I finanziamenti dei soci alla società e l'obbligo di comunicare i finanziamenti in favore delle imprese individuali

Nel progetto di semplificazione delle norme tributarie si trova una discrasia evidente: mentre non vanno più comunicati i finanziamenti fatti dai soci alle società, vanno comunicati i finanziamenti e le capitalizzazioni dell’imprenditore individuale alla sua impresa!

Con un documento del 3 luglio scorso, l’Agenzia delle entrate ha preannunziato l’introduzione di numerose semplificazioni negli adempimenti dichiarativi cui sono soggette le varie tipologie di contribuenti.

Anche per quanto riguarda la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei versamenti e finanziamenti l’Agenzia ha preannunciato alcune semplificazioni ma, nello stesso tempo, ha annunciato il “nuovo obbligo” di comunicare i finanziamenti fatti a favore delle imprese individuali.

 

La situazione

Da tempo, ormai, si discute di procedere ad una semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti; ora sembra che la semplificazione sia in dirittura di arrivo in quanto:

  • il 19 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL contenente talune semplificazioni di adempimenti previsti in norme disposizioni di legge,

  • il 3 luglio l’Agenzia delle entrate ha preannunciato altre semplificazioni di adempimenti previsti, invece, da provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tra le semplificazioni annunciate dall’Agenzia delle entrate alcune riguardano la comunicazione dei beni in godimento ai soci e dei versamenti e finanziamenti, il cui termine di trasmissione è attualmente previsto per il 15 ottobre 2013 sia per la comunicazione relativa al 2011 che per quella relativa al 2012.

Relativamente, dunque, a tale comunicazione, il documento del 3 luglio preannuncia le seguenti semplificazioni:

 

Beni ai soci, in arrivo i casi di esclusione

Saranno semplificati gli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

In particolare, saranno esclusi dalla comunicazione:

  • i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo che costituiscono fringe benefit;

  • i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;

  • gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;

  • i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell’imprenditore.

Inoltre la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni.

 

Di tale previste semplificazioni due sono quelle che possono interessare la maggior parte dei destinatari:

  • la soppressione dell’obbligo di comunicare i finanziamenti fatti dalle società a favore dei soci,

  • la prevista limitazione ai finanziamenti e versamenti superiori a 3.000 euro annui,

mentre desta non qualche perplessità l’obbligo di dichiarare i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuate a favore delle imprese individuali, ancorché nel caso di importo superiore a 3.000 euro annuo.

 

Il precedente “obbligo” di comunicare i finanziamenti effettuati dalla società

Il comma 36-septiesdecies, aggiunto in sede di conversione all’art. 2 del decreto legge n. 138/2011, prevede l’obbligo – ribadito dal Provvedimento n. 166485/2011 – della comunicazione per le operazioni, sotto qualsiasi forma, di finanziamento e capitalizzazione effettuate nei confronti della società.

Sennonché, prima con due diverse risposte fornite durante gli incontri con la stampa specializzata, e successivamente con circolare 19 giugno 2012, n. 25/E, risposta 5.3, l’Agenzia ebbe a precisare che la comunicazione relativa ai finanziamenti e versamenti riguardava quelli “effettuati o ricevuti dai soci”.

Il riferimento ai finanziamenti e versamenti “ricevuti” dai soci era del tutto nuovo rispetto a quanto previsto dalla norma e nel Provvedimento e aveva fatto originariamente pensare ad un lapsus lingua, mentre la sostanziale conferma fornita dalla successiva circolare n. 25/E, faceva ritenere, invece, che si trattava di un’estensione fatta dall’Agenzia delle entrate dell’originaria previsione legislativa, non senza destare, però, qualche perplessità sulla legittimità di una simile estensione.

Con la prevista soppressione, quindi, si mette fine alla situazione di sostanziale illegittimità di un tale adempimento (non previsto dalla norma originaria) e si dipanano anche tutti i dubbi circa l’applicabilità dell’obbligo a carico delle banche e istituti di credito che, ordinariamente, possono concedere finanziamenti anche ai propri soci, così come era già stato richiesto da parte della Dottrina secondo cui dovevano già essere “esclusi dalla comunicazione tutti i rapporti finanziari in cui una parte è una società che istituzionalmente svolge attività creditizia.” (L. CACCIAPAGLIA – P. MARRA, Comunicazione dei finanziamenti soci ad ostacoli, in EUTEKNEINFO del 6 febbraio 2012); anche perché tali dati sono comunque disponibili.

 

 

Gli inconvenienti che sono stati evitati

Peraltro, la prevista abrogazione dell’obbligo di comunicare i finanziamenti fatti dalla società ai propri soci consente di evitare tutta una serie di inconvenienti che sarebbero sorti nella predisposizione della comunicazione.

Si pensi, per fare un esempio, ad uno socio che effettua un finanziamento di 10.000 euro al quale, nel corso dello stesso anno, la società rimborsa una quota pari a 8.000 euro.

