La contabilizzazione degli aggi delle edicole

La corretta contabilizzazione degli aggi derivanti dalla vendita di giornali e riviste presenta alcuni dubbi: proviamo a risolverli…

QUESITO

Come si rilevano contabilmente gli aggi per le rivendite di giornali?

 

RISPOSTA

bonus edicola 1000 euro 2021Allo stato attuale dell’arte non si rinviene una risposta “certa” al quesito posto, atteso che sia nella prassi ministeriale, nella giurisprudenza e nella dottrina non vi sono parere costanti e concordi.

 

Premesso che il problema della registrazione del corrispettivo lordo piuttosto che del solo aggio si pone soltanto con riferimento ai soggetti in regime di contabilità semplificata, dal momento che in contabilità ordinaria l’incasso di ciascuna cessione non può che avvenire con riferimento all’effettivo corrispettivo giornalmente riscosso, si evidenzia come la registrazione rilevi unicamente ai fini delle imposte dirette essendo la cessione dei prodotti editoriali soggetta ad imposizione IVA all’origine ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72. Evidenziamo le 2 possibilità.

 

1) A favore dell’annotazione del solo aggio ai fini reddituali (ed i beni non si considererebbero ai fini della determinazione delle rimanenze) si possono citare: C.M. 30 aprile 1977, n. 7/1496; C.M. del 15 giugno 2001, n. 56/E, C.M. 27 giugno 2002, n. 58/E; Commissione Tributaria Centrale sentenze n. 3 febbraio 1994, n. 43221 marzo 1994, n. 778; 7 novembre 1994, n. 3647; 21 febbraio 1995, n. 610; 7 aprile 1995, n. 1427; 9 maggio 1995, n. 1956; 12 giugno 1995, n. 2379 e 14 dicembre 1996, n. 6265.

 

2) A favore dell’annotazione di ricavo lordo e di costo d’acquisto citiamo: C.M. 13 maggio 1996, n. 117/E; C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E; CTC del 27 ottobre 1995 n. 3501.

 

La nostra soluzione

A nostro parere la rilevazione del solo aggio sembrerebbe essere permessa unicamente per le cessioni dei beni, in regime di contabilità semplificata, indicati nell’ottavo comma dell’articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973, in quanto soltanto per queste cessioni la legge definisce come ricavi i soli aggi spettanti.

“Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.”

 

La disposizione in discorso prevede per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, libri e periodici, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, che i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Tale disposizione consente di fare riferimento solo all’aggio esclusivamente ai fini dell’adozione del regime di contabilità semplificata: pertanto deve ritenersi che una volta determinato il predetto limite la contabilizzazione dovrà essere effettuata secondo i criteri ordinari e, pertanto, l’edicolante deve procedere effettuando la registrazione del ricavo lordo e del costo di acquisto.

 

In base a quanto esposto, quindi, per quanto riguarda le registrazioni contabili dell’edicolante, si ritiene che l’annotazione del solo aggio non sia sufficiente; la questione come abbiamo segnalato è stata più volte presa in esame ma non è mai stata esaminata direttamente dall’Amministrazione Finanziaria con risposte univoche.

 

Nella circolare 98/E del 17 maggio 2000 risposta 3.2.2 si legge che: “Ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l’intero corrispettivo della rivendita e non l’aggio”.

Sempre la citata circolare 98/E del 200o presenta la seguente specificazione.

“3.2.2. – Detrazione IVA per operazioni di cui all’art. 74, comma 1, del DPR n. 633 del 1972

D. Nella categoria delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, sono comprese anche le operazioni non soggette all’imposta di cui all’art. 74, primo comma, stesso decreto. Di tali operazioni, ancorché non soggette a registrazione e dichiarazione ai fini IVA, deve pertanto, tenersi conto nella determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’art. 19 bis. Ciò premesso, si chiede di sapere se ai predetti fini il contribuente debba assumere l’ammontare dei corrispettivi oppure un diverso importo, in considerazione della particolarità dell’operazione di specie (ad esempio, l’aggio per la rivendita dei generi di monopolio; il margine per la rivendita di prodotti editoriali.)

Nella seconda ipotesi si chiede di voler indicare quale sia l’importo da assumere per ciascuna delle categorie delle operazioni indicate nel primo comma dell’art. 74, inclusa la rivendita di schede telefoniche, in relazione alla quale si desidererebbe conoscere anche il criterio di contabilizzazione agli effetti delle imposte sui redditi (aggio oppure costi/ricavi).

R. Le operazioni di cui all’ art. 74 primo comma, del DPR n. 633 del 1972, assoggettate al regime IVA monofase (commercio di generi di monopolio, commercio di tabacchi, commercio di schede telefoniche, commercio di giornali, ecc.) non limitano il diritto alla detrazione dell’imposta anche se esse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione.

Pertanto, in presenza di effettuazione anche di operazioni esenti non occasionali, il rivenditore dei suddetti beni dovrà operare il calcolo del pro-rata di detraibilità di cui all’art. 19 bis del DPR n. 633 del 1972 computando le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione dell’imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilità aziendale, anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella dichiarazione IVA.

Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro-rata devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, è dovuto al rivenditore. A seconda dei casi questo può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall’intero prezzo di rivendita praticato al pubblico.

Ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l’intero corrispettivo della rivendita e non l’aggio.”

 

Successivamente con la circolare ministeriale n. 56/E del 15 giugno 2001 riguardante la diversa materia degli studi di settore l’Agenzia ha affermato invece, trattando dell’annotazione separata dei corrispettivi, che “i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l’entità dell’aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni”.

 

4 aprile 2013

Commercialista Telematico