Responsabilità negli appalti: come cambiano le attestazioni per il caso di mancato versamento delle ritenute Irpef dovute sui redditi di lavoro dipendente

il “decreto del fare” ha modificato il regime di responsabilità tributaria negli appalti, abolendo (come noto) la solidarietà in tema di IVA; rimane in essere la solidarietà in tema di mancato versamento delle ritenute Irpef: ecco come cambiano le attestazioni che vanno elaborate per certificare il versamento di tali ritenute

L’art. 50 del decreto “Fare” ha cambiato, a decorrere dal 22 giugno 2013, la disciplina sulla responsabilità fiscale sugli appalti. Per effetto della modifica intervenuta, viene limitata la solidarietà tributaria, tra appaltatore e subappaltatore (nonché la sanzione per il committente), al solo caso di mancato versamento delle ritenute Irpef dovute sui redditi di lavoro dipendente: viene, in sostanza, eliminata la solidarietà per l’Iva dovuta da parte delle imprese appaltatrici o subappaltatrici di contratti di appalto (o di subappalto) di opere o servizi non rientranti tra gli appalti pubblici.

Con la modifica legislativa in esame viene, in sostanza, recepito quanto sostenuto dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che, con la denuncia n. 9 del 12.03.2013, aveva sollevato la questione del contrasto della predetta normativa in materia di responsabilità ai fini IVA nell’ambito dei rapporti di appalto e di subappalto con la direttiva comunitaria n. 2006/112/CE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue.

La disciplina sulla responsabilità solidale sugli appalti, come si ricorderà, era stata modificata dall’art. 13-ter del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, stabilendo, tra l’altro:

  • la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore, nel limite del corrispettivo pagato senza aver acquisito preventivamente la documentazione attestante, anche mediante autocertificazione rilasciata dal subappaltatore (C.M. 8 ottobre 2012, n. 40/E), il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente (e dell’Iva dovuta, ora esclusa dalla novellata disposizione), in relazione al rapporto di subappalto, i cui termini fossero scaduti a tale data;

  • l’assoggettamento del committente ad una sanzione pecuniaria, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 200.000, qualora provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo senza chiedere l’esibizione, da parte dell’appaltatore, della documentazione idonea alla dimostrazione del corretto assolvimento degli obblighi fiscali, in capo sia all’appaltatore che all’eventuale subappaltatore e se, effettivamente, siano state accertate inadempienze in capo ai predetti soggetti.

La responsabilità in parola è esclusa, quindi, se l’appaltatore/committente acquisisce la documentazione attestante che i versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore/appaltatore. Sul punto, si rammenta che, l’attestazione in parola può avvenire nel rispetto di due alternative: quella di acquisire direttamente dall’appaltatore/ sub appaltatore la documentazione attestante la regolarità dei versamenti (modelli F24 dei pagamenti), nonché attraverso un’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi fiscali rilasciata anche attraverso l’asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di altro soggetto abilitato (dottori commercialisti, consulenti del lavoro…).

Come sopra anticipato, l’Agenzia delle Entrate ritiene comunque valida, in alternativa all’asseverazione del CAF, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di versamento in esame (autocertificazione). Sul punto, è bene rammentare che, la novità apportata dal decreto fare, in materia di responsabilità solidale sugli appalti, impatta, anche, sul contenuto della predetta dichiarazione. Rispetto a quanto richiesto in passato, la suddetta dichiarazione sostitutiva non dovrà più indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, ovvero la specifica se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta; allo stesso modo, non si richiede l’indicazione, in relazione alle fatture oggetto del contratto di appalto, se sia stato applicato il regime della cd. “IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge. Parimenti, la suddetta dichiarazione non dovrà riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA sono stati effettuati.

Pertanto, a far data del 22 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto Fare), la suddetta dichiarazione dovrà indicare, soltanto, il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale, ovvero dovrà riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti delle predette ritenute sono stati effettuati. Ad ogni modo, il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità penali: l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dispone, infatti, che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal medesimo testo unico sulla semplificazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Peraltro, la suddetta normativa stabilisce che:

  • l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso ;

  • le predette dichiarazioni sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale, integrando di fatto, il reato di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico” .

Al riguardo, è bene rammentare che, ai sensi dell’art. 483 del c.p. “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”.

 

16 luglio 2013

Sandro Cerato