Nuove modalità contrattuali nel settore agro-alimentare – art. 62 D.L. 1/2012

un’analisi delle nuove regole che normano i contratti di fornitura nel settore agro-alimentare; attenzione, perchè le norme sulle tempistiche di pagamento diventano più stringenti e soprattutto fortemente sanzionabili

Il cosiddetto “decreto liberalizzazioni” – D.L. 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 – prevede, all’art. 62, una nuova ed obbligatoria disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, più semplicemente dei contratti di compravendita nella filiera agro-alimentare.

Le motivazioni che hanno portato il Legislatore ad occuparsi di questo settore sono da ricercarsi nella necessità di riequilibrare i rapporti di forza all’interno del sistema agroalimentare e tutelare così la parte debole della filiera, generalmente le PMI e micro imprese, fornitori della grande distribuzione, che per non perdere il cliente erano spesso costretti a sottostare a condizioni commerciali sfavorevoli. In effetti il mercato agroalimentare in Italia e’ caratterizzato da una polverizzazione di micro aziende, che si trovano a confrontarsi con poche, grandi, piattaforme di acquisto che hanno il potere di dettare le condizioni contrattuali a loro più favorevoli. Con l’introduzione delle nuove disposizioni si arriva però ad una iper-regolamentazione dei rapporti tra le parti che fa nascere dubbi costituzionali sulla norma, dato che interviene negativamente sulla libera contrattazione e tra l’altro travalica le stesse direttive europee sui termini di pagamento, che stabiliscono certamente termini standard di pagamento entro i 30 o 60 giorni, ma lasciano poi alla libera contrattazione tra le parti la previsione di termini diversi.

Ma pur tra le tante polemiche di parte dei soggetti coinvolti si è ritenuto di far entrare rapidamente in vigore le nuove regole (in altri Paesi europei è stato invece previsto un periodo transitorio di tre anni) e intervenire per regolamentare, in generale, le modalità contrattuali ed, in particolare, la tempistica dei pagamenti, distinguendo tra prodotti deteriorabili e non.

Successivamente all’art. 62 citato è stato emanato il relativo decreto attuativo a firma del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Le regole che sono state fissate sono tante, abbastanza semplici ma tante; restano ancora aperti alcuni dubbi interpretativi ma saranno risolti dalla pratica e tutto sommato si può affermare che le disposizioni sono sufficientemente chiare perlomeno sotto l’aspetto operativo delle novità. E’ comunque opportuno un riepilogo, abbastanza schematico:

I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli ed alimentari sono stipulati OBBLIGATORIAMENTE IN FORMA SCRITTA da intendersi come qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche elettronica e fax ed anche se priva di sottoscrizione, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di addivenire ad un contratto avente ad oggetto i prodotti della filiera agro-alimentare. Gli elementi essenziali degli accordi possono risultare anche dalle bolle di consegna o fatture oppure ordini di acquisto ma sempre a condizione che in questi documenti siano riportati gli estremi del contratto “quadro” sottoscritto a monte; in tali documenti , per ottemperare alla legge, è però obbligatorio riportare la dicitura: “assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.L. 24/1/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/3/2012 n.27”. L’obbligatorietà della forma scritta va probabilmente contro la necessità degli operatori di diminuire al massimo gli adempimenti formali e la burocrazia, nella vita imprenditoriale serve in realtà il massimo della snellezza amministrativa, ma proprio per garantire le PMI si è resa necessaria questa scelta. Ad esempio uno degli effetti della legge e’ che una volta fissato contrattualmente il prezzo questo non potrà subire riduzioni a seguito della proposizione da parte della Grande Distribuzione Organizzata di sconti e/o promozioni.

I contratti, scritti, devono contenere, a pena di nullità:

– la durata,

– le quantità,

– le caratteristiche del prodotto venduto,

– il prezzo,

– le modalità di consegna,

– i termini del pagamento

 

I contratti non possono imporre condizioni ingiustificatamente gravose ne extracontrattuali ne retroattive e in generale non devono avere il carattere della slealtà. La mancata osservanza di tali disposizioni può comportate una sanzione amministrativa da 516 a 20.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato; per quantificare l’entità della sanzione, tra il minimo ed il massimo previsto, si farà riferimento al valore dei beni oggetto del contratto.

