Approvata la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), dal primo gennaio 2008 entrano in vigore le disposizioni contenute nell’art. 1, commi da
Il sistema di tassazione ridotta formulato ad hoc per artisti, professionisti e piccoli imprenditori, è frutto dell’unificazione dei criteri e parametri applicabili al “vecchio” regime marginale e a quello delle nuove iniziative produttive; esso rappresenta la nuova valvola di sfogo sia per gli operatori economici, perché esonerati da adempimenti contabili e soggetti ad un’imposta fissa sostitutiva, sia per l’amministrazione finanziaria, potendo destinare poche risorse alla fase di controllo dei soggetti minimi.
La cornice normativa del nuovo regime, è demandata al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008, pubblicato in G. U. l’11 gennaio 2008.
Il predetto decreto - quantunque anticipato dall’Agenzia delle entrate con l’ormai nota Circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007, che ha opportunamente delineato l’orientamento dell’amministrazione finanziaria su chi, come, quando possa essere considerato contribuente minimo – chiarisce alcuni aspetti non indicati nella Circolare n. 73/E/2007.
In particolare, nel decreto si chiariscono le sorti dei contributi previdenziali ed assistenziali ed il corretto modus operandi per lo scomputo delle ritenute subite dai soggetti in regime dei minimi.
L’art. 5 stabilisce che i contributi previdenziali ed assistenziali:
L’art. 6, rubricato imposta sostitutiva, stabilisce che la ritenuta subita dal contribuente minimo è effettuata a titolo di acconto dall’imposta sostitutiva del 20 per cento; pertanto, chi subisce la ritenuta ai sensi dell’art. 25 del DPR n. 600 del 1973, dovrà scomputarla dall’imposta sostitutiva e nel caso di incapienza, la restante parte inutilizzata potrà essere compensata ai sensi dell’art. 17 del D. lgs. n. 241 del 1997.
Infine, l’art. 9 chiarisce che ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, il limite per la verifica se un soggetto possa essere o meno considerato a carico fiscalmente, pari a 2.840,51 euro, come previsto dall’art. 12, comma 2 del Tuir, va determinato con i criteri sanciti dall’art. 1, comma 104 della finanziaria 2008, mentre, lo stesso reddito determinato per i minimi non rileva ai fini delle ulteriori detrazioni previste dall’art. 13 del Tuir.
Tutti al “minimo”
La circolare dell’Agenzia delle entrate, al punto 2.3, è chiarissima, il nuovo regime è un regime naturale. Tutti coloro che all’1 gennaio 2008 risultino in attività o iniziano una nuova attività economica, sono contribuenti minimi, salvo comunicazione contraria o attraverso fatti concludenti, ossia comportandosi in maniera opposta all’intenzione del legislatore.
La scelta sarà efefttuata in occasione dei primi adempimenti amministrativi contabili, avendo a riferimento, genericamente, quattro parametri:
Tutti i soggetti in attività al 31 dicembre 2007 che hanno i requisiti dei minimi e che abbiano intenzione di adottare il nuovo regime e quanti provengono da un regime in franchigia (abrogato dalla finanziaria 2007) o che abbiano adottato il regime delle nuove iniziative produttive, non hanno l’obbligo di nessuna comunicazione.
Tutti coloro che inizieranno l’attività nel corso del 2008, per comunicare la scelta utilizzeranno il modello di comunicazione di inizio attività AA/9, barrrando il quadro “B”.
Chi, invece, scelga di adottare il regime “ordinario” per opzione, anche attraverso fatti concludenti, dovrà comunicare la propria scelta con il primo modello utile di dichiarazione IVA, quadro VO, da presentarsi nell'anno 2009.
In via transitoria, quanti sceglieranno nel 2008 il regime ordinario per opzione hanno la facoltà di ritornare al regime naturale già dal 2009, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Va registrato, comunque, che nulla è menzionato per quei soggetti che, allo stato dell’arte soggetti minimi, abbiano nel corso del 2007 operato secondo il regime ordinario sia ai fini IVA sia ai fini contabili (art. 18, comma 6 del DPR n. 600/1973).
L’aspetto contabile
I contribuenti minimi sono esonerati dai consueti adempimenti contabili.
Infatti, come specificato dall’art. 1, comma 109 della legge n. 244 del 2007, i contribuenti ritenuti minimi sono esonerati sia dalla contabilità IVA, prevista dal DPR n. 633 del 1972, sia dalla tenuta dei libri ai fini delle imposte dirette, previsti dal DPR n. 600 del 1973.