E’ evidente che, ai fini dell’accertamento sintetico del socio (che rappresenta la finalità principale della comunicazione dei finanziamenti e versamenti), entrambi gli importi (quello in uscita di 10.000 e quello in entrata di 8.000) assumono una certa rilevanza per l’Agenzia e avrebbero dovuti, quindi, essere comunicati.

Sennonché, l’obbligo di dichiarare sia i versamenti che le restituzioni, pur se motivata da una finalità di controllo, di fatto si scontrava con il tracciato obbligatorio della comunicazione in quanto, come pare evidente dalla visione del tracciato allegato al Provvedimento n. 166485/2011, la comunicazione richiede un unico importo complessivo.

Pertanto, dovendo dichiarare, in assenza di una modifica del tracciato della comunicazione, un unico importo, nell’esempio fatto in precedenza, l’importo che si ritiene doveva essere indicato era solo quello di 10.000 e non il netto di 2.000.

 

Limite di 3.000 euro anche per i versamenti e finanziamenti

Il documento del 3 luglio limita l’obbligo della comunicazione de finanziamenti e versamenti (alias capitalizzazione) solo nel caso di “ammontare superiore a 3.000 euro annui.”

La prevista semplificazione è oltremodo utile in quanto la norma originaria impone la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni senza prevedere alcun limite minimo per l’adempimento, sul presupposto, evidentemente, che qualunque importo possa essere rilevante ai fini dell’eventuale determinazione sintetica del reddito dello stesso.

La mancata previsione di un importo minimo, però, avrebbe potuto causare qualche difficoltà operativa alle società e, in particolare, alle società cooperative con un gran numero di soci.

Si pensi, infatti, alla prassi, abbastanza diffusa anche nelle cooperative, di procedere alla copertura delle perdite di esercizio mediante versamento di somme anche minime da parte dei soci.

E’ evidente che, in una situazione similare, la comunicazione avrebbe potuto comprendere anche centinaia di soci ognuno dei quali ha provveduto al versamento di poche decine di euro.

Del tutto opportuna, quindi, risulta l’individuazione del limite di 3.000 euro annui per la comunicazione dei finanziamenti e versamenti, anche perché, in tal modo, si assume un unico limite monetario per una serie di comunicazioni fra loro differenti, adeguando, pertanto, l’obbligo della comunicazione dei finanziamenti e versamenti a quello, già vigente, dei beni concessi in godimento ai soci o ai collaboratori familiari.

Circa la concreta applicabilità del limite di 3.000 euro annui, va innanzitutto rilevato che il riferimento all’importo annuo potrebbe sottintendere la comunicazione per totale annuo e non per “ogni” singola operazione, così come parrebbe di intravedere al punto 1.3 del citato Provvedimento n. 166485 nella parte in cui impone la comunicazione “per ogni finanziamento o capitalizzazione”.

Inoltre, si ritiene che il predetto limite di 3.000 euro annui debba valere per ogni singolo socio e non come totale dei versamenti o finanziamenti effettuati dai soci a favore della società.

Così, per fare un esempio, nel caso di un unico finanziamento di 6.000 euro effettuato da quattro soci in parti uguali, si ritiene che nulla debba essere comunicato, non superando, nell’anno, il limite di 3.000 euro per singolo socio.

Se così non fosse, infatti, si ripresenterebbe l’esempio, innanzi citato, della cooperativa che copre la perdita di esercizio mediante versamento di poche decine di euro da parte di una moltitudine di soci.

Un’altra questione che si pone al soggetto obbligato alla comunicazione è sapere se il predetto limite di 3.000 euro deve ritenersi al lordo o al netto di eventuali restituzioni.

Si pensi, per fare un esempio, ad uno socio che effettua un finanziamento di 10.000 euro al quale, nel corso dello stesso anno, la società rimborsa una quota pari a 8.000 euro.

In una situazione del genere, si ritiene che si debba dichiarare l’importo di 10.000 euro quale “finanziamento” comunque effettuato e non il netto di 2.000 euro.

Dovrà essere il socio, eventualmente in sede di contraddittorio per l’accertamento da redditometro o da altra tipologia di controllo, dimostrare che, a fronte di un finanziamento iniziale di 10.000 euro, ha ottenuto una restituzione di 2.000, con le conclusioni del caso.

Si ritiene, dunque, che nessuna rilevanza assumano, ai fini della predetta comunicazione, le “restituzioni” di precedenti versamenti o di precedenti finanziamenti; conseguentemente, si ritiene che siano esclusi dalla comunicazione tutte le restituzioni di quote di patrimonio netto conseguenti a operazioni straordinarie, come la liquidazione, il recesso, ecc., anche perché, in simili situazioni, solitamente l’operazione di restituzione viene comunque a conoscenza dell’ufficio (atti notarili, registrazione verbali di assegnazione, ecc.).