Con l’entrata in vigore del decreto, precisamente in data 24 ottobre 2012, è la Legge e non più la libera contrattazione tra le parti a definire la tempistica dei pagamenti da parte del cliente:

  1. i pagamenti delle forniture di merci deteriorabili devono obbligatoriamente avvenire entro 30 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;

  2. i pagamenti delle forniture di merci NON deteriorabili devono obbligatoriamente avvenire entro 60 giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

L’art. 62 determina con precisione quali prodotti si considerano “deteriorabili”, in modo tale da evitare discussioni tra le parti: prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; gli stessi prodotti, sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; determinati prodotti a base di carne, tutti i tipi di latte. Sarà cura delle parti comunicarsi la shelf life dei prodotti onde determinare la regolare tempistica dei pagamenti.

Allo scopo di prevenire abusi la legge si premunisce di prevedere che non è consentito imporre un termine minimo alla controparte prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.

Come detto i termini per il pagamento (entro 30 o 60 giorni a seconda della deteriorabilità del prodotto) decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura che può essere validamente certificato solo in caso di consegna della fattura a mano oppure invio attraverso raccomandata cartacea A.R., P.E.C., E.D.I., o altro mezzo equivalente. In mancanza di certezza la legge dispone che la fattura si considera ricevuta alla data di consegna dei prodotti. Tante aziende si stanno attrezzando per fare in modo che le fatture vengano consegnate con la P.E.C. proprio per non rischiare discussioni circa la data di ricevimento. Nella pratica succederà comunque che non tutte le aziende saranno in grado di emettere materialmente le fatture entro l’ultimo giorno del mese, generalmente gli addetti alla fatturazione completano il processo entro i primi due/tre giorni del mese successivo; esempio: le fatture del mese di ottobre sono pronte per la spedizione il giorno tre novembre; in tal caso la spedizione via P.E.C. avverrà pertanto nel mese di novembre quindi il termine di 30/60 giorni per il pagamento decorrerà dal 30 novembre. Questo comporterà che molte aziende cercheranno di riorganizzarsi, nei limiti del possibile, per anticipare il giorno di emissione ed invio delle fatture, tramite P.E.C., all’ultimo giorno del mese di riferimento, allo scopo di anticipare di 30 giorni l’incasso. In merito alla P.E.C. va precisato che tutte le società sono già obbligate ad esserne in possesso e attraverso una semplice visura alla Camera di Commercio è possibile conoscere “l’indirizzo” esatto; per ora invece le ditte individuali non sono ancora obbligate ad averla ma il “decreto sviluppo 2.0” del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2012, ne fissa l’obbligo entro il 31/12/2013.

La legge precisa che il cedente è obbligato ad emettere fatture separate qualora una stessa fornitura abbia ad oggetto prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti e questo indiscutibilmente comporterà un ulteriore aggravio amministrativo per gli uffici.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012 mentre quelli già in essere devono essere obbligatoriamente adeguati non oltre la data del 31/12/2012.

Le disposizioni prevedono altresi’ che in caso di contestazioni parziali in merito ad una fornitura è vietato al debitore trattenere l’intero importo della fornitura stessa.

In un primo momento molti operatori avevano sottovalutato l’importanza del rispetto delle disposizioni ed in particolare il rispetto dei termini di pagamento, ma l’approfondimento dell’aspetto sanzionatorio costringe ora ad una maggiore attenzione: in caso di mancato o ritardato pagamento gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine ed il saggio degli interessi stessi è inderogabilmente maggiorato di due punti; ma ciò che spaventa maggiormente è soprattutto il mancato rispetto da parte del debitore dei termini di pagamento previsti, che è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500.000 euro, in base al fatturato dell’azienda e della ricorrenza e della misura dei ritardi, e sempre che il fatto non costituisca reato. Chissà se ora davvero i pagamenti avverranno entro 30/60 giorni: sarebbe una vittoria importantissima per le PMI e va sottolineato che la riduzione degli interessi passivi, che invece ad oggi le aziende sono costrette a pagare, potrebbe portare ad una riduzione dei prezzi. I piccoli operatori temono che nella realtà tutto resterà come prima ma sembra difficile che ciò possa avvenire date le enormi sanzioni previste.

Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni saranno destinati a finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi e iniziative in materia agroalimentare.

 

Roberto Pasquini

17 ottobre 2012