.

 

In definitiva, ogni cooperativa, anche se opera esclusivamente nei confronti di terzi, cioè anche se effettua cessioni o prestazioni di servizi a vantaggio di terzi soggetti, comunque può presentare situazioni di non congruità dovute essenzialmente alle caratteristiche peculiari delle cooperative e, cioè, alla presenza del fine mutualistico che influenza i dati contabili utilizzabili ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

 

La difesa delle cooperative non congrue secondo l’Agenzia

La presenza di cooperative non congrue agli studi di settore impone una verifica circa le possibilità di difesa delle stesse dall’applicazione delle risultanze di Gerico.

Al riguardo, va inizialmente rilevato che la stessa circolare 15 luglio 2013, n. 23/E, par. 1, richiama gli uffici a tener conto delle peculiarità di tali soggetti; infatti:

 

circolare 15 luglio 2013, n. 23/E

In caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, gli uffici terranno conto, comunque, che tali cooperative operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che possono incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti (ad esempio, qualora si sia perseguito l’obiettivo di ridurre le spese dei soci attraverso lo strumento cooperativo, come potrebbe avvenire nel caso di cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci).

 

Al riguardo, va rilevato che l’esempio riportato nella predetta circolare pare non attinente alla questione della difesa da non congruità, atteso che, solitamente, per la cooperativa edilizia lo studio di settore è inapplicabile, ricorrendo la fattispecie della cooperativa che opera esclusivamente nei confronti di utenti non imprenditori.

La stessa circolare n. 23/E/2013 evidenzia anche il caso delle cooperative e consorzi che operano nel settore dei lavori pubblici per le peculiarità proprie della loro gestione,

In particolare, è precisato quanto segue:

 

circolare 15 luglio 2013, n. 23/E

In merito si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli uffici nel valutare la posizione delle cooperative o dei consorzi di imprese che operano nel settore degli appalti, pubblici e non, di lavori, servizi, forniture nel campo edile, in particolare se costituite per raggiungere i requisiti minimi di idoneità tecnica e finanziaria (conseguita mediante il cumulo di quelli posseduti dalle singole imprese), necessari ai fini della partecipazione alle gare di appalto.

Al riguardo, è stato evidenziato dalle Organizzazioni di categoria che il consorzio o la cooperativa, in taluni casi, una volta aggiudicati i lavori, assegna i medesimi alle imprese consorziate/socie, fornendo alle singole imprese la possibilità di accedere alla realizzazione di opere complesse che, altrimenti, non sarebbero in grado di compiere.

Le modalità contrattuali con le quali sono generalmente regolati i rapporti tra la cooperativa o consorzio, i soci o consorziati e il committente, prevedono spesso che i soci o consorziati eseguano i lavori loro assegnati fatturando le prestazioni alla cooperativa o consorzio, il quale, a sua volta, emette fattura nei confronti del committente, soggetto pubblico o privato.

Tanto premesso, si ritiene che per le cooperative o consorzi che operano secondo le modalità appena descritte non possa configurarsi una causa di inapplicabilità degli studi di settore, poiché l’elemento determinante ai fini della sussistenza della stessa, come più volte ricordato, è la presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

Tuttavia, poiché la finalità delle cooperative o consorzi in argomento è quella di aggiudicarsi appalti da assegnare unicamente alle imprese socie o consorziate, si ritiene che, in sede di selezione e controllo, gli uffici dovranno valutare attentamente la posizione di tali cooperative o consorzi, tenuto conto che il perseguimento di fini “mutualistici” può incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti.

 

Ulteriori elementi di difesa

Indipendentemente da quanto indicato nella citata circolare, pare evidente che la difesa della cooperativa dovrebbe tener conto anche di altri elementi che incidono sulla non congruità.

 

a) mancata estensione dell’inapplicabilità alle cooperative a mutualità prevalente

L’attività di difesa dovrebbe essere rivolta al riconoscimento della condizione di mutualità prevalente quale causa di inapplicabilità degli studi di settore, rispetto all’attuale causa limitata alle sole cooperative che operano esclusivamente nei confronti dei soci, sul presupposto che il concetto giuridico di mutualità prevalente risulta introdotto nell’ordinamento in tempi relativamente recenti e, pertanto, non se ne è tenuto presente nella disciplina degli studi il cui impianto risale alla fine degli anni ’90.

