È illegittimo l’accertamento al socio della «piccola» srl se non è stato allegato il pvc della società

la giurisprudenza torna ad occuparsi della presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alle società di capitali a ristretta compagine sociale, stabilendo che, in caso di mancata allegazione del PVC redatto a carico della società, l’avviso di accertamento ai soci è nullo

È affetto da nullità l’atto impositivo con il quale l’Amministrazione Finanziaria abbia imputato pro quota al socio di una società di capitali a ristretta compagine sociale il maggior reddito accertato a carico di quest’ultima, se nell’avviso di accertamento non è stato riprodotto il contenuto essenziale dell’atto impositivo notificato alla società o quest’ultimo non è stato allegato.

Lo ha stabilito la C.T. Reg. di Bari, con la sentenza del 6 maggio 2011, numero 56.

 

I fatti di causa ed il giudizio di primo grado

La procedura accertativa è quella ben nota per cui l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale (tipicamente Srl familiari e non), effettuato sulla base delle risultanze di un PVC redatto dalla GdF nei confronti di detta società, procede, poi, ad imputare il maggior reddito accertato nei confronti della persona giuridica ai singoli soci partecipanti al suo capitale sociale, in proporzione alla partecipazione detenuta.

La pronuncia odierna è interessante perché, a differenza della tipica censura avanzata in sede di ricorso, per cui sarebbe illegittima la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di capitali, il mezzo di impugnazione utilizzato dal contribuente riguarda invece la mancata allegazione all’atto impositivo del PVC o dell’accertamento notificato alla società, ed altresì la mancata riproduzione in esso del contenuto essenziale di uno di tali due atti destinati alla società partecipata.

In ragione di ciò, i giudici di primo grado avevano accolto il ricorso del contribuente.

A tale decisione, però, aveva opposto gravame l’Ufficio, osservando che, invero, l’avviso di accertamento riportava in modo dettagliato e puntuale gli elementi che supportavano la pretesa impositiva.

 

La decisione della CTR

I giudici regionali hanno stabilito che, dalla semplice lettura dell’atto impositivo, emergeva chiaramente che l’Agenzia delle Entrate aveva fondato lo stesso soltanto sul generico richiamo alla segnalazione dalla GdF, con cui era stato informato l’Ufficio che dal PVC redatto nei confronti della società partecipata dal contribuente emergeva un maggior reddito accertabile, poi “ribaltato” dall’Amministrazione Finanziaria sul socio in proporzione alla sua quota di partecipazione.

La Commissione ha osservato che il contribuente era quindi ignaro delle motivazioni per cui gli era stato imputato un maggior reddito di capitale, atteso che non aveva avuto conoscenza degli atti su cui si era basata l’Amministrazione Finanziaria per effettuare l’accertamento a suo carico, riguardanti la società partecipata (PVC e atto impositivo).

In particolare, i giudici baresi hanno stabilito che, stante l’assenza di cariche sociali, amministrative o dirigenziali del contribuente nella società, il sol fatto che si trattasse di una “piccola Srl” a ristretta compagine familiare non era sufficiente a presumere che questi fosse a conoscenza dell’accertamento o del PVC a carico della società stessa.

Alla luce di ciò, la C.T.R. ha confermato la decisione di prima grado, con cui era stato stabilito che l’illegittimo comportamento dell’Amministrazione Finanziaria non aveva consentito al contribuente di conoscere gli atti presupposti a quello a lui destinato e quindi le ragioni di fatto e giuridiche sulla base delle quali era stata azionata la pretesa erariale nei suoi confronti. In particolare, il Collegio ha ravvisato nell’operato dell’Ufficio una lesione del diritto di difesa del contribuente, nonché “la violazione dell’ineludibile obbligo della motivazione previsto in via generale per gli atti della P.A. ed in particolare dall’articolo 7 dello Statuto del Contribuente”, in base al quale se nella motivazione dell’avviso di accertamento si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato “ovvero … ne sia riprodotto il contenuto essenziale” (così il testo della sentenza).

 

Considerazioni conclusive

La decisione dei giudici pugliesi non appare però pienamente convincente.

Innanzitutto, è opportuno chiarire che il summenzionato articolo 7, comma 1, dello Statuto si limita a stabilire il generale obbligo di allegazione, a carico dell’Amministrazione Finanziaria, degli atti richiamati nella motivazione degli accertamenti, senza però stabilire alcuna sanzione di nullità dell’atto in caso di violazione della disposizione.

Più significativo sarebbe stato invece il richiamo all’articolo 42, comma 2, ultimo periodo, del DPR 600/1973, in base al quale se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale; il successivo comma prevede poi la nullità dell’atto impositivo in caso di violazione di tale prescrizione normativa.

Infine, mette di conto di evidenziare che la C.T.R. ha deciso a favore del contribuente sulla base del fatto che questi avrebbe potuto non essere a conoscenza dell’atto impositivo notificato alla Srl partecipata (25%), ma, a tal proposito, è appena il caso di ricordare che il codice civile statuisce al secondo comma dell’art. 2476 che “i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione”, per cui sia il PVC che l’accertamento a carico della società erano quantomeno conoscibili dal socio, sicché non ne era obbligatoria l’allegazione (cfr. Cass. n. 9164/2010, 25721/2009, 5755/20005).

 

22 agosto 2011

Alessandro Borgoglio