Società in accomandita semplice: la trasformazione in ditta individuale

Il caso della Sas che deve trasformarsi in ditta individuale a seguito del venir meno della plurarità dei soci.

Quesito:

Gentile dott. Mazzanti,

una società di persone (Sas), si è sciolta per il venir meno di una delle categorie di soci.

L’attività è proseguita decorso il termine di sei mesi dal socio accomandatario.

Ora, poichè la società è titolare di un immobile e di automezzi, a quali adempimenti è soggetta in particolare per l’immobile?

La scioglimento, sebbene si sia realizzato ope legis, necessita di un atto notarile?, oppure l’intervento del notaio serve solo per la trascrizione nei registri immobiliari.

Grazie se vorrà rispondermi.

 

Risposta:

Il quesito è sempre molto interessante e la materia è stata oggetto di recenti studi, anche da parte notarile.

Prima di tutto va inquadrato il fatto civilistico: si tratta o non si tratta di una trasformazione?

Sicuramente non in senso tecnico/legale: la trasformazione riguarda solo altre ipotesi e comunque scaturisce da un atto volontario collegato ad una volontà positiva, di creare un altro ente giuridico al posto dell’attuale, ma senza soluzione di continuità: cosa impossibile a farsi da un’ipotesi di scioglimento.

Questa particolare operazione, che viene detta “trasformazione” ma che in realtà non lo sarebbe, è regolata espressamente dalla legge, come una forma di scioglimento che si verifica automaticamente decorsi i sei mesi, senza ricostituire la pluralità sociale, ma con continuazione pura e semplice dell’attività da parte dell’unico socio.

Perciò per risolvere tutti i problemi che deriverebbero da un’impostazione che riconoscesse la mancanza di una trasformazione (con conseguente obbligo di liquidazione della società e tassazione dell’assegnazione di azienda), la normativa fiscale e la Cassazione hanno inventato – senza enunciarlo- la figura giuridica della trasformazione in impresa individuale.

Così si ottiene una generale neutralità fiscale dell’operazione, quanto meno ai fini delle imposte dirette, ed una più “tranquilla” gestione del fenomeno.

A parere di chi scrive, il tutto si risolverebbe facilmente, se si creasse la figura delle società di persone unipersonali ma questo è un altro discorso…..

Fatta questa ampia premessa, passiamo alla risposta del suo quesito.

La trasformazione in questione non necessita di un atto notarile, proprio perché è un’ipotesi del tutto eccezionale di trasformazione-non-trasformazione (perché altrimenti occorrerebbe), che evita la fase della liquidazione (che richiederebbe nuovamente il Notaio).

Ai fini fiscali la situazione sta in questi termini:

  1. Imposta di registro e ipocatastale – Secondo l’Amministrazione finanziaria, anche qualora il socio superstite decida di continuare l’attività in forma individuale, tale ipotesi non può considerarsi come una trasformazione in senso proprio, ma deve comunque procedersi allo scioglimento della società stessa e alla sua liquidazione. A conclusione della liquidazione, l’assegnazione del patrimonio sociale residuo al socio superstite è atto soggetto ad imposta di registro in misura misura fissa trattandosi di assegnazione di un complesso aziendale (Ris. AE 3 aprile 2006 n. 47/E). L’interpretazione dell’Amministrazione che assimila tale fattispecie ad un’assegnazione di azienda al socio superstite, comporta che se nell’azienda sono compresi beni immobili vadano applicate in misura proporzionale le imposte ipotecaria e catastale.

  2. Imposte dirette – assoluta neutralità a patto di mantenere contabilmente inalterati i valori provenienti dalla società.

  3. Iva – non si paga sull’atto di trasformazione. Ai fini degli adempimenti si tratta di una richiesta di nuova partita Iva della ditta individuale con cessazione contestuale di quella societaria.

Alla luce di quanto sopra, consiglierei comunque di procedere – attraverso il Notaio – alla trascrizione della nuova ditta proprietaria dell’immobile, che altrimenti continuerebbe ad essere intestato ad un ente estinto (di fatto).

 

24 gennaio 2013

Roberto Mazzanti