Il nuovo redditometro come strutturato dal decreto ministeriale è legittimo?

l’approvazione del decreto ministeriale che contiene i parametri del nuovo redditometro lascia molti dubbi in merito alla leggitimità del nuovo metodo accertativo

Come evidenziato da illustre dottrina (Avvocato Maurizio Villani) nel corso dell’evento formativo organizzato da “Il Commercialista Telematico”, “Redditometro come difendersi” (evento formativo del quale è possibile acquistare la registrazione), l’attuale impianto normativo che disciplina l’accertamento sintetico e redditometrico appare illegittimo se non incostituzionale. E’ l’art 23 della costituzione che stabilisce che a nessun individuo può essere richiesta una prestazione personale o patrimoniale se non prevista dalla Legge. Da qui si osserva che, il rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione del reddito effettivo del contribuente e di conseguenza per la determinazione delle imposte dovute, appare in contrasto con tale principio costituzionale. E’ la legge che può determinare i criteri per la determinazione della “richiesta” patrimoniale legittima e non un decreto ministeriale1.

Oltre a tale aspetto, che la giurisprudenza dovrà valutare, nella lettura del stesso decreto si rilevano almeno altre due importanti anomalie. La prima riguarda il criterio di determinazione della “quota parte” delle Spese Medie rilevate dall’Istat con riferimento alle tipologie di consumi indicate nella famosa tabella A dello stesso decreto. Il criterio (quanto meno il primo criterio) proposto ed indicato nell’articolo tre del decreto è il seguente: poiché le spese medie rilevate dall’Istat sono riferite al nucleo familiare, la quota parte di tali spese attribuibile al singolo contribuente, che appartiene al nucleo familiare contemplato dall’indagine statistica, è pari all’importo della stessa spesa rilevata dall’Istat moltiplicato per la percentuale pari al rapporto tra il reddito “attribuibile” al contribuente e il reddito “attribuibile” all’intero nucleo familiare.

Appare quindi che il decreto proponga di fatto un’equazione impossibile: non vi è dubbio infatti che per determinare il reddito attribuibile al contribuente prima occorra determinare la quota parte delle spese medie Istat che, come sopra esposto ed indicato nella norma, a sua volta, per essere determinata, necessita del dato “reddito attribuibile” non solo al contribuente ma a tutto il nucleo familiare.

La seconda anomalia è l’apparente sussistenza di una doppia presunzione.

L’accertamento redditometrico, quello fondato sulla relazione induttiva di elementi indicativi di capacità contributiva, così come proposto dal decreto MEF, appare illegittimo e contrario alle norme del nostro ordinamento che disciplinano il regime probatorio da presunzioni.

Non vi è dubbio che la presunzione può costituire una valida prova in giudizio quando grave, precisa e concordante; quello che appare, leggendo i primi commenti sui contenuti del decreto MEF applicativo dell’accertamento sintetico, è che sia sfuggito il più degli elementari fondamenti di applicabilità della presunzione. La presunzione è la conseguenza che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto noto. Ingrediente indispensabile per la ricetta della presunzione è il fatto noto in assoluto, quello che in altri termini si suole definire come “elemento e circostanza di fatto certi”.

Ne deriva che, in assenza di questo ingrediente la presunzione non opera, e la stessa è illegittima quando innescata sul risultato di un’altra presunzione. La norma infatti, come osservato dalla consolidata giurisprudenza, non ammette le cosiddette presunzioni di secondo grado, quelle cioè che sono radicate e fondate sul risultato di altre presunzioni.

In altre parole e in premessa: non costituisce mai prova valida, perché contraria alla norma che disciplina la prova presuntiva, la presunzione che è fondata su altra presunzione.

Tanto detto, al lettore non potrà sfuggire, già a questo punto della lettura, che il nuovo redditometro risulta, quanto in alcune circostanze, di fatto illegittimo per errata applicazione della prova presuntiva.

Ma occorre un ulteriore passaggio interpretativo, la corretta sintesi nella lettura del decreto MEF.

