Prestazioni dei socio di SRL a favore della società: inquadramento contrattuale e previdenziale

la posizione previdenziale del socio di SRL ha subito diverse evoluzioni: obiettivo del presente intervento è quello di ripercorrere le posizioni emerse circa il corretto inquadramento dei compensi ricevuti dal socio che presta la sua opera a favore della società anche alla luce delle modifiche che hanno interessato di recente le normative di riferimento

Il confine fra i doveri dei soci e la loro concreta ed effettiva attività svolta all’interno della società è stato, da sempre, un argomento che ha appassionato gli studiosi del diritto societario, nonché i professionisti che quotidianamente affrontano la tematica in ambito previdenziale.

L’obiettivo del presente intervento è quello di ripercorre le posizioni emerse circa il corretto inquadramento dei compensi ricevuti dal socio di srl che presta la sua opera a favore della società anche alla luce delle modifiche che hanno interessato di recente le normative di riferimento.

 

Ambito civilistico – Socio lavoratore e socio d’opera

Ci si è chiesti entro quali limiti si renda compatibile la prestazione di attività lavorativa nell’azienda del socio di s.r.l. contestualmente alla partecipazione al capitale sociale e quali sono i rapporti che possono essere instaurati, nell’ambito dell’organizzazione societaria., tenuto conto delle particolarità della prestazione.

A tale proposito, occorre, in primo luogo, distinguere tra la figura del c.d. “socio d’opera” dal c.d. “socio lavoratore”.

 

Socio d’opera

Il soggetto che partecipa alla società conferendo un’attività lavorativa suscettibile di una valorizzazione economica e in virtù della quale diviene appunto socio, assume la figura di socio d’opera.

In tal senso, l’articolo 2464 del codice civile prevede la possibilità, anche nelle società a responsabilità limitata, di conferire prestazioni d’opera o di servizi a favore della società, purché l’attività lavorativa del socio d’opera sia garantita, per l’intero valore ad essa attribuito, da polizza di assicurazione o fideiussione bancaria. Tale garanzia deve avere un termine di scadenza coincidente con il termine della prestazione.

E d’altra parte, a mente dell’articolo 2345 del codice civile, oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

 

Socio lavoratore

socio occultoInvero, è’ possibile che, a prescindere dalla sua qualifica sociale, il socio svolga prevalente ed esclusiva attività lavorativa a favore della società in virtù di un distinto contratto di lavoro assumendo la figura di socio lavoratore.

Pur registrando diverse soluzioni giurisprudenziali di segno negativo1, in generale si propende per l’ammissibilità, in astratto, del socio di s.r.l. quale lavoratore subordinato fatti salvi alcuni aspetti critici circa la compatibilità tra le due posizioni di socio e di dipendente2.

Nella sostanza, la qualità di socio di società di capitali non appare per sé inconciliabile con la posizione di lavoratore dipendente del socio stesso purché ricorrano almeno tre condizioni3.

In primo luogo occorre che l’apporto di lavoro non sia reso a titolo di conferimento societario: in questo caso la prestazione lavorativa è un obbligo che deriva dalla partecipazione nella società e non da un rapporto di lavoro subordinato.

Inoltre bisogna che sia dimostrata l’onerosità della prestazione e che quindi non si tratti di prestazioni fornite a mero titolo gratuito.

Infine è necessario che sia ravvisabile in concreto tra società e socio un effettivo vincolo di subordinazione. Ciò si verifica allorché il socio-lavoratore sia, comunque, soggetto, e lo subisca, al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’organo preposto all’amministrazione della persona giuridica.

Ossia, la subordinazione potrebbe ravvisarsi soltanto laddove l’organo preposto all’amministrazione della società conservi un potere direttivo libero da condizionamenti provenienti dallo stesso socio-dipendente.

In caso contrario, nonostante la formale sussistenza di tutti gli indici presuntivi del rapporto di lavoro subordinato (retribuzione periodica, osservanza di un orario di lavoro, utilizzo di mezzi esclusivamente del datore di lavoro…) non potrebbe dirsi esistente detto rapporto.

Le pronunce della Suprema Corte4 che, negli anni, si sono susseguite mostrano di fare applicazione costante di tali principi.

D’altra parte, il cumulo della qualità di semplice socio con quella di lavoratore subordinato sarebbe ammesso, in via generale, sia per il fatto che le società di capitali hanno una personalità giuridica distinta da quella dei soci, sia per il fatto che delle obbligazioni sociali risponde la società e non i singoli soci.

