I Comuni e la tassa CC.GG. sui telefoni cellulariOggi pubblichiamo un 'interessante sentenza che cerca di chiarire una problematica molto sentita dagli Enti Locali: in caso di abbonamento telefonico cellulare, l'Ente locale è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa?
La C.T.R. di Perugia, sez. 4, con la sentenza con la recente sentenza 89/04/11 (del 28/03/2011, dep. il 12/04/2011, Pres. Abbritti, Relatore-Estensore Quarchioni) ha data una risposta motivata a questa querelle.
Tale sentenza, inoltre, chiarisce il ruolo del gestore della telefonia che non è sostituto d'imposta rispetto alle concessioni governative.
La massima della sentenza
La Tassa di concessione Governativa (TGC) per l’impiego di apparecchiature (telefoni cellulari) per il servizio radiomobile pubblico è comunque dovuta, essendo prevista espressamente dall’impianto normativo che regola il settore la sola esenzione per le Amministrazioni dello Stato. Il Comune non è considerato amministrazione dello Stato dall'art. 114. Costituzione.
L’abbonamento telefonico costituisce il documento sostitutivo della licenza che l’art.21 del Testo base di riferimento e tariffa base (D.P.R.641/72 ) individua quale presupposto della tassa di concessione governativa , alternativo alla licenza stessa.
Il soggetto passivo delle tasse di concessione governativa è unicamente l’intestatario rio, cioè l’utente della licenza o del documento sostitutivo o dell’abbonamento e soltanto con tale soggetto intercorre il rapporto con lo Stato e conseguentemente il rapporto tributario, non prevedendo l’impianto normativo del settore, alcuna funzione di sostituto d’imposta da parte del gestore del servizio.
28 giugno 2011
Commercialista telematico