Il regolamento sulle STP, le Società tra Professionisti

Dal 2013 è possibile anche in Italia costituire società tra professionisti per lo svolgimento delle attività libero professionali: un riassunto degli obblighi che il Ministero della Giustizia pone in capo a tali società (Cinzia De Stefanis e Assunta Tomellieri)

Le società tra professionisti – Aspetti generali

associazione tra professionistiDal 21 aprile 2013, è possibile dare vita alle nuove società tra professionisti (STP).

È l’effetto dell’entrata in vigore del decreto 34 dell’8 febbraio 2013, emanato dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 81 di sabato 6 aprile 2013.

Si completa così – almeno per quel che concerne i tasselli civilistici – il mosaico delle SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.

Si tratta di uno strumento delineato dalla legge di stabilità del 2012 (la 183 del 2011), che solo ora, a distanza di quasi un anno e mezzo, trova le disposizioni attuative.

Mentre, così come disposto dall’art. 10, comma 9, della legge 183/2011, restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della legge stessa, con il nuovo regolamento vengono individuate due tipologie societarie e precisamente:

  • le “società tra professionisti” o “società professionali” costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile aventi ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi o Elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;
  • le “società multidisciplinari” come società tra professionisti costituite per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Entrambe le aggregazioni potranno essere costituite nella forma di società di persone, di capitali o di cooperative (in quest’ultimo caso, però, con meno di tre soci).

I soci devono essere professionisti iscritti in Ordini, Albi o Collegi professionali.

Tuttavia, sono ammessi a partecipare anche altri soggetti non iscritti in Albi, in qualità di soci finanziatori, purché detengano al massimo un terzo del capitale sociale e abbiano determinati requisiti di onorabilità. In particolare, non devono avere subito misure di prevenzione reali o personali, né aver riportato condanne definitive alla reclusione per due anni o più per reati non colposi (a meno che non ci sia stata riabilitazione) e non devono essere stati cancellati da un Albo per motivi disciplinari.

Massima trasparenza è poi imposta alla STP prima del conferimento dell’incarico professionale da parte del cliente. Secondo le nuove disposizioni, infatti, già al momento del primo contatto, la società professionale, anche tramite il socio professionista, deve consegnare al cliente l’elenco scritto sia dei soci professionisti, con l’indicazione dettagliata dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, sia dei soci finanziatori e deve informare il cliente sull’esistenza di situazioni di conflitto di interesse che siano determinate anche dalla presenza di soci finanziatori.

La SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ha un doppio obbligo di iscrizione: una volta costituita dovrà essere iscritta sia in una sezione speciale dell’Albo o del Registro tenuto dall’Ordine o dal Collegio al quale appartengono i soci professionisti, sia in una sezione speciale del Registro delle imprese. Quest’ultima iscrizione consentirà, tra l’altro, di verificare le eventuali incompatibilità dei soci sancite dalle nuove disposizioni, secondo cui uno stesso socio non può partecipare a più società professionali.

La partenza delle STP appare comunque in salita. Rimangono ancora incerte, infatti, alcune questioni decisive per decretare il successo del nuovo istituto.

Innanzitutto, occorre capire se il divieto di partecipazione dello stesso socio a diverse SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI riguardi il socio professionista o anche il socio finanziatore.

Volendo propendere per una tesi restrittiva, la normativa, nata per consentire l’ingresso del capitale nel mondo professionale, finirebbe per sconfessare questo obiettivo, introducendo pesanti vincoli sui soci di capitale.

Ulteriori incognite da chiarire riguardano il trattamento fiscale e contributivo dei proventi derivanti dalla partecipazione alla nuova società: si tratta di punti non propri irrilevanti per la scelta dei professionisti.

Il decreto ministeriale non si occupa, infatti, di regolare in alcun modo i profili fiscali e previdenziali delle SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI e – come si legge nella relazione di accompagnamento della legge 183 del 2011, da cui prende le mosse il decreto attuativo – non fa alcun riferimento a questi temi.