In definitiva, il socio di una s.r.l. (commerciale, o di servizi) che presta la propria opera in prevalenza a favore della società in ragione di un reale rapporto di subordinazione (ed in assenza di situazioni nelle quali il socio si immedesimi nella funzione societaria; ma rimanga dalla stessa distinto in quanto lavoratore subordinato) può assumere, con le dovute cautele del caso5 la figura di lavoratore dipendente6.

Trattamento previdenziale

La legge n. 662/1996, all’articolo 1, comma 218, a proposito della iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente alla attività svolta in maniera prevalente, afferma il seguente principio: qualora vengano esercitate contemporaneamente (anche in un’unica impresa) varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria IVS i soggetti interessati sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in maniera prevalente.

Spetta all’Inps decidere sull’iscrizione nelle relative apposite Gestioni in base ad una valutazione complessiva della attività dell’imprenditore che stabilisca quale sia quella prevalente.

Diciamo subito che, con riferimento al socio lavoratore di s.r.l. commerciale o di servizi7 per il quale opera un rapporto di reale subordinazione, la copertura previdenziale riferita alla prestazione svolta diverrà operativa nel momento in cui verrà formalizzata l’assunzione.

Pertanto, a nostro avviso, se sono presenti le caratteristiche del rapporto di lavoro (rispetto dell’orario, assoggettamento alle direttive di un superiore o comunque di un referente del suo reparto, ecc.) il socio lavoratore di s.r.l. commerciale non va iscritto alla Gestione IVS commercianti perchè la contribuzione versata in qualità di dipendente si considera prevalente sulla figura di socio.

La problematica diventa più complessa per l’individuazione del trattamento previdenziale per il socio d’opera di s.r.l. commerciale8 per il quale negli anni si è sviluppato un considerevole dibattito interpretativo. La lunga e tormentata vicenda dell’obbligo di contribuzione INPS “commercianti” dei soci di srl commerciali sembra, tuttavia, aver trovato il suo epilogo con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, posto che, relativamente ai soci (amministratori) è stato stabilito con norma di interpretazione autentica l’obbligo di doppia contribuzione.

L’iscrizione alla gestione INPS commercianti IVS è quindi obbligatoria quando si realizza una serie di requisiti tra i quali la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Come osservato da Autorevoli fonti9 per attività abituale deve intendersi una attività caratterizzata da ripetitività, stabilità e sistematicità di comportamenti. In altre parole il carattere dell’abitualità si contrappone a quello della occasionalità da intendersi riferito ad un’attività contingente ed eventuale. Il requisito della abitualità non equivale a quotidianità. D’altronde sembra indubitabile che una attività lavorativa svolta dal socio in via del tutto occasionale non possa certo comportare l’obbligo dell’iscrizione inps commercianti.

Collaborazioni continuative e contratti a progetto

Un ultimo capitolo del nostro approfondimento intende verificare se le normative vigenti consentono di poter ricondurre le prestazioni dei soci a favore della società a responsabilità limitata nell’ambito di collaborazioni continuative ovvero ai contratti a progetto o programma.

Un datato intervento di prassi formalizzato con la risoluzione ministeriale 11.03.2002, n. 81, equiparava i compensi percepiti dai soci per le prestazioni lavorative rese alla s.r.l. ai redditi derivanti da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 48 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 (ora art. 50, c. 1, lett. c-bis).

Si osserva che i collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 276/03, c.d. riforma Biagi, dal 24 ottobre 2003 non è più possibile, salvo alcune eccezioni, instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono riconducibili ad un programma di lavoro o fase di esso determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore:

  • in funzione del risultato;

  • nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente;

  • indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.

 

Rimangono quindi, solo ipotesi residuali di co-co-co tra cui non sono comprese le prestazioni dei soci in società non riconducibili ad un progetto.

Si definisce progetto un’attività produttiva principale o accessoria dell’impresa ben identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione.

Si definisce programma di lavoro un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale, in quanto è finalizzata ad un risultato parziale da integrare con altre attività o altri risultati parziali

L’individuazione del progetto da dedurre nel contratto e tutte le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive in merito spettano al committente e sono insindacabili.

Ma allora è possibile ricondurre specifiche prestazioni rese dal socio alla s.r.l. nell’ambito di collaborazioni a progetto o di programma ? La questione non è del tutto pacifica e quindi occorre, a parere chi scrive, una attenta verifica nella corretta qualificazione giuridica del rapporto di lavoro instaurato e nella valutazione della compatibilità della prestazione resa alla s.r.l. con la definizione del progetto o del programma10.

