Le comunicazioni dello spesometro: i chiarimenti natalizi

insieme alla proroga dell’adempimento per le comunicazioni relative al 2010, sono arrivate le ultimissime risposte ai quesiti dell’Agenzia; un riassunto dei charimenti del 22 dicembre

Come è noto, il provvedimento del 22.12.2010 – prot. 184142 – del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate ha individuato le regole per l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, per effetto della norma introdotta dall’art. 21 del DL 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

Il limite di 3.000 euro si intende al netto dell’IVA per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione. Per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione tale limite è pari a 3.600 euro al lordo dell’IVA.

L’onere si estende a tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei tremila euro, al netto dell’imposta applicata.

La soglia viene elevata a Euro 3.600, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.

Per alcune tipologie di contratti (appalto, fornitura e somministrazione), invece, è stato previsto una semplificazione dell’obbligo comunicativo, nel senso che esso sussiste laddove i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore ai tremila euro; per i contratti tra loro collegati va considerato, ai fini della comunicazione dell’operazione, l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti.

Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento, sono escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.

In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list.

Analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/73, nonché le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, aggregata per anno, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

Al fine di garantire la graduale introduzione dell’obbligo comunicativo in parola ed assicurare, al tempo stesso, sin dalla prima attuazione della disposizione, la disponibilità dei dati necessari a contrastare i fenomeni evasivi e di frode di maggiore rilevanza anche dal punto di vista economico, per il periodo d’imposta 2010 è previsto sia l’innalzamento della soglia a 25.000 euro che l’ampliamento del termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione – limitata, peraltro, alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione – fino al 31 ottobre 2011.

Il provvedimento originario – prot.n.184142 del 22 dicembre 2010 – è stato da ultimo modificato dal Provvedimento n.2011/186218 del 21 dicembre 2011 che ha prorogato al 31 gennaio 2012, il termine per l’effettuazione delle comunicazioni.

Pertanto per il 2010, le cessioni ricevute e rese superiori a 25 mila euro, al netto di iva, per le quali esiste l’obbligo di fatturazione, ancorchè effettuate nei confronti di privati, vanno comunicate entro il 31 gennaio 2012.

Vanno invece comunicate entro il 30 aprile 2012 le operazioni di importo pari o superiore a 3000 mila euro, al netto di iva, rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011 per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura ( 3600 mila euro, al lordo di iva, rese e ricevute a partire dal 1° luglio 2011, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura).

 

Le risposte ai quesiti

Evidenziamo le risposte a quesiti in materia di comunicazione all’anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a euro tremila di cui all’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e in materia di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio, diffuse dall’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre 2011, che qui sintetizziamo:

  • per l’attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, l’obbligo di comunicazione decorre dal 21 novembre 2011, fermo restando, per il 2010 e per la frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l’obbligo di comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni;

  • nel caso di svolgimento di più attività, a prescindere dalla prevalenza, per le operazioni relative all’attività di noleggio si invierà una comunicazione ai sensi del Provvedimento del 21 novembre 2011 mentre per l’altra attività si procederà a comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010;

  • nella categoria residuale dei beni (altri veicoli) sono compresi altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima;

  • nel caso di corrispettivi fatturati in anni successivi a quello di stipula del contratto, è necessario rinviare una comunicazione completa anche dei dati relativi all’iniziale contratto già comunicato;

  • nel caso di soggetti obbligati alle due comunicazioni (noleggio/locazione e spesometro) è possibile inviare due comunicazioni separate rispettando le diverse scadenze all’uopo stabilite. Nel caso di invio di unica comunicazione contenente anche i dati dello “spesometro” la scadenza della medesima è quella prevista per la comunicazione dei contratti di noleggio/locazione;

  • gli utilizzatori non sono esclusi dall’obbligo di inserire, nella propria comunicazione relativa allo “spesometro”, le operazioni oggetto di monitoraggio con la comunicazione per le prestazioni ricevute da societa’ di leasing ed operatori che effettuano noleggio/locazione;

  • in presenza di codici fiscali errati che bloccano l’invio delle comunicazioni, il contribuente deve eliminare dalla comunicazione il dato relativo alla transazione che blocca l’invio e per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l’intermediario;

  • sono escluse dallo Spesometro le fatture di acconto e saldo emesse da impresa edile, di un immobile che formerà oggetto di successiva vendita.Se però le fatture relative agli acconti sono registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare;

  • per i contratti a corrispettivi periodici, con corrispettivo annuale non determinato, la comunicazione va eseguita qualora il corrispettivo fatturato per l’anno di riferimento sia pari o superiore al limite di importo previsto;