Restano ferme, invece, le scelte fatte per le società di ingegneria (dove il reddito prodotto è considerato reddito d’impresa) e per le società tra avvocati (dove, al contrario, il reddito è qualificato come reddito di lavoro autonomo).

Il nuovo regolamento è composto dai seguenti 12 articoli suddivisi in 4 capi:

• Art. 1 – Definizioni

• Art. 2 – Ambito di applicazione

• Art. 3 – Conferimento dell’incarico

• Art. 4 – Obblighi di informazione

• Art. 5 – Esecuzione dell’incarico

• Art. 6 – Incompatibilità

• Art. 7 – Iscrizione nel Registro delle imprese

• Art. 8 – Obbligo di iscrizione

• Art. 9 – Procedimento

• Art. 10 – Diniego di iscrizione

• Art. 11 – Cancellazione dall’Albo per difetto sopravvenuto di un requisito

• Art. 12 – Regime disciplinare della società

Definizioni

Ausiliari

Sono coloro ai quali può rivolgersi il socio professionista nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, per avvalersi della loro collaborazione sotto la propria direzione e responsabilità. I loro nominativi devono essere comunicati al momento del primo contatto, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno.

Conflitto di interesse

È una delle informazioni che la società professionale, al momento del primo contatto, deve fornire al cliente, anche tramite il socio professionista. In particolare, deve essere comunicata per iscritto l’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità
d’investimento.

Responsabilità disciplinare del socio professionista

È la responsabilità in cui possono incorrere i soci professionisti se non osservano il codice deontologico dell’Ordine o Collegio al quale sono
iscritti.

Società multidisciplinare

È la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in albi professionali. Può essere costituita, indifferentemente, come società di persone, di capitali e società cooperativa. In quest’ultimo caso, però, il numero dei soci non può essere inferiore a tre.

La società multidisciplinare è iscritta nel-l’Albo o Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto
o nell’atto costitutivo.

Sostituti

Sono i professionisti cui può rivolgersi il socio professionista durante l’espletamento di particolari attività, a seguito di sopravvenute esigenze non prevedibili. In ogni caso i nominativi degli eventuali sostituti devono essere comunicati al cliente al momento del primo contatto, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del cliente di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.

Gli obblighi informativi

Il capo II (articoli da 3 a 5), intitolato “Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale”, prevede innanzitutto alcuni obblighi di informazione a carico della società, la quale, al momento del primo contatto, deve comunicare al cliente che può scegliere il professionista al quale affidare l’esecuzione dell’incarico e che, in mancanza dell’esercizio del diritto di scelta, l’incarico potrà essere eseguito da ciascun socio professionista.

Nell’art. 4 del decreto vengono fissati gli obblighi posti a carico della società riguardanti:

  • il diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti;
  • la possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
  • l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.

È conseguentemente previsto un obbligo della società di consegnare al cliente, perché possa operare una scelta libera e consapevole, l’elenco dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento.

È stabilito che la prova dell’adempimento degli obblighi informativi predetti debba risultare da un atto scritto.

Ferma restando la natura personale dell’esecuzione della prestazione professionale, in tal senso essendosi espresso il legislatore, l’art. 5 del regolamento prevede che il professionista possa avvalersi della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti.

Questa norma, infatti, prevede che il prestatore d’opera debba eseguire personal-mente l’incarico ma ammette che possa avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione; la disposizione regolamentare, invece, consente al socio professionista di avvalersi di ausiliari ma non di sostituti, se non in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, e comunque previa comunicazione dei loro nominativi al cliente.

Pertanto, e paradossalmente, è più favorevole la condizione del prestatore d’opera individuale, che, nonostante la più contenuta organizzazione della sua struttura professionale e la maggiore rilevanza dell’apporto personale nell’espletamento dell’incarico, potrà comunque avvalersi più facilmente di sostituti (ad esempio prevedendolo espressamente al momento dell’affidamento del mandato professionale) che non quella della società che, pur essendo stata immaginata per offrire ai professionisti modelli giuridici più adatti alla gestione di strutture organizzative più complesse, potrà ricorrere all’ausilio di sostituti solo in casi eccezionali e mai nel caso di dissenso del cliente.

