Omessa dichiarazione, credito salvo

anche se il contribuente presenta la dichiarazione Iva in ritardo, non perde il diritto alla detrazione Iva, purché le operazioni siano regolarmente registrate

Se il contribuente presenta la dichiarazione Iva in ritardo ovvero oltre i novanta giorni, non perde il diritto alla detrazione Iva, purché le operazioni siano regolarmente registrate.

Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 275/04/12 depositata il 28 maggio 2012 della Commissione tributaria provinciale di Lecce da cui emerge che il contribuente non perde il diritto alla detrazione, qualora usufruisca di un credito di imposta maturato in un certo anno, anche in caso di omessa dichiarazione, purché sia annotato nel registro degli acquisti.

 

Detrazione credito Iva

La risoluzione ministeriale n. 74 del 19 aprile 2007 dell’Agenzia delle entrate, recante la disciplina sull’esercizio del diritto alla detrazione del credito Iva, ha previsto che il contribuente non perde il diritto alla detrazione, qualora usufruisca di un credito di imposta maturato in un determinato anno, anche nel caso di omessa presentazione, purché annotato nel registro degli acquisti”. In altri termini risulta consolidato il principio, più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in forza del quale, ove il contribuente fruisca di un credito di imposta per un determinato anno e lo esponga nella dichiarazione annuale, se omette di riportarlo nella dichiarazione successiva non perde il diritto alla detrazione (cfr. Cass. 31 gennaio 2011, n. 2226; 30 settembre 2011, n. 20040).

In materia di Iva il principio in esame si traduce nel fatto che la mancata esposizione della maggior detrazione nelle dichiarazioni Iva periodiche ed in quella annuale esclude soltanto, secondo le disposizioni generali concernenti tale imposta, il diritto di detrarre l’eccedenza nell’anno successivo, ai sensi dell’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972, oltre a quello di chiederne il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso art.; ma ciò non implica affatto che il contribuente, dopo aver versato (per ragioni cautelative o di altro genere) somme obbiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell’indebito, entro i termini e salve le preclusioni di legge (v. Cass. 25.5.2009, n. 12041).

 

Il caso

Una S.r.l, in liquidazione e concordato preventivo, ha impugnato in persona del liquidatore la cartella di pagamento emessa da Equitalia ETR Spa, proponendo ricorso e contestuale istanza di sospensiva in CTP. La società ha eccepito la nullità della cartella esattoriale e l’illegittimo recupero dei crediti Ires, Irap ed Iva, compensati. Dal canto suo l’Agenzia delle Entrate e Equitalia si sono costituite in giudizio, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione, in quanto presentato in busta chiusa e non in plico senza busta e perché tardivo; nel merito veniva contestata l’infondatezza del ricorso, avendo il ricorrente presentato tardivamente la dichiarazione (oltre i 90 giorni) e, per tale motivo, la stessa era stata considerata omessa e i crediti non riconosciuti.

I giudici del merito, risolte le questioni preliminari circa le modalità di presentazione del ricorso, hanno affermato che nel caso di specie non sono in contestazione l’an e il quantum dei crediti di imposta maturati dal contribuente nel 2006 e dallo steso utilizzati in compensazione l’anno successivo, anche se l’ufficio non riconosce il diritto alla detrazione Iva e alla compensazione dei crediti di imposta attesa la mancata presentazione della dichiarazione 2007, per l’anno 2006.

Gli stessi giudici, nel riconoscere che il contribuente avesse esperito tutti i necessari tentativi in sede non contenziosa, presentando dapprima istanza di autotutela e poi la richiesta di procedere ad accertamento induttivo, richieste entrambe disattese dall’ufficio, hanno ritento che l’azione della P.A. deve sempre improntata ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nel confronti del contribuente e che per questo non si comprende il rifiuto ad eseguire l’accertamento induttivo da parte dell’ufficio. Per di più le operazioni Iva risultavano regolarmente registrate e riportate nelle liquidazioni periodiche, per cui va riconosciuto il diritto del contribuente per i crediti di imposta richiesti.

La Commissione tributaria, avallando un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. 29 marzo 2006, n. 12012, n. 4776 del 2011; 19529 del 2011) della Corte di giustizia Europea (sent. n. 107/10 del 12 maggio 2005) nonché della prassi amministrativa (Ris. Min. n. 74 del 2007, confermativa della Circ. 30 novembre 2000, n. 222), ha riaffermato il principio secondo cui il “contribuente non perde il diritto alla detrazione, qualora usufruisca di un credito di imposta maturato in un determinato anno, anche nel caso di omessa dichiarazione, purché annotato nel registro degli acquisti. La stessa Commissione ha aggiunto che il mancato riconoscimento del credito comporterebbe un indebito arricchimento dell’Erario a i danni del contribuente. I giudici hanno accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella di pagamento, compensando tuttavia le spese del giudizio.

 

10 settembre 2012

Enzo Di Giacomo