Tuttavia, grazie alle disposizioni contenute nell’art. 18 del DPR n. 600 del 1973, è consentito ai contribuenti che non superano nell’anno d’imposta determinati limiti di ricavi, 309.874,14 euro se esercenti attività di servizi o 516.456,90 euro se esercenti altre attività, di tenere la sola contabilità IVA su cui annotare anche le altre informazioni di natura reddituale.
La semplificazione contabile non elimina, tuttavia, il dover tenere una ordinata contabilità; infatti, ai fini dell’indagine fiscale, è necessario:
L’analisi degli adempimenti contabili, ancorché riferita ad una tassazione sostitutiva ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e delle addizionali regionali e comunali, sembrerebbe affatto che semplificata; vista la natura degli obblighi, ma considerati ancor più gli adempimenti che scattano al verificasi delle ipotesi di fuoriuscita dal regime dei contribuenti minimi, il tutto farebbe presupporre il mantenimento delle ordinarie operazioni di registrazione contabile.
L’incubo del regime ordinario
La scelta di continuare le “ordinarie” registrazioni riferite ai soggetti minimi, si rende necessario per un duplice aspetto: da un lato, si tiene sotto controllo l’andamento dei ricavi, dall’altro lato, si evita di trovarsi, anche dopo un anno, a “rincorrere” documenti contabili.
Coloro che fuoriescono dal regime per il mancato rispetto dei limiti generali, ritornano ad essere assoggettati al rispetto degli ordinari obblighi fiscali dall’esercizio successivo.
Nell’ipotesi di transito nel regime ordinario in corso d’anno, ossia in tutte le ipotesi di perdita del beneficio tributario per il superamento del limite dei 45.000 euro [30.000+(30.000*50%)], il contribuente deve, entro i termini ordinariamente previsti:
Ø Ai fini IVA:
Ø Ai fini IRPEF ed IRAP:
A parere di chi scrive, l’effetto maggiormente deterrente alla fuoriuscita dal regime dei minimi, è il dover applicare il regime ordinario;
Il legislatore fiscale fa una netta differenza tra coloro che perdono i requisiti agevolativi per il superamento degli ordinari requisiti previsti dall’art. 1, comma 96 e coloro che in un anno superano di oltre il 50 percento il limite dei 30.000 euro. Quest’ultimi, evidentemente, sono visti come soggetti “iper attivi” destinati a restare vincolati al regime ordinario IVA per un triennio.
La scelta di tale divisione, condivisibile nella sostanza, lascia dubbi sul “senso” della locuzione “ordinario”, ossia, se ci si riferisce alle regole ordinariamente applicabili o se è fatto divieto di applicare le disposizioni agevolative contenute nell’art. 32 del DPR n. 633/1972 e dell’art. 11, comma 1, del DPR n. 542 del 1999, posto che l’art. 1, comma 110 della finanziaria 2008 menziona sia il regime ordinario sia il regime normale.
Il tutto potrebbe essere ricondotto al fatto che l’uso della terminologia “regime ordinario”, “regime normale” e “modo ordinario” sia stata utilizzata come sinonimi l’uno dell’altro.
L’Agenzia delle entrate, con la citata circolare n. 73 del 2007, non esamina a fondo la questione; Nel punto 2.4.2.1, ai fini IVA, accenna all’ipotesi della liquidazione mensile o trimestrale lasciando intendere che il soggetto che esca dal regime dei minimi possa contabilizzare e liquidare l’IVA a seconda che il soggetto economico rientri nel regime ordinario IVA o semplificato.
Allora, viene da chiedersi: la ratio del legislatore fiscale contenuta all’art. 1, comma 111 della finanziaria 2008, ha natura sanzionatoria o portata generale di natura organizzativa/funzionale?
La scelta non può che essere una, ha natura sanzionatoria; infatti, se l’uscita dal regime ha portata generale (comma 111, primo capoverso), la previsione (comma 111, ultimo capoverso) del vincolo del regime ordinario dei tre anni vale solo per coloro che superano il 50 per cento dei ricavi massimi o che siano stati oggetto di accertamento fiscale tale da far emergere ricavi superiori ai massimi consentiti, ai sensi dell’art. 1, comma 114 della finanziaria 2008.
Di conseguenza, salvo ulteriori approfondimenti degli organi competenti, i soggetti minimi, per natura, che non supereranno mai i 45.000 euro ma che fuoriescano dal regime potranno entrare ed uscire dal regime ad anni alterni, mentre, coloro che dovessero superare il limite dei 45.000 euro, sia perché soggetti “iper attivi” sia perché pongono in essere comportamenti fraudolenti, non potranno applicare l’art. 32 del DPR n. 633/1972 e l’art. 11, comma 1, del DPR n. 542 del 1999.
Giuseppe Bennici
15 Gennaio 2008