I requisiti che deve possedere il socio

Il regolamento prosegue (capo III) disciplinando il regime delle incompatibilità, in particolare prescrivendo i requisiti che deve possedere il socio d’investimento di una SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI. Tra questi, meritevoli di menzione sono:

  • i requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale;
  • l’assenza di condanne definitive ad una pena alla reclusione pari o superiore a due anni per reati non colposi e l’assenza di misure di prevenzione personali o reali.

La norma, però, non sanziona l’eventuale persistenza della situazione di incompatibilità ma si limita a prevedere che questa, se non rimossa, può costituire illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista.

La società tra professionisti può essere costituita da soci professionisti iscritti a diversi ordini professionali, oltre che da soci tecnici e da soci di capitale, ma con il limite che i 2/3 dei voti competono ai professionisti: è quanto dispone l’art. 10, comma 8, della legge 183/2011 (“la società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali”) che legittima dunque le società multiprofessionali o multidisciplinari.

A questa previsione consegue quella del regolamento attuativo (d.m. 8 febbraio 2013, n. 34), il cui art. 8, comma 2, prescrive che “la società multidisciplinare è iscritta presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o atto costitutivo”.

Iscrizioni

Con l’entrata in vigore del regolamento, la società tra professionisti viene iscritta in una sezione speciale degli Albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti mentre la società multi-disciplinare viene iscritta presso l’Albo o il Registro dell’Ordine o Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese

Le Camere di Commercio, dopo l’entrata in vigore (il 21 aprile 2013) del regolamento sulla società tra professionisti, dettano le istruzioni per l’iscrizione nel Registro delle imprese.

Dal 21 aprile 2013 i professionisti iscritti in Ordini e Collegi possono svolgere la propria attività, regolamentata nel sistema ordinistico, anche in forma societaria.

Tale società tra professionisti (STP) deve essere iscritta nel Registro delle imprese e negli Albi o Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Per consentire lo svolgimento in forma societaria dell’attività professionale regolamentata, la società tra professionisti, costituita ai sensi della legge 183/2011, deve iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese, in cui si iscrivono le società tra avvocati. Secondo questo iter:

  1. la società tra professionisti si iscrive come società inattiva al Registro delle imprese;
  2. successivamente la società tra professionisti si iscrive nell’Albo tenuto dall’Ordine/Collegio di appartenenza.

Se la società svolge attività appartenenti a più professioni protette (cd. “società multidisciplinare”) deve iscriversi presso l’Albo o il Registro dell’Ordine/Collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

Se non risulta un’attività prevalente, la società deve iscriversi in tutti gli albi e registri ordinistici previsti per le attività esercitate (art. 7 decreto 34/2013); 3) infine, quando la società tra professionisti inizia l’attività economica, il legale rappresentante entro 30 giorni da tale inizio, deve richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese.

Ricordiamo che per iscrivere la società tra professionisti nel Registro delle imprese si deve utilizzare la Comunicazione Unica con la quale le STP informano della loro costituzione contemporaneamente il Registro delle imprese, l’Agenzia delle entrate e gli altri enti interessati.

Le società tra professionisti, in attesa di eventuali autorizzazioni per l’esercizio dell’attività o che non intendono avviare immediatamente l’attività, non compilano i quadri dei moduli Registro delle imprese relativi alla dichiarazione d’inizio attività e chiedono quindi l’iscrizione come impresa “inattiva” e comunichreranno successivamente l’inizio attività alla Camera di Commercio.

L’oggetto della società “inattiva” viene desunto dal codice ateco dichiarato in sede di compilazione del modello AA7/10 ai fini IVA.

Quando la SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI comunica l’inizio attività, l’Ufficio Registro delle imprese pone la società in stato “attiva” e attribuisce un nuovo codice ateco, in base alla descrizione dichiarata nella modulistica Registro delle imprese.

Iscrizione a Consiglio dell’Ordine

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
  • certificato di iscrizione nel Registro delle imprese;
  • certificato di iscrizione all’Albo, Elenco o Registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

Il Consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso Albi o Elenchi di altre professioni.

