Vecchio redditometro e necessità del contraddittorio

in attesa della giurisprudenza sul nuovo redditometro, analizziamo le problematiche derivanti dagli accertamenti nati con la vecchia disciplina: se l’ufficio omette di convocare il contribuente per il contraddittorio, rischia di vanificare l’accertamento

Con sentenza n. 3/4/13 dell’8 gennaio 2013 la CTP di Torino ha annullato l’avviso di accertamento emesso dall’ufficio per mancata instaurazione del contraddittorio.

“Effettivamente, sussisteva una consolidata giurisprudenza della Cassazione secondo cui il tema di imposte dirette, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ex art. 38 comma 4 D.P.R. n. 600 del 1973, non richiedesse che il reddito determinato sinteticamente fosse in qualche modo contestato al contribuente. Quest’ultimo aveva la possibilità di fornire in sede di impugnazione dell’atto, la dimostrazione che il suo reddito effettivo era diverso ed inferiore a quello scaturente dalle presunzioni dell’amministrazione finanziaria, per cui la mancata instaurazione del contraddittorio con il contribuente nella fase istruttoria non poteva giustificare l’annullamento dell’accertamento (Cass. n. 27069/06, n. 9198/91, n. 7485 del 27.3.2010)”.

Tuttavia, per i giudici piemontesi,

“ la successiva entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, il cui art. 22 ha modificato l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 con effetti dal periodo di imposta 2009 in poi, ha posto il problema della retroattività o meno dell’obbligatorietà del preventivo contraddittorio. Già le Sezioni Unite della Cassazione (4.6.2010 n. 13594; 21.5.2010 n. 12558) avevano stabilito che l’applicazione della procedura di accertamento standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce nel corso del procedimento in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’avviso di accertamento.

Successivamente, in tema di “vecchio redditometro” la Cassazione (n. 13289 del 17.6.2011) è giunta alla conclusione che la mancanza del contraddittorio non può che determinare la nullità dell’avviso di accertamento da redditometro, principio già affermato con l’ordinanza n. 21661 del 22.10.2010. Ciò in quanto sussiste la necessità di esperire il preventivo contraddittorio per adeguare l’elaborazione statistica degli standard considerati dai D.M. del 1992 alla concreta realtà economica del contribuente. Per cui le nuove norme del 2010 sul sintetico trovano applicazione anche ai vecchi accertamenti anteriori all’anno di imposta 2009.

Quanto sopra in coerenza con gli obblighi di lealtà, trasparenza, buona fede, collaborazione sanciti dalla Statuto del Contribuente. In materia di accertamento sintetico, lo stesso è illegittimo tutte le volte in cui l’Agenzia delle Entrate non abbia instaurato un preventivo contraddittorio con il contribuente (C.T.R. Puglia n. 9/11/2012), applicando retroattivamente il comma 7 dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dall’art. 22 del D.L. n. 78 del 2010”.

 

 

Redditometro e contraddittorio – Brevi note

Nella vecchia formulazione, l’art. 38, c. 4, del D. P. R. n. 600/1973, consente all’ufficio finanziario, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall’art. 39, del citato D.P.R. n. 600/1973, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, quando il reddito accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato; il successivo comma 5 dispone che qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, attraverso idonea e probante documentazione, sia prima che dopo la notificazione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

La regola del contraddittorio – pur inserita nel quadro del principio costituzionale del diritto alla difesa – mira a garantire la possibilità di far valere le proprie ragioni e di conoscere le ragioni dell’altra parte.

Tuttavia, in assenza di una norma generale che sancisca il diritto del soggetto passivo a partecipare al procedimento di accertamento, il contraddittorio ( con il vecchio rito) è solo una facoltà dell’Amministrazione e non un obbligo.

Né è sostenibile utilizzare la nuova normativa – D.L.n.78/2010 – per imporre obbligatoriamente e retroattivamente il contraddittorio – oggi si obbligatorio -, atteso che per espressa previsione normativa le modifiche apportate giocano solo “ per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto”, cioè per i periodi d’imposta dal 2009 in poi.

 

12 aprile 2013

Francesco Buetto