 

22 maggio 2013

Attilio Romano

 

NOTE

1 Si pensi al caso del socio con quote maggioritarie assunto quale dipendente. Secondo il Tribunale di Milano 10.3/30.4.2003, Sentenza n. 1404, deve ritenersi insussistente un rapporto di subordinazione tra socio e società ogni qual volta il primo abbia, in conseguenza alla partecipazione al capitale sociale, poteri tali da incidere sulla nomina e revoca degli amministratori, poteri che, di norma, sono assicurati con la detenzione di una quota del capitale sociale che permetta di conformare le decisioni dell’assemblea ordinaria, confermandosi in tal caso il principio di incompatibilità tra la posizione di fatto dominante del socio nell’ambito dell’organizzazione imprenditoriale e la situazione di istituzionale soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Sulla stessa linea di pensiero Corte di Cassazione, sentenza n. 7260/2009; Corte di Cassazione sentenza 7845/2003.

2Una esclusione del rapporto tra socio di srl e dipendente ricorre nel caso in cui il socio partecipi (direttamente o indirettamente) al capitale sociale in una misura capace di assicurargli, da sola, la maggioranza richiesta per la validità delle deliberazioni assembleari, tanto da risultare sovrano della società stessa, rispetto alla quale, pertanto, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato. In tal senso messaggio INPS n. 12441 del 08.06.2011.

3 Corte di Cassazione, sentenza n. 7260/2009, ripresa da un articolo apparso ne “Il Sole 24” del 27.07.2009 , Sul socio dipendente la prova è rigorosa.

4 Così si esprime il Tribunale di Milano 10.3/30.4.2003, n. 1404, che cita la sentenza diCassazione Civile 6.11.1995, n. 11565.

5 Ad esempio, nel rapporto subordinato tra familiari conviventi, si potrebbe sempre sospettare che il contratto di lavoro sia stato creato per trarre benefici fiscali o previdenziali Secondo la circolare Inps 179/1989, l’elemento risolutivo è la convivenza. Se i familiari convivono, allora la prestazione di lavoro si presume gratuita fino a prova contraria.

6Circolare INPS n. 179/1989. “… La effettiva prestazione da parte del socio di attivita’ lavorative per la societa’, deve essere diversa da quella che svolge come socio e svolta sotto le effettive direttive della societa’ stessa (e quindi sotto le direttive del socio o dei soci che ne hanno l’amministrazione e la direzione); inoltre, la corresponsione della correlativa retribuzione, quale compenso della attivita’ lavorativa prestata, deve consistere in una aggiunta alla normale quota di partecipazione agli utili della societa’ e distinta da detta quota…”. Conforme; circolare INPS 21.06.1983, n. 117.

7 Secondo la posizione dominante i soci partecipanti nell’impresa artigiana non possono essere dipendenti con orario superiore al part-time del 50% dell’orario contrattualmente stabilito (20 ore settimanali). Si registra anche l’opinione dell’ESPERTO RISPONDE del 14.5.2012 – SOCI DI SRL ARTIGIANA E RAPPORTI SUBORDINATI – che ammette la possibilità di instaurare rapporti subordinati tra la Srl artigiana e i singoli soci se le caratteristiche dell’attività lavorativa non permettono l’iscrizione alla gestione artigiani (mancanza di prevalenza e abitualità). Rinviando ad apposito approfondimento sul tema si osserva che la normativa di riferimento (L. 142/2001 – L. 30/2003), appare incentrata proprio sulla duplicità e conseguenzialità dei rapporti contrattuali che si vengono ad instaurare in capo al socio della cooperativa di lavoro che, in dipendenza a quello associativo, può realizzare, a parere di chi scrive, uno specifico rapporto di lavoro (lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o altro) nel rispetto delle specificità dei rapporti tra socio e società artigiana. In tal senso,Raccomandazione di comportamento per il riconoscimento della qualificazione di impresa artigiana ad una cooperativa di lavoro e valenza dei limiti dimensionali, elaborata dal CNDCEC, e datata 15.10.2009.

8 I soci di imprese artigiane che svolgono nell’impresa attività con carattere di abitualità e prevalenza sono iscritti alla Gestione INPS Artigiani.

9 Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – Parere n. 13 del 29.03.2012 – Obbligo di contribuzione socio di srl.

10 Esclude la possibilità di instaurare contratti a progetto tra il socio e la s.r.l. artigiana “L’Esperto risponde” – 17.9.2007 – NO AL CONTRATTO A PROGETTO PER IL SOCIO LAVORATORE, mentre “L’Esperto risponde” 7.2.2005 – IL CONTRATTO A PROGETTO PER I SOCI GIA’ CO.CO.CO – pare ritenere lecito che la collaborazione coordinata e continuativa instaurata tra soci di srl e società in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge Biagi possa continuare sulla base di un contratto a progetto.