Ma, ovviamente, su questo aspetto gli organi territoriali sono in attesa di notizie da parte dei Consigli nazionali.

Iscrizione nel R.I. come “SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI inattiva”

La SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI si iscrive nel Registro delle imprese come società inattiva utilizzando il mod. S1 (non compilando il campo della dichiarazione di inizio attività) + int. P.

Iscrizione nell’Albo tenuto dall’ordine/Collegio

La SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI si iscrive nell’albo tenuto dall’ordine/ collegio di appartenenza.

Iscrizione nella sezione speciale del R.I.

Il legale rappresentante, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività economica, deve richiedere l’iscrizione nell’apposita sezione
speciale del R.I. (mod. S5).

I dubbi presenti nella nuova disciplina

Per quanto riguarda la responsabilità disciplinare, il regolamento si limita a prevedere che la società risponde dell’inosservanza delle norme deontologiche proprie dell’ordine al quale risulti iscritta.

Il regolamento ministeriale – proprio perché incide su aspetti tutto sommato secondari ed interviene comunque nel solco tracciato dall’art. 10 della legge 183/ 2011 – non fuga, però, i dubbi che il testo della legge aveva sollevato all’indomani della sua promulgazione.

Intanto il legislatore, consentendo la costituzione di società tra professionisti nelle forme previste dai titoli V e VI del libro V del codice civile ma distinguendo tra esercizio dell’incarico (che è conferito alla società) ed esecuzione della prestazione (che invece deve essere effettuata solo dai soci in possesso dei requisiti prescritti), non ha rimosso quella disposizione che era stata d’ostacolo all’esercizio in forma collettiva di una professione intellettuale, e cioè l’art. 2232 c.c., ed anzi sembra esaltarla perché, stabilendo che la prestazione debba essere eseguita solo dal socio professionista (tanto più quello scelto dal cliente, se questi esercita il relativo diritto, ovvero quello che sia stato comunicato all’utente dalla stessa società), ribadisce la natura personale (ed infungibile) dell’opera professionale.

Ciò trova conferma proprio nell’art. 5 del regolamento ministeriale che, disciplinando l’esecuzione dell’incarico, è – se possibile – anche più restrittivo dello stesso art. 2232 c.c.

In conclusione, il modello di STP, disciplinato dalla legge 183/2011 e dal regolamento ministeriale, non supera la bipartizione tra professionista ed imprenditore e questa impressione è confermata dalla scelta del legislatore di tenere distinta la fase del conferimento dell’incarico da quella dell’esecuzione, affidando l’espletamento della prestazione esclusivamente al socio professionista: scelta che potrebbe fortemente limitare la diffusione della società tra professionisti, tanto più se di capitali, perché il socio che eseguirà l’incarico affidato alla società non potrà non rispondere verso il cliente dell’esatto adempimento, sia pure in solido con l’ente, e dunque rimarrà distinto centro di imputazione di doveri.

Aspetti generali

Incarico professionale

Il cliente della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI ha diritto di pretendere la prestazione professionale da parte di un determinato professionista.

Informazione del cliente

La società deve fornire al cliente l’elenco dei soci professionisti e deve informare il cliente che, in mancanza di scelta, l’incarico professionale potrà essere eseguito da uno qualsiasi dei soci della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale

Ausiliari e sostituti

Il professionista può avvalersene, ma il cliente ha diritto di dissenso, da esercitare in forma scritta entro tre giorni.

Onorabilità

Devono possederla tutti i soci di capitali e gli amministratori delle società socie della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI.

Divieto di partecipazione a una pluralità di SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Vale per tutti i soci della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI, sia mono che multiprofessionali.

Pubblicità

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Consiglio dell’Ordine o del Collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e anche nella sezione speciale del Registro delle imprese.

STP: le prime indicazioni dai consulenti del lavoro

Il giorno stesso della partenza ufficiale delle società tra professionisti, il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha reso nota la circolare del 22 aprile 2013, n. 1092 che fornisce le prime indicazioni operative sulle modalità di applicazione delle nuove regole.