Il decreto strutturalmente si pone come segue:

Art.1 – individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva e criteri di determinazione quantitativa degli stessi;

Art. 2 – Individuazione dei criteri di riconducibilità delle spese sostenute in concreto dal contribuente e delle ipotesi di esclusione;

Art. 3 – Criterio di determinazione induttiva sulla base degli elementi indicativi di capacità contributiva;

Art. 4 – elementi di prova a favore del contribuente;

Art. 5 – decorrenza ed efficacia delle disposizioni del decreto.

Tralasciando ciò che qui non interessa, è evidente che l’articolo 1 individua non solo gli elementi indicativi di capacità contributiva ma anche i criteri di determinazione degli stessi ai fini del calcolo del reddito sintetico. Calcolo del reddito sintetico che deve essere effettuato ai sensi del successivo articolo 3.

Non facciamoci ingannare dalle parole, e si presti attenzione al seguente filone interpretativo che appare appagante:

  • Il comma 2 dell’articolo 1 afferma che gli indicatori di capacità contributiva sono le spese sostenute dal contribuente;

  • Il comma 3 dell’articolo 1 afferma testualmente: il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva è determinato tenendo conto della spesa media relativa a gruppi e categorie di consumo del nucleo familiare di appartenenza del contribuente. La spesa media corrisponde alla spesa media rilevata dall’Istat nell’ambito delle indagini sui consumi delle famiglie effettuata su campioni di contribuenti differenziati a vario titolo. La norma, anche per quanto previsto dal successivo capitolo 3, non individua il contenuto induttivo della determinazione del reddito, ma la determinazione induttiva della spesa sostenuta dal contribuente.

  • Il comma 4 dell’articolo 1 dispone un ulteriore criterio induttivo di determinazione della spesa sulla base delle risultanze di analisi e studi, laddove necessiti quantificare la spesa con riferimento al mantenimento di cavalli e imbarcazioni.

Il successivo articolo 3 precisa definitivamente la modalità di determinazione del reddito sintetico con la seguente formula:

 

Reddito sintetico

=

Spesa in concreto sostenuta dal contribuente + Spesa presunta del contribuente determinata dall’indagine ISTAT + spesa presunta per il mantenimento di cavalli e imbarcazioni determinata sulla base di analisi e studi socio economici + spese per incrementi e quote di risparmio.

 

Ne deriva che, quando la determinazione sintetica del reddito è data anche dalla sommatoria delle spese presunte del contribuente, allo stesso attribuite in quanto appartenente ad un gruppo di contribuenti o sulla base di analisi o studi, la stessa è illegittima e assolutamente inutilizzabile.

In tale caso infatti si determina la seguente funzione:

  1. il reddito sintetico si presume pari alla spesa del contribuente (prima presunzione);

  2. la spesa del contribuente si presume pari a quella media rilevata dall’Istat o a quella risultante dalle analisi e studi socio economici (seconda presunzione).

 

Si tratterà quindi di attendere l’interpretazione della giurisprudenza di prime cure, per comprendere la vera portata di tale anomalia; anomalia che potrà essere superata se e solo se la presunzione da redditometro andrà ad alimentare la presunzione dell’accertamento sintetico puro ma, laddove questa, sia interpretata quale presunzione legale relativa. In tal caso, è ragionevole attendersi, che la giurisprudenza determini quella sequenza già nota nell’indagine finanziaria con riferimento alla riconducibilità dei conti di terzi al contribuente accertato. Sullo sfondo di quella attuale interpretazione è da attendersi che la presunzione da redditometro definisca sulla base di indizi la spesa presunta del contribuente (presunzione semplice) e che questa venga poi utilizzata per alimentare la seconda presunzione (art. 38 c. 4 DPR 600/73), secondo la quale quanto è stato speso dal contribuente si presume finanziato con il reddito dello stesso periodo di imposta (seconda presunzione legale relativa).

In sostanza, staremo a vedere.

 

11 febbraio 2013

Mario Agostinelli

1 Le suddette argomentazioni sono diffusamente esaminate dall’Avvocato Villani Maurizio nel corso dell’evento formativo citato; si ricorda che la registrazione sarà disponibile fino a dicembre 2013.