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La riduzione dei trasferimenti erariali

di Matteo Esposito
Martedì, 22 Febbraio 2011

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in ordine alle modalità di applicazione della riduzione dei trasferimenti, prevista dalla predetta disposizione di legge per l’anno 2011, la Direzione Finanza Locale porta a conoscenza degli enti locali ulteriori elementi rispetto a quelli già desumibili dal decreto del Ministro dell’interno del 9 dicembre 2010 con cui si è dato attuazione alla disposizione normativa che si commenta. Così come dato atto nelle premesse del decreto del Ministro dell’interno del 9 dicembre 2010, la base di calcolo per la quantificazione della riduzione è stata individuata nell’ultimo anno di spettanza a disposizione – ossia il 2010 - in quanto la definizione del completo assetto dei trasferimenti per l’anno 2011 non risultava ancora compiutamente determinata dalla legislazione vigente. E’ stato dato anche atto, nelle premesse del predetto decreto, della necessità di stabilire una data delle risultanze di spettanza dell’anno 2010 in dipendenza della dinamicità - nel corso dell’anno – di alcune voci in essa contenute. Tale data è stata – in particolare - stabilita al 16 novembre 2010 in modo da coniugare l’esigenza di avere a disposizione un dato di spettanza il più possibile aggiornato con quella di adottare il decreto nei tempi previsti dalle disposizioni di legge, anche per fornire agli enti locali le necessarie informazioni per la programmazione dell’attività di bilancio per l’anno 2011. Nella base di calcolo sulla quale operare la riduzione sono considerate tutte le somme erogate a titolo di contributi e, quindi, facendo riferimento ad una base complessiva ed indistinta, costituita dal valore totale dei contributi risultanti in spettanza. Esclusioni dalla base di calcolo sono state operate solo per alcune specifiche attribuzioni di particolare natura, come per la quota di compartecipazione Irpef dei comuni prevista dall’articolo 1, comma 191 della legge n. 296 del 2006 in quanto svincolata dai trasferimenti in godimento, ovvero per l’importo attribuito a titolo di restituzione addizionale energetica anno 2004 e destinato a rifondere alle province somme relative ad entrate proprie degli stessi enti, erroneamente versate alla tesoreria statale. Altre tassative inclusioni o esclusioni sono state operate per neutralizzare poste presenti in spettanza a titolo di anticipo o recupero di attribuzioni, peraltro di modesto importo e concernenti fattispecie particolari. In tale contesto applicativo, non si è rinvenuto alcun presupposto per escludere i contributi di investimento; del resto non appare secondario osservare che, mentre nella prima formulazione dell’articolo 14 comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 si faceva riferimento ai “trasferimenti correnti”, nella stesura definitiva del testo della legge di conversione n. 122 del 2010 il richiamo fatto dalla legge è genericamente ai “trasferimenti erariali” “dovuti dal Ministero dell’interno”, con un significato espressamente più ampio ed inclusivo. Da ultimo occorre rappresentare che sono stati esclusi dalla riduzione dei trasferimenti per l’anno 2011 gli enti locali dissestati nelle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 265 del Tuel, ossia quelli che ai fini del risanamento finanziario:

  • hanno redatto l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato fra l’esercizio finanziario 2007 e il 2009;

  • o anche hanno provveduto alla redazione dell’ipotesi stessa per l’esercizio finanziario 2010 alla data prevista per l’emanazione del decreto del Ministro dell’interno di applicazione della riduzione.


22 febbraio 2011

Matteo Esposito e Federico Gavioli

Ulteriori approfondimenti: Enti locali
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