Molteplici sono gli adempimenti previsti in capo ai Consigli provinciali degli Ordini per i quali si forniscono con la circolare in commento le prime indicazioni e la relativa modulistica.

Iscrizione all’Albo professionale

La società tra professionisti, scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, ha per oggetto l’esercizio di una o più attività professionali regolamentate esclusivamente dal sistema ordinistico.

Quindi, soltanto le professioni cd. regolamentate e per le quali insiste il relativo Ordine/Collegio e potranno costituire tale tipo di società.

Coerentemente con tale assunto, il legislatore ha imposto che le SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI rientrino a pieno titolo sotto il controllo e la disciplina degli ordini, prevedendo una serie di oneri formali reciproci, mutuati da rapporti che intercorrono normalmente tra professionista individuale e proprio ordine di appartenenza.

Il primo passo sarà quello di istituire, con apposita delibera l’Albo speciale delle SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI che dovrà contenere i seguenti riferimenti: ragione o denominazione sociale, soggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso Albi
o Elenchi di altre professioni.

Ulteriore delibera dovrà fissare la quota annuale di iscrizione della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI all’Albo, che sarà pari alla quota prevista per l’iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190,00 euro+.

La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell’Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI e deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
  • certificato di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese;
  • certificato di iscrizione all’Albo, Elenco o Registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’Ordine o il Collegio cui è rivolta la domanda.

Per la SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI costituita in forma di società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autentica del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società.

Il Consiglio provinciale delibera, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’iscrizione della SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI nell’apposita sezione dell’Albo speciale dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento ed in particolare:

  • che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti è tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • che i soci non risultino partecipare ad altre società professionali in qualunque forma e a qualunque titolo, indipendentemente dall’oggetto della stessa SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI;
  • che i soci non professionisti siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’Albo professionale (non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che non sia intervenuta riabilitazione; non siano stati cancellati da un Albo professionale per motivi disciplinari; non risultino applicate nei loro confronti, anche in primo grado, misure di prevenzione personali o reali);
  • che il legale rappresentante e gli amministratori della società, che rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento non rientrino nei casi di incompatibilità previsti nel punto recedente.

Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.

Società multidisciplinari

Le società multidisciplinari sono iscritte presso il Registro dell’Ordine relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.

In assenza di specifica indicazione circa l’attività prevalente, andranno iscritte all’Ordine o Collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

Diniego di iscrizione

Il Consiglio dell’Ordine competente comunica tempestivamente al legale rappresentante della società professionale i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, la società istante ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il provvedimento motivato di diniego viene notificato al legale rappresentante della società, che può impugnare secondo le disposizioni previste per tali gravami.

La cancellazione dall’Albo

Il Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritta la società procede, attivando preventivamente il contradditorio, alla cancellazione della stessa dall’Albo qualora venga meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal regolamento e la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità.

In caso di perdita del requisito della maggioranza dei 2/3 a favore dei soci professionisti, la società ha sei mesi di tempo per ripristinare detta prevalenza, pena la cancellazione dall’Albo.

La SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI dovrà altresì essere cancellata dall’Albo nel caso di cancellazione dal Registro delle imprese o alla scadenza del termine fissato dall’atto costitutivo.

Il regime disciplinare

Sia il socio professionista che la SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell’Ordine al quale risultino iscritti.

La SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI risponde in concorso con il professionista (anche se iscritto ad un Ordine
o Collegio diverso da quello della società) se la violazione deontologica è ricollegabile a precise direttive impartite dalla società stessa.

La disciplina fiscale nelle società tra professionisti

società tra professionistiL’art. 10 della legge 183/2011, come è noto, ha introdotto, per la prima volta in Italia, la possibilità di esercitare in comune professioni ordinistiche regolamentate, avvalendosi di uno dei tipi societari previsti nei titoli V e VI del codice civile (società di persone, di capitali e cooperative).

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 81 del 6 aprile 2013 del regolamento ministeriale (d.m. 8 febbraio 2013, n. 34), attuativo della legge 183/2011, può dirsi formalmente completata la disciplina delle SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI e pienamente in vigore dal 22 aprile 2013.