In pratica, se una cooperativa opera per più della metà con i propri soci, deve essere attribuito maggiore rilevanza al fine mutualistico che prevale su quello speculativo, giustificando, in tal modo, l’inapplicabilità dello studio di settore.

Del resto, la stessa circolare n. 23/E/2013 ha riconosciuto l’esistenza di cooperative che operano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento dei fini mutualistici, mentre le note metodologiche che accompagnano i singoli studi di settore espressamente parlano di elaborazioni effettuate sulla base diimprese che presentano situazioni di normalità economica, con lo scarto, quindi, delle imprese anomale.

Tanto è vero che, ad esempio, la circolare 27 giugno 2012, n. 58/E, par. 12.6.3, relativamente allo studio SK19U, esplicitamente dice che quando “lo svolgimento dell’attività di infermiere avviene mediante la costituzione di studi associati di medio-grandi dimensioni (da 20 a 300 associati) o società cooperative. Per tali soggetti, considerato il basso numero di casi osservati, non è stato possibile valutare pienamente la capacità dello studio a rappresentarli correttamente.

Il che può essere vero e dimostrabile anche per altre tipologie di cooperative e per altri studi di settore.

In mancanza di un riconoscimento, da parte dell’ufficio, della mutualità prevalente quale causa di inapplicabilità dello studio di settore, si dovrebbe insistere nel ritenerla una causa attenuante che deve essere sempre riconosciuta come valida giustificazione alla non congruità e non, come invece si verifica spesso, quale causa di semplice riduzione dei ricavi congrui.

Al riguardo, potrebbe essere utile il riferimento alle conclusioni della “Commissione di studio sulla imposizione fiscale delle società”, c.d. “Commissione Biasco”, che già nel 2007 rilevava, nel par. 4.4 del Cap. 6, che le norme sulla inapplicabilità degli studi di settore alle cooperative “rischiano di non avere che limitate conseguenze, a meno che l’inapplicabilità degli studi di settore sia espressamente riferita all’attività mutualistica svolta dalle cooperative in via prevalente.

In altri termini, secondo la Commissione, la causa di inapplicabilità non è comunemente accessibile dalla gran parte delle cooperative in quanto i presupposti dell’inapplicabilità non sono presenti nella maggior parte delle cooperative pur trattandosi di cooperative a mutualità prevalente.

Il che, conseguentemente, rende necessario un intervento normativo che tenga conto, nell’applicazione dello studio di settore, del requisito di mutualità prevalente posseduto dalla quasi totalità delle cooperative, al fine di evitare situazioni di non congruità in presenza di una gestione diretta al conseguimento dello scopo mutualistico e, quindi, caratterizzata da “situazioni atipiche”.

Anzi, secondo quanto sottolineato dalla stessa Commissione, “tanto più l’impatto dei parametri è disarmonico quanto più una cooperativa operi coerentemente alla missione mutualistica”, il che vale a dire che più una cooperativa è prevalente e maggiore può diventare la non congruità della stessa o, comunque, la difficoltà dello strumento automatico a rappresentare fedelmente tale realtà.

In pratica, dovrebbe essere attribuita maggiore rilevanza al fine mutualistico che prevale su quello speculativo, giustificando, in tal modo, l’inapplicabilità dello studio di settore.

In alternativa all’estensione dell’inapplicabilità, la Commissione riteneva che gli studi di settore dovrebbero applicarsi, “sempre per le cooperative a mutualità prevalente, in ragione della percentuale di attività svolta verso soci e verso terzi.”.

Al riguardo non si può non rilevare che potrebbe risultare estremamente macchinosa una determinazione dei ricavi congrui sulla base della percentuale di prevalenza oltre a risultare fuorviante. Ad esempio: se si considerano i dati contabili dichiarati, riducendoli evidentemente sulla base delle percentuali di prevalenza e non, potrebbe risultare individuato un cluster non assolutamente appropriato alla situazione e, conseguentemente, un ricavo congruo non corrispondente alla realtà.