  • per i contratti di durata con corrispettivi periodici (es: manutenzione periodica; leasing; contratti di pulizia) che comprendono più annualità, la comunicazione deve avvenire se il corrispettivo dovuto per l’anno solare supera la soglia prevista;

  • per i contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL), la comunicazione deve avvenire, in mancanza della possibilità di individuare il corrispettivo dovuto per ciascun anno solare, se il corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto supera la soglia prevista, indipendentemente dalla presenza di Stati di avanzamento dei lavori;

  • per i contratti di fornitura di servizi contabili e amministrativi si ravvisa la sussistenza di contratti collegati, le cui operazioni sono da comunicare con modalità di pagamento =’3’ come corrispettivi periodici;

  • i rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate, rientrano nel concetto di contratti collegati. La comunicazione si esegue se l’importo complessivo dei contratti supera il limite soglia, con il codice modalità di pagamento 2;

  • le operazioni di autoconsumo sono oggetto di comunicazione, qualora l’ importo sia non inferiore alla soglia di rilevanza;

  • le operazioni contenute nell’art. 74, comma 1, DPR n. 633/1972, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, sono ordinariamente operazioni registrate fuori campo IVA. Le operazioni che avvengono fuori dell’ambito di applicazionedell’IVA sono escluse dalla comunicazione ex art.21 del D.L. n.78 del2010;

  • i riepiloghi dei compensi attribuiti a gestori ed esercenti apparecchi da gioco non soggetti all’obbligo di fatturazione, se non fatturati non sono da comunicare per il 2010. Per l’anno 2011 tali compensi possono essere comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, e con la indicazione della modalità di pagamento =’3’, come corrispettivi periodici;

  • la comunicazione dei corrispettivi percepiti va fatta con riferimento agli incassi registrati, per le imprese in contabilità semplificata può essere fatta con riferimento ai corrispettivi fatturati;

  • le prestazioni di noleggio di autovetture e autoveicoli con conducente devono essere segnalate nell’ambito della comunicazione prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 78/2010;

  • anche i contratti di durata inferiore al mese solare vanno comunicati. La indicazione di una durata inferiore al mese corrisponde alla valorizzazione del campo con lo zero

 

Note di variazione

Per la compilazione dei record di dettaglio relativi alle note di variazione intervenute su operazioni di anni precedenti (record di tipo 4 e di tipo 5) si tenga presente quanto segue:

– Le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera ‘C’ comportano sempre una riduzione dell’imponibile o dell’imposta;

– le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera ‘D’ comportano sempre un aumento dell’imponibile originario o dell’imposta.

 

Si rammenta che l’obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni rilevanti poste in essere nel 2010 quindi non sono attese, per il primo anno di comunicazione, informazioni distinte per le note di variazione già che sarebbero riferite ad operazioni del 2009, la cui trasmissione non è richiesta.

 

Operazioni escluse dallo spesometro

La normativa sullo spesometro prevede che siano escluse dalla comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 7 del DPR n. 605/73 (cfr. punto 2.4 del Provvedimento del 22/12/2010).

L’esclusione riguarda anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi per la quasi totalità delle comunicazioni all’anagrafe tributaria, tra le quali, solo a titolo esemplificativo, si possono ricordare i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modelli INTRA riepilogativi degli acquisticessioni intracomunitarie, e altre.

Fanno eccezione, tra le utenze, relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria e le operazioni relative ai contratti di leasing e noleggio in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell’esonero disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi.

 

Tracciati

Tracciato record: voce h – altro

La voce h-altro è riferibile alle sole società di leasing che locano beni diversi da quelli specificatamente indicati.

 

Tracciato record: importi riscossi

Nel tracciato record si parla di “Importo dei corrispettivi pagati nell’anno”, “Importo dell’anticipo pagato nell’anno”, “Importo del riscatto pagato nell’anno”. Per mantenere uniformità con quanto avviene per la comunicazione relativa alle operazioni di importo superiore a 3.000 euro è corretto interpretare il termine “pagato” come “operazione registrata”.

 

Tracciato record: identificativo del contratto

Per identificativo del contratto si intende il numero interno attribuito al medesimo.

 

Tracciato record: durata del contratto espressa in mesi

Nel caso di contratti di durata inferiore al mese (esempio tipico noleggio del caravan per il fine settimana), la comunicazione deve essere effettuata, indicando nel campo del tracciato relativo alla durata il valore zero.

 

29 dicembre 2011

Roberta De Marchi