 

Obbligo di comunicare i versamenti e le capitalizzazioni nelle imprese individuali

Fra le “semplificazioni” previste nel documento dell’Agenzia delle entrate è indicato anche un nuovo “adempimento” che riguarda le imprese individuali.

Secondo l’Agenzia, infatti, “la comunicazione dei finanziamenti a favore delle imprese individuali o collettive dovrà essere effettuata, da parte delle imprese stesse, solo se di ammontare superiore a 3.000 euro annui. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata per le capitalizzazioni.”

Non si tratta, come pare evidente, di una semplificazione, quanto di un adempimento che, evidentemente, l’Agenzia ritiene di poter introdurre senza alcuna modifica alla norma originaria (comma 36-septiesdecies, aggiunto in sede di conversione all’art. 2 del decreto legge n. 138/2011) che fa riferimento, in particolare, alle operazioni di finanziamento e capitalizzazione effettuate nei confronti della società; anche il Provvedimento n. 166485 fa riferimento esclusivamente ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nei confronti della società.

La previsione dell’Agenzia va nella direzione annunciata dal Dott. Attilio Befera, Direttore dell’Agenzia delle entrate, quando, il 12 settembre 2012 in una audizione presso la Commissione Finanza della Camera dei Deputati, ebbe a dichiarare quanto segue:

 

Costante deve essere la ricerca dell’equilibrio tra la tutela della sfera del contribuente e l’esigenza, costituzionalmente garantita, alla esplicazione delle attività di verifica fiscale.

In questo senso, ritengo che non debba mai arrestarsi la ricerca e il potenziamento delle cosiddette misure “preventive” ossia quelle che offrono all’amministrazione una serie di informazioni utili che diversamente essa potrebbe acquisire ricorrendo alle tradizionali attività ispettive, indubbiamente più invasive.

 

 

L’esigenza, quindi, di maggiori e più incisive informazioni ha spinto l’Agenzia a prevedere tale nuovo adempimento, il che induce a verificare la legittimità o meno dello stesso.

Infatti, il riferimento alla “società”, contenuto nella norma originaria, dovrebbe indurre a ritenere che la comunicazione dei finanziamenti e versamenti riguardi solo quelli effettuati dai soci nei confronti della società, con esclusione, pertanto, di ogni altra possibile fattispecie verificabile nella pratica; il che significherebbe che la previsione fatta dall’Agenzia sia priva di fondamento giuridico.

Al riguardo, però, sembra che il fondamento giuridico possa essere rinvenuto pur sempre nell’art. 2, comma 36-septiesdecies, del decreto legge n. 138/2011, secondo cui:

 

L’Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

 

La norma in questione, in effetti, pur se redatta in modo non del tutto chiaro, potrebbe anche leggersi nel senso che, poiché, l’Agenzia è autorizzata alla ricostruzione sintetica del reddito, il che riguarda, ovviamente, le sole persone fisiche, ai fini di tale ricostruzione tiene conto, in particolare, dei finanziamenti e versamenti effettuati dai soci, il che non esclude che, all’infuori del caso particolare delle società, l’Agenzia possa tener conto, in generale, dei finanziamenti e versamenti effettuati a favore delle imprese individuali.

In tal caso, quindi, l’obbligo di comunicazione sarebbe del tutto legittimo e riguarderebbe tutte le imprese individuali e, in particolare, sia le imprese familiari che applicano la disciplina dei beni in godimento (richiamate nella stessa disciplina) sia tutte le imprese in contabilità semplificata (con i conseguenti problemi di documentazione e prova dei versamenti e capitalizzazioni)

Del resto, oltre che dal citato comma 36-septiesdecies, la legittimazione dell’Agenzia a richiedere ai contribuenti una serie di dati, tra cui anche i finanziamenti e i versamenti effettuati a favore delle imprese individuali, proviene anche direttamente dall’art. 7, comma 12, del DPR n. 605/1973 secondo cui:

 

Art. 7 – Comunicazioni all’anagrafe tributaria

12.Ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti, il Direttore dell’Agenzia delle entrate può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, organismi ed imprese, anche limitatamente a particolari categorie, di effettuare comunicazioni all’Anagrafe tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni.

 

In altri termini, il Direttore dell’Agenzia delle entrate può autonomamente prevedere l’obbligo di comunicare i versamenti e i finanziamenti effettuati a favore delle imprese individuali, costituendo il predetto art. 7 una sorta di delega in bianco permanente, senza necessità, quindi, di una specifica norma che lo autorizzi espressamente.

Da ultimo, va rilevato che l’estensione dell’obbligo alle imprese individuali dovrebbe comunque trovare una decorrenza che escluda la comunicazione per le annualità dal 2011 al 2013, se si vuole evitare di incorrere nella violazione dell’art. 3 dello Statuto dei diritti dei contribuenti, circa l’efficacia temporale delle norme tributarie.

 

11 luglio 2013

Vito Dulcamare