Le spese processuali: profili operativi e aspetti contabili

Sempre più spesso le imprese, si vedono costrette ad adire le vie legali, sia a causa di inadempimenti contrattuali dei propri clienti, sia a causa dell’instaurazione di contenzioso
tributario avverso i provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria

Sommario

Sempre più spesso le imprese, si vedono costrette ad adire le vie legali, sia a causa di inadempimenti contrattuali dei propri clienti, sia a causa dell’instaurazione di contenzioso
tributario avverso i provvedimenti dell’Amministrazione Finanziaria. Da questo punto di vista, lo sviluppo delle procedure arbitrali (procedure extra-giudiziali), potrebbe fornire
una soluzione alla lungaggine delle cause civili. Nel presente scritto si osserveranno gli aspetti operativi e contabili legati alle spese processuali.

Aspetti generali del problema delle spese processuali

Il tema delle spese processuali, nel corso degli ultimi anni, ha assunto connotati di grandissima attualità, a causa del crescente numero dei procedimenti civili, favorito anche dalla possibilità di differire l’adempimento contrattuale violato, sfruttando opportunisticamente, la lungaggine dei procedimenti. In tali condizioni, spesso il creditore viene sollecitato a trovare un accordo transattivo per recuperare più rapidamente il proprio credito, ovviamente dietro concessione di riduzioni di prezzo. Anche nell’ambito dei procedimenti tributari, si può porre la questione dell’addebito delle spese processuali sulla parte soccombente.

Le questioni da affrontare in rapporto alle spese processuali, sono le seguenti:
1) individuazione del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa;
2) eventuale attivazione della procedura di distrazione delle spese;
3) individuazione del soggetto che svolgerà il ruolo di sostituto d’imposta;
4) soggetto legittimato alla deduzione delle spese processuali;
5) scritture contabili a P.D. relative alla rilevazione delle spese processuali.

Individuazione del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa

La prima questione da affrontare, è quella del soggetto destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa, che va individuato, unicamente, nel committente dei servizi legali.
Come opportunamente scritto, la fatturazione sulla parte soccombente, da parte del legale della parte vittoriosa, violerebbe l’art. 18 del DPR n. 633/72.

La fattura deve essere emessa, dunque, sul committente del servizio di assistenza legale, indipendentemente dal soggetto a cui farà capo l’obbligo di pagare le spettanze legali.

Il soccombente resterà perciò, solo la fonte di finanziamento delle spese processuali, giammai il destinatario della fattura del legale della parte vittoriosa. Nell’ipotesi che la parte vittoriosa sia titolare di partita I.V.A. a quest’ultimo spetterà l’esercizio della relativa detrazione e conseguentemente l’obbligo di corrispondere il relativo importo, restando la parte soccombente, incisa per la sola parte che rappresenta l’onorario, le spese e per il contributo integrativo alla Cassa Avvocati. E ciò, anche in assenza di attivazione della procedura prevista dall’art. 93 del c.p.c., posto che le spese legali eventualmente anticipate dalla parte vittoriosa, potranno essere ribaltate sul soccombente, con iscrizione in contabilità del relativo credito, in
contropartita dell’eliminazione delle spese legali. ….

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