La notifica di una cartella esattoriale respinta

Partendo da un caso di giurisprudenza, analizziamo l’iter della corretta notifica di una cartella respinta dal contribuente. A cura di Luca bianchi e Cinzia Mengozzi.

notifica postale degli atti tributariLa sentenza che pubblichiamo oggi (C.T.R. di Roma sent. n. 217/2/11 del 24/06/2011, dep. il 20/09/2011) è molto interessante in quanto illustra il corretto iter di notifica di una cartella esattoriale ad una persona giuridica (nel caso in esame un’associazione), quando la notifica risulta impossibile per rifiuto a ricevere la cartella.

La notifica di un atto tributario qual’è la cartella esattoriale è normato dall’art. 60 del DPR 600/1973, che rimanda espressamente agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

Il caso esaminato dai giudici della Commissione Tributaria Regionale di Roma si gioca tutto sulla validità della notifica di una cartella esattoriale.

 

 

I fatti

La ricorrente (un’associazione non riconosciuta) subisce un accertamento che diventa definitivo per acquiescenza in data 24/09/2005. A seguito di tale accertamento viene emessa una prima cartella esattoriale che viene respinta in sede di notifica in data 18/03/2006. La cartella viene riemessa dall’agente della riscossione e rinotificata alla ricorrente il 26/02/2008.

 

Il contribuente eccepisce che

  1. la prima notifica non è avvenuta nel rispetto delle previsioni degli artt. 140 e 145 c.p.c. Per quanto riguarda le notifiche alle associazioni non riconosciute;

  2. non essendo valida la prima notifica, la cartella notificata in data 18/03/2006 eccede i termini decadenziali (2 anni) previsti dall’art. 25 del DPR 600/73.

 

Concentriamo la nostra attenzione sul procedimento di notifica della prima cartella esattoriale, in quanto se tale procedimento è stato svolto correttamente la pretesa tributaria è da considerarsi valida ed ancora eseguibile, se, al contrario, tale notifica non è stata correttamente eseguita allora l’obbligazione tributaria è da considerare prescritta per i termini di cui al citato art. 25 DPR 600/1973.

 

La notifica contestata

Di particolare interesse è il fatto che il contribuente contesta il procedimento di notifica a seguito di un rifiuto di ricevere la cartella. La sentenza dei giudici romani illustra chiaramente come va eseguito tale procedimento notificatorio.

 

 

Partiamo dai fatti…

La narrazione dei fatti spiega che il messo notificatore ha trovato sul luogo in cui effettuare la notifica una persona, tale persona, senza giustificare né una qualifica che la associasse al contribuente che doveva ricevere la cartella né alcun altro motivo ha respinto la ricezione dell’atto.

La cartolina attestante la notifica mancata riporta solo la firma di respingimento.

E’ sufficiente tale procedimento per una corretta notifica?

 

 

Il corretto iter di notifica

Secondo i giudici romani, il procedimento di notifica è carente e la cartella non si può considerare ritualmente notificata.

I giudici, poi, ricostruiscono il procedimento notificatorio corretto di una cartella esattoriale.

Vediamo la norma dell’art. 145 del codice di procedura civile al primo comma: “La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede…”.

Il secondo comma del medesimo articolo 145 prevede che lo stesso procedimento sia utilizzato anche per le associazioni non riconosciute e gli altri enti di cui agli artt. 36 e ss. c.c..

E’ evidente dalla narrazione dei fatti che la persona che ha sottoscritto la relata di notifica non ricada fra quelle indicate dall’art. 145 c. 1 c.p.c., in particolare non risulta alcuna qualifica attestante un collegamento fra il sottoscrittore della relata ed il contribuente destinatario della cartella. Non basta la firma di respingimento della persona non qualificata perchè la notifica della cartella sia ritualmente eseguita.

Il citato art. 145 c.p.c., al terzo ed ultimo comma, infatti prevede: “Se la notificazione non può essere eseguita ai sensi dei commi precedenti la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143”.

I giudici romani, in base a tale comma, considerano il procedimento notificatorio non concluso. “In tale situazione il messo notificatore doveva procedere in applicazione di quanto previsto dall’art. 140 c.p.c. (deposito della copia dell’atto nella casa comunale, affissione dell’avviso di deposito nella porta dell’abitazione dell’ufficio o dell’azienda, invio della racc. A/R con la comunicazione di quanto eseguito). Non avendo l’addetto proceduto in tal senso, il processo notificatorio non può ritenersi concluso”.

 

Le parole dei giudici romani illustrano come la notifica a persona irreperibile dovrebbe essere gestita dal messo notificatore. A completamento di questa spiegazione ecco il testo dell’art. 140 c.p.c. intitolato “Irreperibilità o rifiuto di ricevere la notifica”: “Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene da’ notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.

 

L’intervento della corte costituzionale

Per completare la ricostruzione del procedimento di notifica a persona irreperibile o che ha rifiutato la notifica, è necessario ricordare che la corte Costituzionale è intervenuta sul suddetto art. 140 c.p.c. con la sentenza n. 3 del 14/01/2010.

L’intervento della Corte Costituzionale riguarda il momento in cui si perfeziona. La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il destinatario (nel caso di un atto tributario il contribuente) riceve la raccomandata di avviso e non nel momento in cui il notificante invia la suddetta raccomandata.

 

24 dicembre 2011

Luca Bianchi

Cinzia Mengozzi