
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO
quadro di sintesi per Società di capitali
Si
evidenziano di seguito i principali adempimenti connessi al procedimento di
formazione e di approvazione del Bilancio di esercizio per una Società con
esercizio coincidente con l’anno solare, nonché alla successiva presentazione
della dichiarazione dei redditi. Si ricorda che l’osservanza di tali
adempimenti è condizione di validità del Bilancio stesso.
Adempimento.
Delibera di proroga, da parte dell’Organo
Amministrativo, dell’approvazione
del Bilancio, con obbligo di menzione delle esigenze che l’hanno resa
necessaria (nel
solo caso in cui la Società decida che ricorrano le particolari esigenze che
giustificano la proroga fino a due mesi dell’approvazione del Bilancio, di cui
all’articolo 2364 comma 2 C.C.).
Al riguardo, si ricorda che tale possibilità deve essere
espressamente indicata nello Statuto Sociale, e che in mancanza non è possibile
avvalersene.
Scadenza: 31 marzo
Adempimento.
1) Redazione del progetto di Bilancio (nelle sue tre parti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa) da parte dell’Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione
2) Redazione della Relazione sulla gestione
da parte dell’Amministratore
Unico o del Consiglio di Amministrazione
3) Comunicazione del Bilancio e della
relazione al Collegio Sindacale
Scadenza: entro i trenta giorni
precedenti la data fissata per l’assemblea.
Termine massimo ordinario: 31 marzo.
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364 comma
2 C.C.: 31 maggio.
Deposito presso la sede della Società
1)
del
Progetto di Bilancio:
2)
della
Relazione sulla gestione;
3)
della
Relazione del Collegio Sindacale;
4)
delle
copie integrali degli ultimi Bilanci delle Società controllate o, in alternativa, di un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali dell’ultimo Bilancio delle Società incluse nel consolidamento;
5)
prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo Bilancio delle Società collegate;
6)
della
relazione della società di revisione per le Società quotate in Borsa.
Scadenza: entro i quindici giorni
precedenti la data fissata per l’assemblea e fino a quando il Bilancio non è
stato approvato.
Termine massimo ordinario: 15 aprile.
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364 comma 2 C.C.: 15 giugno.
Avviso di convocazione dell’assemblea. Esso deve
essere comunicato ai Soci :
- delle S.p.A., mediante Pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
- delle S.R.L., mediante spedizione con raccomandata
Scadenza:
-
Per le S.p.A. non quotate, almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l’adunanza
- Per le S.p.A. quotate, almeno trenta giorni prima di quello fissato
per l’adunanza
- Per le S.R.L., entro gli otto
giorni precedenti l’adunanza
Termine massimo ordinario:
-
Per le S.p.A. non quotate, 15 aprile
- Per le S.p.A. quotate, 31 marzo
- Per le S.R.L., 22 aprile.
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364
comma 2 C.C.:
-
Per le S.p.A. non quotate, 15 giugno
- Per le S.p.A. quotate, 31 maggio
- Per le S.R.L., 22 giugno.
In riferimento a tale adempimento, si ricorda che
comunque l’Assemblea, a norma dell’articolo 2366 comma 3 del C.C. è validamente costituita (e quindi anche se
manca la formalità della convocazione) nel caso in cui sia presente, in proprio
o per delega, l’intero capitale sociale, nonchè i sindaci effettivi e l’organo
amministrativo.
Assemblea di approvazione del Bilancio
Scadenza: entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
Termine massimo ordinario: 30 aprile
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364
comma 2 C.C.: 30 giugno
Deposito nel Registro delle Imprese,
(telematicamente):
-
del
Bilancio,
-
del
verbale dell’Assemblea che lo ha approvato,
-
della
Relazione sulla gestione,
-
dell’elenco
dei soci (solo se i soci sono diversi da quelli che hanno approvato il
precedente Bilancio) ;
-
dei
modelli di deposito, con i versamenti dovuti e le relative marche.
Al riguardo, si segnala che
-
La firma del collegio sindacale sul Bilancio non è obbligatoria.
-
In calce al Bilancio deve essere dichiarata la conformità con le scritture
contabili.
- Non è dovuta la tassa di concessione governativa.
Scadenza: entro trenta giorni
dall’approvazione del Bilancio (salve eventuali proroghe).
Termine massimo ordinario: 30 maggio
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364
comma 2 C.C.: 30 luglio
- Versamento (eventuale) del saldo Irap ed Irap per
l’anno 2003 e del primo acconto di Ires e Irap per l’anno 2004
Scadenza: entro il giorno 20 del
sesto mese successivo alla chiusura del Bilancio, o, in caso di proroga, entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione.
Termine massimo ordinario: 20 giugno
Termine massimo in caso di proroga ex articolo 2364
comma 2 C.C.: 20 luglio
Presentazione (telematicamente) della dichiarazione
dei redditi
Scadenza: 31 Ottobre
Annotazione e sottoscrizione del Bilancio sul Libro
degli Inventari
Scadenza: 31 Gennaio 2005
Esempio: approvazione Bilancio di SRL in data 10 giugno
Supponiamo adesso, a titolo esemplificativo, che una S.R.L. decida di avvalersi della proroga di cui all’articolo 2364 comma 2 C.C. e che decida di convocare l’Assemblea dei soci per il giorno 10 giugno. In tal caso, ecco le scadenze che dovrà onorare:
31 marzo : delibera di proroga da parte dell’Organo
Amministrativo
10 maggio : redazione del Progetto di Bilancio e dei
documenti collegati e comunicazione al Collegio Sindacale
26 maggio : deposito presso la sede sociale del
Progetto di Bilancio e dei documenti collegati
2 giugno: spedizione con raccomandata
dell’avviso di
convocazione dell’assemblea.
10 giugno: assemblea di approvazione del Bilancio
10 luglio: deposito nel Registro delle Imprese
20 luglio: versamento (eventuale) del saldo Irap ed
Irap per l’anno 2003 e del primo acconto di Ires e Irap per l’anno 2004
31 ottobre: presentazione (telematicamente) della
dichiarazione dei redditi
31 gennaio 2005: annotazione e sottoscrizione del Bilancio sul
Libro degli Inventari
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