L’introduzione della disciplina relativa alle società fra professionisti, tuttavia, rimane tuttora priva di qualsiasi riferimento al regime fiscale delle nuove società.

Tanto la normativa primaria quanto il citato regolamento, nel disciplinare esclusivamente le modalità di esecuzione dell’incarico e gli aspetti deontologici, non contengono, infatti, alcun cenno alla disciplina fiscale e previdenziale delle nuove società fra professionisti.

Gli unici riferimenti individuati dalla dottrina, circa il regime fiscale applicabile alle nuove società, sono rappresentati:

  • dalla risoluzione 118/E del 2003, emanata dall’Agenzia delle entrate con riferimento alle società fra avvocati (istituite dal d.lgs. 96/2001);
  • dalla risoluzione 56/E/2006, emanata dalla Agenzia delle entrate con riferimento alle società di ingegneria o engineering di capitali (istituite dalla legge 109/1994).

Nell’ambito della citata risoluzione 118/E, l’Amministrazione finanziaria, interpellata sul regime fiscale applicabile alle società fra avvocati, ha chiarito che

“… proprio in considerazione della specificità dell’oggetto sociale e della rilevanza che assume la prestazione professionale dei soci rispetto all’incidenza del capitale …

L’esercizio in forma comune dell’attività di avvocato, realizzato utilizzando il nuovo modello societario della SPT deve, pertanto, essere ricondotto nell’ambito del lavoro autonomo”,

riconducendo i redditi prodotti da dette società nell’ambito del lavoro autonomo e facendo riferimento al meccanismo previsto per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 del TUIR).

Tale inquadramento fiscale comporta, quindi, la determinazione del reddito dell’ente secondo il “principio di cassa”, l’applicazione della ritenuta d’acconto sui compensi percepiti e l’attribuzione pro quota ai soci professionisti del reddito e delle ritenute subite dalla società.

Sulla base di questo “precedente”, alle società fra professionisti risulterebbero applicabili gli articoli del TUIR ispirati alla determinazione del reddito secondo il “principio di cassa”.

È necessario considerare, tuttavia, che mentre le società fra avvocati erano disciplinate, salvo deroghe specifiche, dalle norme previste in tema di società in nome collettivo, le nuove società fra professionisti potranno essere costituite anche nelle classiche forme capitalistiche (s.p.a. e s.r.l.).

Quest’ultime saranno soggette, quindi, all’obbligo di redigere e depositare il bilancio d’esercizio presso il Registro delle imprese.

È tale considerazione che ha spinto taluna parte della dottrina a richiamare la disciplina prevista per le società di ingegneria o engineering di capitali.

Con riferimento a tali società l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito della citata risoluzione 56/E/2006, ha chiarito che:

“non possano sorgere dubbi circa la natura del reddito prodotto da dette società che, sulla base del richiamato art. 81 del TUIR, rientra nella categoria del reddito d’impresa per il solo fatto di essere realizzato da un soggetto costituito in una veste giuridica societaria.

Nel caso delle “società di ingegneria” oggetto della presente istanza, in altre parole, non assume alcuna rilevanza, ai fini della qualificazione del reddito dalle stesse prodotto, il presupposto oggettivo, essendo a tal fine determinante l’esistenza del semplice presupposto soggettivo …

Ciò posto, nella specifica fattispecie prospettata si rileva che, ferma restando la natura professionale dell’attività svolta dalla società di ingegneria, il corrispettivo dovuto dal soggetto istante che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per prestazioni di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell’ambito dell’attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d’impresa come componente positivo di reddito”.

Sulla base di questo “precedente”, alle società fra professionisti risulterebbero applicabili gli articoli del TUIR ispirati alla determinazione del reddito secondo il “principio di competenza”.

È inutile sottolineare che le citate problematiche fiscali hanno inevitabili riflessi anche dal punto di vista previdenziale. Alla luce di quanto precede, è auspicabile un intervento del legislatore volto a chiarire, in modo univoco, la natura del reddito conseguito dalle società tra professionisti.

5 giugno 2013

di Cinzia De Stefanis – Assunta Tomelleri

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