Peraltro, l’attuale disciplina civilistica delle cooperative assicura una serie di controlli, interni ed esterni, che possono garantire anche l’erario da eventuali abusi nel ricorso all’istituto della cooperativa, verificandosi per le cooperativa una situazione similare a quella che ha formato oggetto della sentenza n. 95 del 19 settembre 2005 della Comm. Trib. Prov. Macerata, sez. III, la quale, di fronte ad un’attività economica soggetta al controllo della Regione ebbe a dichiarare l’illegittimità dell’accertamento basato esclusivamente sulla non congruità da parametri.

 

b) trattamento ristorni

La causa principale della non congruità può essere rappresentata, soprattutto nelle cooperative di produzione di beni e servizi, dall’esistenza, fra i dati contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, dei ristorni i quali, assumendo la stessa natura della tipologia dello scambio mutualistico intercorso fra cooperativa e soci (maggiori retribuzioni, maggiori acquisiti, minori ricavi, ecc.), di fatto influenzando la determinazione dei ricavi congrui sia nelle cooperativa a mutualità prevalente che nelle altre.

La rilevanza dei ristorni fra i dati utilizzabili per gli studi di settore sembra prescindere dalle eventuali diverse modalità di contabilizzazione e deducibilità fiscale degli stessi.

Al riguardo, va rilevato che non sussiste alcun principio contabile che raccomandi una specifica contabilizzazione dei ristorni, mentre la prevalente dottrina raccomanda la loro rilevazione per competenza nel periodo in cui sono avvenuti gli scambi mutualistici che li hanno originati.

L’art. 2545 sexies c.c. impone solo una rilevazione separata nel bilancio dei dati relativi all’attività svolta con i soci; i documenti della Commissione Cooperative del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti prevedono, nell’esercizio cui si riferiscono, la contabilizzazione fra i costi o i ricavi a seconda se il vantaggio mutualistico è rappresentato da un costo della cooperativa o da un risparmio di spesa da parte dei soci; la circolare 13 gennaio 2006 n. 000648 del Ministero delle attività produttive sembra imporre la rilevazione dei ristorni nell’esercizio cui si riferiscono, mentre la circolare 18 giugno 2002, n. 53/E dell’Agenzia delle entrate, nel prevedere in ogni caso, la deducibilità dei ristorni nell’esercizio in cui sono maturati gli elementi di reddito presi a base per la commisurazione degli stessi ristorni, ne consente comunque la deducibilità sia con il metodo dell’imputazione a conto economico che direttamente nella dichiarazione dei redditi come variazioni in diminuzione, considerando i ristorni stessi come impiego degli utili stessi.

Ma anche in tale ultima ipotesi, considerando cioè i ristorni come una sorte di ridistribuzione degli utili stessi, ugualmente le conseguenti variazioni in diminuzione effettuate nell’ambito della dichiarazione dei redditi concorrono alla determinazione dei ricavi congrui in considerazione del principio che si assumono tutti i dati fiscalmente rilevanti e, quindi, anche quelli eventuali che non risultano dalle scritture contabili.

Una possibile soluzione dovrebbe passare, quindi, dall’escludere i ristorni dai dati contabili utilizzabili ai fini dell’applicazione dello studio di settore, trattando tali ristorni non come fattore produttivo ma come una sorte di redistribuzione di utili.

Infatti, se una cooperativa ed un altro diverso soggetto, esercenti la stessa attività, realizzano gli stessi dati contabili significativi (costo del venduto, costi del personale, ricavi, utile, ecc.), non appare assolutamente giustificabile la non congruità della cooperativa se la stessa discende unicamente dal riconoscimento del ristorno ai soci, mediante rilevazione di maggiori costi o minori ricavi della cooperativa.

 

c) marginalità economica

La contemporanea sussistenza del fine mutualistico e dei ristorni, oltre che di altri eventuali altri elementi caratterizzanti l’attività (ad esempio: la scarsa professionalità dei soci nel caso di cooperative sociali di ex detenuti, emarginati, ecc.) potrebbe condurre a qualificare l’attività della cooperativa come fattispecie di “marginalità economica”, intendendo con tale locuzione una sorta di “sopravvivenza economica rispetto alla prospettiva di una lenta ma irreversibile uscita dal mercato” (circolare 12 giugno 2007, n. 38/E, par. 3.1).

 

9 agosto 2013

Vito Dulcamare